Gazzetta n. 145 del 24 giugno 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98
Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;
Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;
Visto il libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, e in particolare l'articolo 18 e l'allegata Tabella 3 relativa alle tariffe per le operazioni di motorizzazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'articolo 8, commi 1, lettera d), e 5;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo alla immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della citata legge n. 124 del 2015;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Documento unico di circolazione e di proprieta'

1. A decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile.
2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di seguito denominata «documento unico», sono annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.
3. Nel documento unico sono, altresi', annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' del veicolo, annotati presso il PRA, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalita', anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' competente al rilascio della carta di circolazione, che ha validita' di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilita' dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprieta' e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione della
Repubblica italiana:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE (Direttiva
del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei
veicoli) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE) 1° giugno 1999, n. L 138.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 14 febbraio 2000 (Attuazione della direttiva
1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai
documenti di immatricolazione dei veicoli) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2000, n. 52.
- Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436
(Disciplina dei contratti di compravendita degli
autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro
Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club
d'Italia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile
1927, n. 84, e' stato convertito dalla legge 19 febbraio
1928, n. 510, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo
1928, n. 75.
- Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814
(Disposizioni di attuazione e transitorie del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la
disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli
e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico
presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230.
- Il libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del
codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 262, recano, rispettivamente, «Della tutela dei
diritti», «Della trascrizione», «Della trascrizione degli
atti relativi ad alcuni beni mobili», «Della trascrizione
relativamente alle navi, agli aeromobili e agli
autoveicoli».
- Si riporta l'articolo 18 della legge 1° dicembre
1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti):
«Art.18. - 1. La tabella allegata al decreto del
Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1981, e'
sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe
previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle
corrispondenti tariffe della tabella approvata con il
citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in
vigore in misura limitata al 60 per cento fino al 31
dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1°
gennaio 1987.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' essere disposto
il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi
per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della
tabella 3 suindicata, quando queste richiedono
l'utilizzazione di particolari attrezzature.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti
fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al
precedente comma e' adeguata ogni due anni, a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge in relazione
alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita
nonche' agli incrementi del costo dei servizi considerati
dalla citata tabella.».
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. n. 74.
- Si riportano i commi 1, lettera d), e 5 dell'articolo
8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche):
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
(Omissis);
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della
riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati
relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli e
della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
anche mediante trasferimento, previa valutazione della
sostenibilita' organizzativa ed economica, delle funzioni
svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalita' di
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprieta' e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche
attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra
struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative
funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
(Omissis).
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67 (Proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' misure
urgenti per la sicurezza), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2016, n. 113, e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2016, n. 164.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. n.
134.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro
elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1994, n.
271.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento relativo alla
immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2000, n. 285.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- La direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE (Direttiva
del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei
veicoli) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE) 1° giugno 1999, n. L 138.
- Per i riferimenti del libro VI, titolo I, capo III,
sezione I, del codice civile, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riportano gli articoli 91, 93 e 94 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
«Art. 91 (Locazione senza conducente con facolta' di
acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di
riservato dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed
i rimorchi locati con facolta' di acquisto sono
immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del
locatario e della data di scadenza del relativo contratto.
In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in
relazione all'uso cui il locatario intende adibire il
veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del
titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a
persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario
e' responsabile in solido con il conducente ai sensi
dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di
riservato dominio, il veicolo e' immatricolato al nome
dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta
di circolazione del nome del venditore e della data di
pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e
all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196,
comma 1.».
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e
rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove
ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del
locatario con facolta' di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui
all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, stabilisce le procedure e la
documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in
particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi
previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle
nuove immatricolazioni al Pubblico registro automobilistico
gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.
187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato
di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e' data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le
modalita' di tale comunicazione sono definiti nel
regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il
P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
422 ad euro 1.697. Alla medesima sanzione e' sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con
patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
85 ad euro 338.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 169 ad euro 680. La carta di circolazione e'
ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata
all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e'
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico
gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalita' di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino e' disciplinata dal regolamento.».
«Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il
trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso
di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta'
di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data
in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o
giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche'
all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprieta'.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al
rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di
persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente
procede all'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 712 ad euro 3.558.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e'
stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2,
l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e
del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 ad
euro 1.778.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93,
comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al
comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla
carta di circolazione, nonche' della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente
da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis
ed e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
e' consentito entro novanta giorni procedere, senza
l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle
tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori
derivanti dalla titolarita' di beni mobili iscritti al
Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di
sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e'
sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto
giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di
titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle
procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse
e accessori.».
 
Art. 2
Procedura di rilascio

1. Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico di cui all'articolo 1 in sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprieta' del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ACI, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli Uffici dell'ACI in quanto STA;
b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
2. Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di aggiornamento, e' corrisposta una tariffa unica determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Tale tariffa e' determinata in misura comunque non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Con il medesimo decreto e', altresi', determinato l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione dei documenti di cui all'articolo 1, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e sono disciplinate le modalita' di versamento delle tariffe all'ACI in maniera diretta e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza. Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalita' previste al primo periodo e' disposto l'aggiornamento della tariffa unica. Il versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata e' consentito anche attraverso modalita' di pagamento elettronico o on line. I risparmi nella gestione dei dati determinati dall'attuazione della presente disciplina sono integralmente destinati a ridurre i costi per l'utenza. In caso di mancata adozione del decreto di cui al presente comma, in sede di prima applicazione la tariffa unica e' determinata quale somma delle due tariffe previste a normativa vigente e l'importo dell'imposta di bollo unificata e' determinato quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute a normativa vigente per ciascuna tipologia di documento. Con le medesime modalita' previste a legislazione vigente e' versata all'ACI e alla motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari all'importo della tariffa rispettivamente prevista a legislazione vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposto l'aggiornamento della tariffa di cui all'ottavo periodo, con eventuale adeguamento degli importi di competenza rispettivamente dell'ACI e della motorizzazione civile.
3. Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla proprieta' ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico.
5. Il CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione.
6. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta negli articoli 2683 e seguenti del codice civile e nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e nelle altre disposizioni speciali che regolano l'istituto. Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarita', entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalita' di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo STA richiedente e all'UMC competente, ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA, che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA, i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED, secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA.

Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento relativo alla
immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2000, n. 285.
- La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, S.O. n. 117.
- Si riportano gli articoli 225 e 226 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
«Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per
rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo
stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che
include anche incidenti e violazioni.».
«Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle
strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che
e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i
dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale
sulla base dei dati trasmessi dalle societa'
concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento
determina i criteri e le modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai
dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a
totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che
si siano verificati durante la circolazione ed alle
sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».
- Gli articoli 2683 e seguenti del codice civile sono
inseriti nel libro VI «Della tutela dei diritti», titolo I
«Della trascrizione», capo III «Della trascrizione degli
atti relativi ad alcuni beni mobili», sezione I, «Della
trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e
agli autoveicoli».
- Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436
(Disciplina dei contratti di compravendita degli
autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro
automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club
d'Italia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile
1927, n. 84, e' stato convertito dalla legge 19 febbraio
1928, n. 510, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo
1928, n. 75.
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 101 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«Art. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e
ritiro delle targhe). - (Omissis).
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di
circolazione devono essere restituiti all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in
caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A.
entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di
cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell'ufficio
del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al
ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
(Omissis).».
 
Art. 3
Ulteriori disposizioni

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee e rende disponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell'attivita' di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 56 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali):
«Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le
province possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle
formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli richieste al pubblico registro automobilistico,
avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo
regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere
eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni
strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione
del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale
o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o
intestatario del veicolo.
2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita
tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma
11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con
successiva deliberazione approvata nel termine di cui
all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento,
ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta
di formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo
stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono
eseguirsi piu' formalita' di natura ipotecaria. Le
maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale
aumento non saranno computate ai fini della determinazione
dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della
capacita' fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
di esecutivita' copia autentica della deliberazione
istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al
competente ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione
per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario
interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con
riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la
notifica prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le
province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione
e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle
sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Tali attivita', se non gestite
direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5
dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire
tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico
registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria
della provincia titolare del tributo ai sensi del comma
1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la
relativa documentazione. In ogni caso deve essere
assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati
fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono
essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui
la formalita' e' stata eseguita.
5. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in
conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno
commercio, nonche' le cessioni degli stessi a seguito di
esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di
locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento
dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di
circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a
servire detti veicoli, sempreche' non siano adatti al
trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto.
Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla
tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di
cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad
uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione
tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli
senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia'
esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai
veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro
validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al
doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il
termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
relativa imposta decorre a partire dal sesto mese
successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e
comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle
parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette
alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
10. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed
annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico
registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio
dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al
comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a
partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta
provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e
l'addizionale provinciale eventualmente versate sono
rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le misure dell'imposta provinciale di
trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
provinciale.».
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di
entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province,
nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario):
«Art. 17 (Tributi propri connessi al trasporto su
gomma). - 1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle
province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60,
commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del
1997.
2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al
12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province
possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non
superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le
diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della
delibera di variazione sul sito informatico del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da
adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di
pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottarsi entro il 2011, e' approvato il
modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i
dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e'
corrisposta con le modalita' del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'accertamento delle violazioni alle norme del
presente articolo compete alle amministrazioni provinciali.
A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio
provvedimento adegua il modello di cui al comma 3
prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli
importi, distinti per contratto ed ente di destinazione,
annualmente versati alle province. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le
imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n.
1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni
non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,
in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione,
accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le
attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla
stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni
sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
5. Abrogato dall'articolo 28, comma 11-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale
di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27
novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la
previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti
soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell'imposta sia
determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non
soggetti ad IVA.
7. Con il disegno di legge di stabilita', ovvero con
disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il
riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, in conformita' alle seguenti
norme generali:
a) individuazione del presupposto dell'imposta nella
registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle
successive intestazioni;
b) individuazione del soggetto passivo nel
proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile
registrato;
c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad
autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza
e rimorchi;
d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli
nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla
classe di inquinamento;
e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime
delle esenzioni ed agevolazioni;
f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha
residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31
dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province
l'IPT con le modalita' previste dalla vigente normativa. La
riscossione puo' essere effettuata dall'ACI senza oneri per
le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni
stipulate tra le province e l'ACI stesso.».
 
Art. 4
Relazione al Parlamento

1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l'utenza e gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI, anche ai fini della valutazione sull'eventuale istituzione di un archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ACI, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro ventiquattro mesi dall'introduzione del documento unico, sono definite le modalita' organizzative dell'eventuale archivio unico da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi di gestione dei dati relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli. Sono fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contratti in essere alla data del predetto decreto.

Note all'art. 4:
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
 
Art. 5
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprieta' e lo stato giuridico del veicolo.»;
2) il comma 9 e' soppresso;
3) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.»;
b) all'articolo 94:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di trasferimento della proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprieta' e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarita', procede alla ricusazione della formalita' entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta di circolazione.»;
3) al comma 4, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «e del certificato di proprieta'» sono soppresse;
c) all'articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il certificato di proprieta' di cui al medesimo articolo» sono soppresse;
d) all'articolo 95:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Duplicato della carta di circolazione»;
2) il comma 1 e' soppresso;
3) il comma 6 e' soppresso;
e) all'articolo 96:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui e' affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.»;
2) il comma 2 e' soppresso;
f) all'articolo 101:
1) al comma 3, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
2) al comma 4, le parole: «su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse;
g) all'articolo 103:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione e' disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.»;
2) al comma 2, le parole: «, altresi'» sono soppresse, le parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.»;
h) all'articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quarto periodo le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»;
i) all'articolo 213, comma 7, le parole: «al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A..»;
l) all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole: «al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A..»;
m) all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole: «al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»;
n) all'articolo 226:
1) al comma 6, le parole: «del certificato di proprieta',» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse.
2. All'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell'automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 93 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e
rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove
ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del
locatario con facolta' di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui
all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, stabilisce le procedure e la
documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in
particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi
previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle
nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.
187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti
la proprieta' e lo stato giuridico del veicolo.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
422 ad euro 1.697. Alla medesima sanzione e' sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con
patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
85 ad euro 338.
9. (soppresso).
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e'
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista,
gli adempimenti amministrativi previsti dal presente
articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti
in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale, quale centro unico di servizio, attraverso il
sistema informativo del Dipartimento stesso.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento relativo alla
immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2000, n. 285.
- Si riporta l'articolo 94 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 94 (Formalita' per il trasferimento di proprieta'
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il
trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso
di trasferimento della proprieta' degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta'
di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro
sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione
dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione
nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della
proprieta' e dello stato giuridico del veicolo. Il
competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa
trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarita',
procede alla ricusazione della formalita' entro tre giorni
dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni
trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale.
2. In caso di trasferimento della residenza
dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se
si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali e del personale procede all'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 712 ad euro 3.558.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e'
stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1,
l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 356 ad euro 1.778.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93,
comma 2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al
comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla
carta di circolazione, nonche' della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente
da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis
ed e' inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprieta' degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
e' consentito entro novanta giorni procedere, senza
l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle
tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori
derivanti dalla titolarita' di beni mobili iscritti al
Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di
sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e'
sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto
giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui e' dimostrata l'assenza di
titolarita' del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle
procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse
e accessori.».
- Si riporta l'articolo 94-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 94-bis. (Divieto di intestazione fittizia dei
veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'articolo
93 e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97
non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni
di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o
pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della
circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui
al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo
comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 532 ad euro 2.127. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a
chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al quale
si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario
dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i
documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di
cui al medesimo comma e' soggetto alla cancellazione
d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di
circolazione dopo la cancellazione, si applicano le
sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.
La cancellazione e' disposta su richiesta degli organi di
polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui
al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
della giustizia e dell'interno, sono dettate le
disposizioni applicative della disciplina recata dai commi
1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela della
finalita' di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei
veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica
che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma
1.».
- Si riporta l'articolo 95 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 95 (Duplicato della carta di circolazione). - 1.
(soppresso).
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il
procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema
informatico, del duplicato delle carte di circolazione,
anche con riferimento ai duplicati per smarrimento,
deterioramento o distruzione dell'originale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264.
2.
3.
4.
5.
6. (soppresso).
7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto
della carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad
euro 100.".
- Si riporta l'articolo 96 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 96 (Adempimenti conseguenti al mancato pagamento
della tassa automobilistica). - 1. Ferme restando le
procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse
automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite
del soggetto cui e' affidata la riscossione, qualora
accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre
anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso
dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato
motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro
trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e del personale la
cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli
e dal P.R.A.. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle
targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di
polizia.
2. (soppresso).
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si
applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7
dell'articolo 93.».
- Si riporta l'articolo 101 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e
ritiro delle targhe). - 1. La produzione e la distribuzione
delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati
sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti con proprio decreto, sentito il Ministro
dell'economia e dell'economia e delle finanze, stabilisce
il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di
produzione e di una quota di maggiorazione da destinare
esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma
2 [L'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (Regolamento di
semplificazione del procedimento di autorizzazione alla
circolazione di prova dei veicoli), ha disposto
l'abrogazione del presente periodo per la parte
incompatibile con l'articolo 2, comma 5, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001].
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con
proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
e dell'economia e delle finanze, assegna annualmente i
proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura
del 20 per cento e al Dipartimento per i trasporti
terrestri nella misura dell'80 per cento. Il Ministro
dell'economia e dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di
circolazione devono essere restituiti all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in
caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A.
entro tre giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di
cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, provvede, tramite gli organi di
polizia, al ritiro delle targhe e della carta di
circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe
per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il
fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle targhe,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.».
- Si riporta l'articolo 103 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. Per
esportare definitivamente all'estero autoveicoli,
motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo
chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei
veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la
carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal
Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme
comunitarie in materia. La cancellazione e' disposta a
condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione,
con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per
raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il
veicolo cancellato puo' circolare su strada solo se munito
del foglio di via e della targa provvisoria prevista
dall'articolo 99.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono
ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne
curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla
rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi
dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione
ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato
dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente
titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso
articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione
dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al
competente ufficio del P.R.A per la cancellazione dal
pubblico registro automobilistico.
3.
4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 169 ad euro 680.».
- Si riporta l'articolo 201 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 201 (Notificazione delle violazioni). - 1.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di
targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento
della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi
dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del
verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato
dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro
dei soggetti obbligati sia identificato successivamente
alla commissione della violazione la notificazione puo'
essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla
data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale
dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque
dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in
grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la
violazione sia stata contestata immediatamente al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento
giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti
all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria
e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato
ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo
utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non
autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle
corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi
previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171,
193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis
nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il
verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle
violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e'
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale
qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e
fuori dei centri abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai
prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo
precedente sono individuati tenendo conto del tasso di
incidentalita' e delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti
di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui
al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del
verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti
obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe
tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di
circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono
poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la
violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per
divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del
divieto di accesso o transito nelle zone a traffico
limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o
dal registro della motorizzazione il veicolo risulta
intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o
l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
per comunicare al soggetto intestatario del veicolo
l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa
violazione, si trovava in una delle condizioni previste
dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita',
il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al
prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In
caso contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica.».
- Si riporta l'articolo 213 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione
accessoria della confisca amministrativa). - 1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di
polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
veicolo o delle altre cose oggetto della violazione
facendone menzione nel verbale di contestazione della
violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle
ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso
di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare
segnalazione visibile dello stato di sequestro con le
modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in
cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti
dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la
loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento
di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
proprie spese e in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale, presso il luogo individuato dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e
a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si
configurino a suo carico estremi di reato. Le cose
confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il
Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono
stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei
soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che
rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.835 ad euro 7.341, nonche'
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso
l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i
motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia
del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un
apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle
somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi
spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di
trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo
di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare
avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata
assunzione della custodia del veicolo da parte del
proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
nell'articolo 196 o dell'autore della violazione,
determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al
custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di
grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso e'
notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro
contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di
dieci giorni decorre dalla data della notificazione del
verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno
dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso
inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore
trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi
10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara
il trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al
custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e
spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione
del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni
dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione
e' depositata, sino alla definizione del procedimento in
relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un
autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma
depositata; in ogni altro caso la medesima somma e'
restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto
del sequestro in luogo della vendita e' disposta la
distruzione. Per le modalita' ed il luogo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per
comprovate difficolta' oggettive, procedere alla notifica
del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di
cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello di affissione
dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata la
depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria
del sequestro amministrativo del veicolo e' un ciclomotore
o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la
rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le
modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di
custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove
e' custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi
trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto
trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi
dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo puo'
chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni
del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma
2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in
cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro
amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in
tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato
sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che
sia stato commesso da un conducente minorenne.
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso
ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di
rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. La
declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende
alla misura cautelare ed importa il dissequestro del
veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto
dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza,
stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la
confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia
stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo
anche per il recupero delle spese di trasporto e di
custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del
verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o
dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta
opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria, la
cancelleria del giudice competente da' comunicazione al
prefetto, entro dieci giorni, della proposizione
dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e'
sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il
veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.006 ad euro 8.025. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi.
5.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione
amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la
confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e del personale per
l'annotazione al P.R.A.».
- Si riporta l'articolo 214-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 214-bis. (Alienazione dei veicoli nei casi di
sequestro amministrativo, fermo e confisca). - 1. Ai fini
del trasferimento della proprieta', ai sensi degli articoli
213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo,
nonche' dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito
di sequestro amministrativo, l'individuazione del
custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi
riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro
o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato
apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con
l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare
ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali
infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad
assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito
del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle
ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo
periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini
dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni
procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu'
vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai
criteri ed alle modalita' di valutazione del valore dei
veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la
custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del
custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente
comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma
2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al
trasferimento della proprieta' dei veicoli sottoposti a
sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli
confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al
custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento dal quale risulta la determinazione
all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il
provvedimento notificato e' comunicato all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e del personale per
l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di
sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 189.
3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei
pubblici registri relative agli atti posti in essere in
attuazione delle operazioni previste dal presente articolo
e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le
amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed
emolumento.».
- Si riporta l'articolo 214-ter del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 214-ter. (Destinazione dei veicoli confiscati). -
1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi
degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7,
186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati
agli organi di polizia che ne facciano richiesta,
prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire la
sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri
organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici
che ne facciano richiesta per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli
organi o enti di cui al periodo precedente non presentino
richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se
la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento
del dirigente del competente ufficio del Ministero
dell'economia e delle finanze e' disposta la cessione
gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento e'
comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A. Si
applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo
214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo
2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la
vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.».
- Si riporta l'articolo 226 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle
strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che
e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i
dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale
sulla base dei dati trasmessi dalle societa'
concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento
determina i criteri e le modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e a tutte le successive vicende
tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il
veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse,
certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari
dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i
relativi costi sono a totale carico del richiedente e
vengono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che
si siano verificati durante la circolazione ed alle
sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».
- Si riporta l'articolo 231 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 231 (Veicoli fuori uso non disciplinati dal
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). - 1. Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con
esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla
demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il
recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai
sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di
raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti
di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un
rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione puo'
altresi' consegnarlo ai concessionari o alle succursali
delle case costruttrici per la consegna successiva ai
centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il
predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1
rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai
proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi
degli articoli 927,928, 929 e 923 del codice civile sono
conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi
e con le procedure determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino
all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto
22 ottobre 1999, n. 460.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le
succursali delle case costruttrici rilasciano al
proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la
demolizione un certificato dal quale deve risultare la data
della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro,
le generalita' del proprietario e gli estremi di
identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte
del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o
del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere
direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico
registro automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi
avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del
titolare del centro di raccolta o del concessionario o del
titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico
del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine,
entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del
rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro
di raccolta, il concessionario o il titolare della
succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe
ad uno sportello telematico dell'automobilista che provvede
secondo le procedure previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera
il proprietario del veicolo dalla responsabilita' civile,
penale e amministrativa connessa con la proprieta' dello
stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e
i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui
ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere
i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio
ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima
adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e
consegna delle targhe e dei documenti agli uffici
competenti devono essere annotati sull'apposito registro di
entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme
del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono
soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri
luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi
dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi
dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
10. E' consentito il commercio delle parti di ricambio
recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei
rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con
la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio
immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle
ricevute rilasciate al cliente.
11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei
veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di
autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e la
funzionalita'.
12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai
commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al
cliente.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle
infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche
relative alle caratteristiche degli impianti di
demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e
all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la
sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale
decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di
raccolta e le modalita' di trattamento dei veicoli di cui
all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento relativo alla
immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n.
285.
- Si riporta i commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Omissis»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. n.
134.
 
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Le carte di circolazione e i certificati di proprieta', anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente al termine di cui all'articolo 1, comma 1, mantengono la loro validita'. Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono sostituiti dal documento unico.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI e' esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attivita' del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell'autorita' giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2018.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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