Gazzetta n. 147 del 26 giugno 2017 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 3 marzo 2017
Fondo sanitario nazionale 2015 - Ripartizione tra le Regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 33/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma 7 dell'art. 3-ter recante «Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», che autorizza, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale, la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, come convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2013, n. 57, che all'art. 1, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, come convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 2014, n. 81, che all'art. 1, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ulteriormente ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015;
Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2015, che ha destinato la somma di euro 53.540.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
Vista la nota del Ministero della salute n. 2535 del 15 marzo 2016 con la quale e' stata trasmessa la proposta di riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della somma di 53.540.000 euro da destinare per l'anno 2015 al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferirtento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle Regioni e dalle Province autonome nell'ambito dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali, secondo gli stessi criteri utilizzati per il riparto relativo all'anno 2014;
Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in esame, in sede di Conferenza unificata nella seduta dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 16/CU);
Considerato che, nella citata proposta, i criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2015, pari a 53.540.000 di euro, sono riferiti per il 50 per cento alla popolazione residente in ciascuna regione o provincia autonoma alla data del 31 dicembre 2014 (dati ISTAT) e per il restante 50 per cento al numero di persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2014, suddivise per regione o provincia autonoma di provenienza, cosi' come comunicato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;
Considerato che il trasferimento delle sopra indicate risorse alle Regioni a statuto speciale e' subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria, comprensive nel caso specifico del superamento degli opg, con le modalita' previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione, cosi' come stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2008;
Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni risultano gia' trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010;
Considerato che per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano la quota spettante viene resa indisponibile e che gli oneri sono posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali, in applicazione del gia' citato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, nonche' del gia' citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010 n. 252;
Considerato che per la Regione Friuli-Venezia Giulia la quota spettante viene accantonata poiche' il relativo trasferimento delle funzioni in materia di superamento degli opg e' subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali, che dovra' essere determinato e disposto da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010;
Considerato che anche per la Regione Siciliana la relativa quota spettante viene accantonata poiche' non e' stata adottata al riguardo la relativa normativa di attuazione;
Considerato infine che, ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211/2011, la proposta subordina l'erogazione delle risorse all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, a valere sulle disponibilita' per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato;
Vista la nota n 1068 del 3 marzo 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro della salute.

Delibera:

1. A valere sulle disponibilita' a carico del Fondo sanitario nazionale 2015, l'importo di euro 53.540.000,00 - destinato al finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7 del decreto-legge n. 211/2011, come convertito, con modificazioni, in legge n. 9/2012 - e' ripartito tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1, viene assegnata alle regioni a statuto ordinario, nonche' alle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, la somma di euro 46.348.728, ripartita tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera.
3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, la quota relativa alla Regione Siciliana, per un importo pari a euro 5.707.944, viene accantonata in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa. La quota relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari a euro 859.026, e' accantonata non essendo stata emanata la legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010. La quota relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a euro 624.302, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 richiamati in premessa.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri
Il Segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 773
 
Allegato

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