Gazzetta n. 147 del 26 giugno 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 100
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª Serie speciale - Corte costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017;
Visto l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza dell'8 marzo 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 18 della
legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di
deleghe legislative di semplificazione). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il
diverso termine previsto dall'art. 17, decreti legislativi
di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e connessi profili di organizzazione
amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni
pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico
generale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni
in ciascuna materia, con le modifiche strettamente
necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse,
salvo quanto previsto nelle lettere successive;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni legislative vigenti, apportando le
modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per
adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai principi
dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici
della materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in
coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui
all'art. 1, la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche
nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri
direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per
l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di
cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
6. Conseguentemente all'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina
statale di natura regolamentare, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.».
«Art. 18 (Riordino della disciplina delle
partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Il decreto legislativo per il riordino della
disciplina in materia di partecipazioni societarie delle
amministrazioni pubbliche e' adottato al fine prioritario
di assicurare la chiarezza della disciplina, la
semplificazione normativa e la tutela e promozione della
concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei
regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui
all'art. 16:
a) distinzione tra tipi di societa' in relazione alle
attivita' svolte, agli interessi pubblici di riferimento,
alla misura e qualita' della partecipazione e alla sua
natura diretta o indiretta, alla modalita' diretta o
mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento,
nonche' alla quotazione in borsa o all'emissione di
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e
individuazione della relativa disciplina, anche in base al
principio di proporzionalita' delle deroghe rispetto alla
disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di
organizzazione e crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle
partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', ridefinizione della disciplina,
delle condizioni e dei limiti per la costituzione di
societa', l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni
societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il
perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici
per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la
gestione di servizi di interesse economico generale;
applicazione dei principi della presente lettera anche alle
partecipazioni pubbliche gia' in essere;
c) precisa definizione del regime delle
responsabilita' degli amministratori delle amministrazioni
partecipanti nonche' dei dipendenti e degli organi di
gestione e di controllo delle societa' partecipate;
d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli
interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la
salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei
requisiti e della garanzia di onorabilita' dei candidati e
dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle societa', anche al fine di garantirne l'autonomia
rispetto agli enti proprietari;
e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per
gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli
alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al
contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di
cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione
oggettivi, rapportati al valore anche economico dei
risultati; previsione che i risultati economici positivi o
negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso
economico variabile degli amministratori in considerazione
dell'obiettivo di migliorare la qualita' del servizio
offerto ai cittadini e tenuto conto della congruita' della
tariffa e del costo del servizio;
f) promozione della trasparenza e dell'efficienza
attraverso l'unificazione, la completezza e la massima
intelligibilita' dei dati economico-patrimoniali e dei
principali indicatori di efficienza, nonche' la loro
pubblicita' e accessibilita';
g) attuazione dell'art. 151, comma 8, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci
degli enti proprietari;
h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e
istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle
medesime esigenze di disciplina e controllo;
i) possibilita' di piani di rientro per le societa'
con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi
forma, tra amministrazione pubblica e societa' partecipate
secondo i criteri di parita' di trattamento tra imprese
pubbliche e private e operatore di mercato;
m) con riferimento alle societa' partecipate dagli
enti locali:
1) per le societa' che gestiscono servizi
strumentali e funzioni amministrative, definizione di
criteri e procedure per la scelta del modello societario e
per l'internalizzazione nonche' di procedure, limiti e
condizioni per l'assunzione, la conservazione e la
razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al
numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di
gestione;
2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici
di interesse economico generale, individuazione di un
numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che
comportino obblighi di liquidazione delle societa', nonche'
definizione, in conformita' con la disciplina dell'Unione
europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad
assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad
evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche
attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle
carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di
controllo sulla gestione e sulla qualita' dei servizi;
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il
raggiungimento di obiettivi di qualita', efficienza,
efficacia ed economicita', anche attraverso la riduzione
dell'entita' e del numero delle partecipazioni e
l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo
sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e
societa' partecipate nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
4) promozione della trasparenza mediante
pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle
societa' partecipate interessati, dei dati
economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla
base di modelli generali che consentano il confronto, anche
ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei
processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche
partecipanti e delle societa' partecipate;
5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la
mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e
riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle
amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in
materia;
6) introduzione di strumenti, anche contrattuali,
volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei
processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi
alle societa' partecipate;
7) ai fini del rafforzamento del sistema dei
controlli interni previsti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli
obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle societa'
partecipate nei confronti degli enti locali soci,
attraverso specifici flussi informativi che rendano
analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali
del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e
gli standard di qualita', per ciascun servizio o attivita'
svolta dalle societa' medesime nell'esecuzione dei compiti
affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione
di appositi schemi di contabilita' separata.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 192 del 18 agosto
1990.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
227 del 28 settembre 2000.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
210 dell'8 settembre 2016.
 

Allegato A (di cui all'articolo 19, comma 1)

«Allegato A

Societa'

+-----------------+
|Coni Servizi |
+-----------------+
|EXPO  |
+-----------------+
|Arexpo  |
+-----------------+
|Invimit  |
+-----------------+
|Fises  |
+-----------------+
Gruppo

+-----------------------------------+
|Gruppo ANAS  |
+-----------------------------------+
|Gruppo GSE  |
+-----------------------------------+
|Gruppo Invitalia  |
+-----------------------------------+
|Gruppo IPZS |
+-----------------------------------+
|Gruppo Sogin |
+-----------------------------------+
|Gruppo Eur |
+-----------------------------------+
|Gruppo Fira |
+-----------------------------------+
|Gruppo Sviluppo Basilicata |
+-----------------------------------+
|Gruppo Fincalabra |
+-----------------------------------+
|Gruppo Sviluppo Campania |
+-----------------------------------+
|Gruppo Friulia |
+-----------------------------------+
|Gruppo Lazio Innova |
+-----------------------------------+
|Gruppo Filse |
+-----------------------------------+
|Gruppo Finlombarda |
+-----------------------------------+
|Gruppo Finlombarda Gestione SGR |
+-----------------------------------+
|Gruppo Finmolise |
+-----------------------------------+
|Gruppo Finpiemonte |
+-----------------------------------+
|Gruppo Puglia Sviluppo |
+-----------------------------------+
|Gruppo SFIRS |
+-----------------------------------+
|Gruppo IRFIS-FinSicilia |
+-----------------------------------+
|Gruppo Fidi-Toscana |
+-----------------------------------+
|Gruppo GEPAFIN |
+-----------------------------------+
|Gruppo Finaosta |
+-----------------------------------+
|Gruppo Veneto Sviluppo |
+-----------------------------------+
|Gruppo Trentino Sviluppo |
+-----------------------------------+
|Gruppo Ligurcapital |
+-----------------------------------+
|Gruppo Aosta Factor |
+-----------------------------------+
|Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR |
+-----------------------------------+
|Gruppo Sviluppumbria |
+-----------------------------------+
|Gruppo Sviluppo Imprese Centro |
|Italia - SICI SGR |
+-----------------------------------+
».
 
Art. 2
Modifiche alle premesse
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016», e' inserito il seguente: «Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo delle premesse del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificate dal presente
decreto:
«Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai
sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, espresso nella riunione del 14 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
16 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per
la semplificazione e delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti
Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 16, comma 4,
della citata legge n. 124 del 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: «lettera p)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alle societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Le disposizioni del presente
decreto hanno a oggetto la costituzione di societa' da
parte di amministrazioni pubbliche, nonche' l'acquisto, il
mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di
tali amministrazioni, in societa' a totale o parziale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono
applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle
partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonche' alla razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del
presente decreto, si applicano alle societa' a
partecipazione pubblica le norme sulle societa' contenute
nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
4. Restano ferme:
a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o
regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano
societa' a partecipazione pubblica di diritto singolare
costituite per l'esercizio della gestione di servizi di
interesse generale o di interesse economico generale o per
il perseguimento di una specifica missione di pubblico
interesse;
b) le disposizioni di legge riguardanti la
partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti
associativi diversi dalle societa' e a fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
solo se espressamente previsto, alle societa' quotate, come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonche' alle
societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime
siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate
o partecipate da amministrazioni pubbliche.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «e le autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e le autorita' di sistema portuale»;
b) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;»;
c) alla lettera o), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;
d) alla lettera p) le parole: «; le societa' partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di
sistema portuale;
b) "controllo": la situazione descritta nell'art.
2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e'
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo;
c) "controllo analogo": la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) "controllo analogo congiunto": la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) "enti locali": gli enti di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) "partecipazione": la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o di altri organismi soggetti a
controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) "servizi di interesse generale": le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) "servizi di interesse economico generale": i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui al titolo V e
titolo VI, capo I, del libro V del codice civile, anche
aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
m) "societa' a controllo pubblico": le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) "societa' a partecipazione pubblica": le societa'
a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate
direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a
controllo pubblico;
o) "societa' in house": le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano
il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'art. 16,
comma 3;
p) "societa' quotate": le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o agli enti pubblici partecipanti» sono inserite le seguenti: «o allo svolgimento delle loro funzioni»;
b) al comma 7 la parola: «nonche'» e' soppressa e, dopo le parole: «aree montane» sono inserite le seguenti: «, nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili»;
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita', di costituire societa' per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.»;
d) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.»;
e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purche' l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
e la gestione di partecipazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto
attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in tali societa'.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente,
costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni
in societa' esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale,
ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica
sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica
ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un
imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'art.
17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di
contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita'
di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo
di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le
amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in
deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in societa'
aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato.
4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale
esclusivo una o piu' delle attivita' di cui alle lettere
a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto
dall'art. 16, tali societa' operano in via prevalente con
gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali
adottate nell'esercizio della potesta' legislativa in
materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto
alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da
enti locali, di costituire nuove societa' e di acquisire
nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica
alle societa' che hanno come oggetto sociale esclusivo la
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali,
salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di
trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del
bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilita' di costituire
societa' o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento
(CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n.
508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15
maggio 2014.
7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni nelle
societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione
di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di
trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva
eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, le societa' con caratteristiche di
spin off o di start up universitari previste dall'art. 6,
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche'
quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita',
di costituire societa' per la gestione di aziende agricole
con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione
partecipante, motivato con riferimento alla misura e
qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta,
riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al
fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'art. 18,
puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e'
trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle
commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di
Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con
provvedimento adottato ai sensi della legislazione
regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive
competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
a singole societa' a partecipazione della Regione o delle
province autonome di Trento e Bolzano, motivata con
riferimento alla misura e qualita' della partecipazione
pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo
di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al
comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, alla struttura di cui all'art. 15, comma 1, nonche'
alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni
parlamentari competenti.
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta
salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di
acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che
producono servizi economici di interesse generale a rete,
di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito
territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga
alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purche'
l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e
avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali
partecipazioni, trova piena applicazione l'art. 20, comma
2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'art. 16.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo):
«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali). - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando
il termine di cui al primo periodo del presente comma che
opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in
ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali
gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o,
infine, delle disposizioni regionali che abbiano gia'
avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in
coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.
Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie
di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti
enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro
sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente
di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del
comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa
diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di
cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta
dall'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono
validamente assunte nei competenti organi degli stessi
senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o
successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella
menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo
per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le
ragioni con riferimento agli obiettivi di universalita' e
socialita', di efficienza, di economicita' e di qualita'
del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto
affidatario, la relazione deve comprendere un piano
economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di
settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di
durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli
investimenti e dei relativi finanziamenti, con la
specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house,
dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del
capitale proprio investito e dell'ammontare
dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano
economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
di credito o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti
locali proprietari procedono, contestualmente
all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo
bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma
pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale
proprio previsto per il triennio nonche' a redigere il
bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
2-bis. L'operatore economico succeduto al
concessionario iniziale, in via universale o parziale, a
seguito di operazioni societarie effettuate con procedure
trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo
restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti
inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza
motivata del gestore, il soggetto competente accerta la
persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di
procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione,
anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di
tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa
verifica ai sensi dell'art. 143, comma 8, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, effettuata dall'Autorita' di regolazione
competente, ove istituita, da effettuare anche con
riferimento al programma degli interventi definito a
livello di ambito territoriale ottimale sulla base della
normativa e della regolazione di settore.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con
risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche
statali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo
degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio a condizione che dette
risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le
relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o
l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui
l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso
sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o
dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano
deliberato operazioni di aggregazione societaria.
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle
spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o
parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni
in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno.
5.
6.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in
materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse,
anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e in considerazione della possibilita' di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate» sono soppresse;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «consultazione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, secondo modalita' da essi stessi disciplinate»;
c) al comma 4, le parole: «e' competente l'ufficio di controllo di legittimita' sugli atti» sono sostituite dalle seguenti: «e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo» e le parole: «Corte di conti» sono sostituite dalle seguenti: «Corte dei conti».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Oneri di motivazione analitica). - 1. A
eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o
l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento
di capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni
legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una
societa' a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui
all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche
indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in
societa' gia' costituite deve essere analiticamente
motivato con riferimento alla necessita' della societa' per
il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui
all'art. 4, evidenziando, altresi', le ragioni e le
finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilita'
finanziaria, nonche' di gestione diretta o esternalizzata
del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto
della compatibilita' della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione
amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della
compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le
norme dei trattati europei e, in particolare, con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto
deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo
modalita' da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di
costituzione della societa' o di acquisizione della
partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a
fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui all'art.
21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti
delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali
sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo;
per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei
loro enti strumentali, delle universita' o delle altre
istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella
regione, e' competente la Sezione regionale di controllo;
per gli atti degli enti assoggettati a controllo della
Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259,
e' competente la Sezione del controllo sugli enti
medesimi.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 11
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.»;
c) al comma 6, primo periodo, le parole: «, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza» sono soppresse; dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per le societa' controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle
societa' a controllo pubblico). - 1. Salvi gli ulteriori
requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi
amministrativi e di controllo di societa' a controllo
pubblico devono possedere i requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto
disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo
pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore
unico.
3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico, con
delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di
adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei
sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del
titolo V del libro V del codice civile. La delibera e'
trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai
sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'art. 15.
4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a
controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il
rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno
nella misura di un terzo, da computare sul numero
complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
d'anno. Qualora la societa' abbia un organo amministrativo
collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli
amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la societa' a controllo pubblico sia
costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata,
non e' consentito, in deroga all'art. 2475, terzo comma,
del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia
affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o piu'
soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' a controllo pubblico sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
al fine di individuare fino a cinque fasce per la
classificazione delle suddette societa'. Per le societa'
controllate dalle Regioni o dagli enti locali, il decreto
di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia e'
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
al quale gli organi di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
titolari e componenti degli organi di controllo, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o
da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse societa'
verificano il rispetto del limite massimo del trattamento
economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il
decreto stabilisce altresi' i criteri di determinazione
della parte variabile della remunerazione, commisurata ai
risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso
dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi
attribuibili alla responsabilita' dell'amministratore, la
parte variabile non puo' essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6
restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma
4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166.
8. Gli amministratori delle societa' a controllo
pubblico non possono essere dipendenti delle
amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del
principio di onnicomprensivita' della retribuzione, fatto
salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso
delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa
di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i
relativi compensi alla societa' di appartenenza.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare
aumenti della spesa complessiva per i compensi degli
amministratori.
9. Gli statuti delle societa' a controllo pubblico
prevedono altresi':
a) l'attribuzione da parte del consiglio di
amministrazione di deleghe di gestione a un solo
amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al
presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la
previsione che la carica stessa sia attribuita
esclusivamente quale modalita' di individuazione del
sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento,
senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento
dell'attivita', e il divieto di corrispondere trattamenti
di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli
previsti dalle norme generali in tema di societa'.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai
dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita' o
trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a
quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non
concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice
civile.
11. Nelle societa' di cui amministrazioni pubbliche
detengono il controllo indiretto, non e' consentito
nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione,
amministratori della societa' controllante, a meno che
siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di
rendere disponibili alla societa' controllata particolari e
comprovate competenze tecniche degli amministratori della
societa' controllante o di favorire l'esercizio
dell'attivita' di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con societa'
a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti
degli organi di amministrazione della societa' con cui e'
instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in
aspettativa non retribuita e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di
assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a
qualunque titolo agli amministratori.
13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi
previsti dalla legge la costituzione di comitati con
funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro
costituzione, non puo' comunque essere riconosciuta ai
componenti di tali comitati alcuna remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento del compenso
deliberato per la carica di componente dell'organo
amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione
professionale e all'entita' dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle
societa' in house si applica il decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444.
16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a
controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia
titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci
per cento del capitale propone agli organi societari
l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi
6 e 10.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «insolventi» sono sostituite dalle seguenti: «in stato di insolvenza»;
b) al comma 2 le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
c) al comma 3 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
d) al comma 4 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
e) al comma 5 le parole: «effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito» sono sostituite dalle seguenti: «sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 14 (Crisi d'impresa di societa' a partecipazione
pubblica). - 1. Le societa' a partecipazione pubblica sono
soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, a
quelle in materia di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto
legislativo 8 luglio, 1999, n. 270, e al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di
valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, uno o
piu' indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo
della societa' a controllo pubblico adotta senza indugio i
provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento
della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le
cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2,
la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte
dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarita'
ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei
commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite
da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni
pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un
aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di
partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi
altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia
accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal
quale risulti comprovata la sussistenza di concrete
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle
attivita' svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in
deroga al comma 5.
5. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto
previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile,
sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti
straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie
a favore delle societa' partecipate, con esclusione delle
societa' quotate e degli istituti di credito, che abbiano
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili
per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in
ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle
societa' di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni,
contratti di servizio o di programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla
realizzazione di investimenti, purche' le misure indicate
siano contemplate in un piano di risanamento, approvato
dall'Autorita' di regolazione di settore ove esistente e
comunicato alla Corte dei conti con le modalita' di cui
all'art. 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio
finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la
continuita' nella prestazione di servizi di pubblico
interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza
pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta
della amministrazione interessata, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione
della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli
interventi di cui al primo periodo del presente comma.
6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di
fallimento di una societa' a controllo pubblico titolare di
affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni
controllanti non possono costituire nuove societa', ne'
acquisire o mantenere partecipazioni in societa', qualora
le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella
dichiarata fallita.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,» e dopo le parole: «competente per» sono inserite le seguenti: «l'indirizzo,».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle
societa' a partecipazione pubblica). - 1. Nell'ambito del
Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuata la
struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il
monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assicura la
separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta
struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei
diritti sociali.
(Omissis).».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da «e che la produzione ulteriore» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'.»;
c) al comma 5, le parole: «di fornitura» sono soppresse;
d) al comma 7, le parole: «dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 5 e».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in house
ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo
analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano
su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi
sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di
quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme
che non comportino controllo o potere di veto, ne'
l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa'
controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto
organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art.
2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi
dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo
possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di
appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente
articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici
soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di
fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche
a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'
principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del
presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare
l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la
stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei rapporti
con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti
contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da
parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i
relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attivita'
precedentemente affidate alla societa' controllata devono
essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci,
mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in
materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi
allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more
dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi
continueranno ad essere forniti dalla stessa societa'
controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di
cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria
attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui
all'art. 4. A seguito della cessazione degli affidamenti
diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del
controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute
all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 le parole: «costituite per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione mista pubblico-privata».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17 (Societa' a partecipazione mista
pubblico-privata). - 1. Nelle societa' costituite per le
finalita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), a
partecipazione mista pubblico-privata la quota di
partecipazione del soggetto privato non puo' essere
inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo
si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma
dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del
2016 e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o
l'acquisto della partecipazione societaria da parte del
socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di
concessione oggetto esclusivo dell'attivita' della societa'
mista.
(Omissis).».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «alle assunzioni di personale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera»;
b) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La spesa per il riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa' della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla societa'.»;
c) al comma 9, le parole: «alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'art. 35, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di
mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta
applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice
civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6
sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'art. 22, comma 4,
46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165
del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza
pubblica e contenimento delle spese di personale. Il
riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'art. 1, comma 557-quater,
della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita
dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di
revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni
siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti
previsti dall'art. 6-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e in particolare a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa'
della funzione sia stato trasferito anche il personale
corrispondente alla funzione medesima, con le correlate
risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 565 a
568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad
applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di
cui all'art. 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: «commi da 1 a 4» sono inserite le seguenti: «da parte degli enti locali».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche)
(Omissis). - 7. La mancata adozione degli atti di cui
ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un
minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il
danno eventualmente rilevato in sede di giudizio
amministrativo contabile, comminata dalla competente
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si
applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. I soci decidono
sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto
costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu'
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un
terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.
(Omissis).».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla societa' partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 21 (Norme finanziarie sulle societa' partecipate
dalle amministrazioni locali). - 1. Nel caso in cui
societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali
comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di
esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali
partecipanti, che adottano la contabilita' finanziaria,
accantonano nell'anno successivo in apposito fondo
vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla
quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni
locali che adottano la contabilita' civilistica adeguano il
valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio
successivo, all'importo corrispondente alla frazione del
patrimonio netto della societa' partecipata ove il
risultato negativo non venga immediatamente ripianato e
costituisca perdita durevole di valore. Per le societa' che
redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio
e' quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle
societa' che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza
economica, per risultato si intende la differenza tra
valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del
codice civile. L'importo accantonato e' reso disponibile in
misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso
in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio
o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia
posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti
partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite
conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato
viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura
corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione.
2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma
1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima
applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza
di adozione della contabilita' finanziaria:
a) l'ente partecipante a societa' che hanno
registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio
negativo accantona, in proporzione alla quota di
partecipazione, una somma pari alla differenza tra il
risultato conseguito nell'esercizio precedente e il
risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del
25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e
del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo
sia peggiore di quello medio registrato nel triennio
2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura
indicata dalla lettera b);
b) l'ente partecipante a societa' che hanno
registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non
negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015,
al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017
del risultato negativo conseguito nell'esercizio
precedente.
3. Le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta
e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali
titolari di affidamento diretto da parte di soggetti
pubblici per una quota superiore all'80 per cento del
valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti
abbiano conseguito un risultato economico negativo,
procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei
componenti degli organi di amministrazione. Il
conseguimento di un risultato economico negativo per due
anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della
revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente
comma non si applica ai soggetti il cui risultato
economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di
risanamento preventivamente approvato dall'ente
controllante.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti
possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla
societa' partecipate con le somme accantonate ai sensi del
comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e
nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione
europea in tema di aiuti di Stato.».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3,» sono soppresse;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2017» e la parola: «medesima» e' soppressa.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 24 (Revisione straordinaria delle
partecipazioni). - 1. Le partecipazioni detenute,
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i
requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in
una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono
alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20,
commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017,
ciascuna amministrazione pubblica effettua con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, individuando quelle che devono essere
alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso
negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'art. 17
del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le
informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte
dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla
struttura di cui all'art. 15. art. 35 Reclutamento del
personale.
(Omissis).».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 25
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2017»;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» e' inserita la seguente: «adottato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «a quanto» sono sostituite dalle seguenti: «al divieto».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 25 (Disposizioni transitorie in materia di
personale). - 1. Entro il 30 settembre 2017, le societa' a
controllo pubblico effettuano una ricognizione del
personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze,
anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24. L'elenco
del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei
profili posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui
territorio la societa' ha sede legale, secondo modalita'
stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei
lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e
agevolano processi di mobilita' in ambito regionale, con
modalita' definite dal decreto di cui al medesimo comma.
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli
elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non
ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati.
4. Fino al 30 giugno 2018, le societa' a controllo
pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo
indeterminato se non attingendo, con le modalita' definite
dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi
2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 1.
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con
profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo
stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2
e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al
comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto
dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi
dell'art. 19. Dopo la scadenza del suddetto termine,
l'autorizzazione e' accordata dall'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro. Per le societa' controllate
dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine,
l'autorizzazione e' accordata dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi
provvedimenti costituiscono grave irregolarita' ai sensi
dell'art. 2409 del codice civile.
7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo
le societa' a prevalente capitale privato di cui all'art.
17 che producono servizi di interesse generale e che nei
tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato
positivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«Art. 8. (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 26
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»;
b) al comma 2, dopo le parole: «delle regioni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»;
c) al comma 4, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «diciotto»;
d) al comma 6, le parole: «e 19» sono sostituite dalle seguenti: «, 17, 19 e 25»;
e) al comma 10, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
f) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le societa' destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' la societa' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
12-ter. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
12-quater. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.
12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle societa' che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano gia' costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali societa', le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 26 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Le
societa' a controllo pubblico gia' costituite all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i
propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro
il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'art. 17, comma
1, il termine per l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre
2017.
2. L'art. 4 del presente decreto non e' applicabile
alle societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle
societa' aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione
di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati
dalle istituzioni dell'Unione europea.
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque
mantenere le partecipazioni in societa' quotate detenute al
31 dicembre 2015.
4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in
vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
partecipazione pubblica che abbiano deliberato la
quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati
con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove
entro il suddetto termine la societa' interessata abbia
presentato domanda di ammissione alla quotazione, il
presente decreto continua a non applicarsi alla stessa
societa' fino alla conclusione del procedimento di
quotazione.
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in
vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno
2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in
mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla
Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto
termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia
concluso, il presente decreto continua a non applicarsi
alla stessa societa'. Sono comunque fatti salvi, anche in
deroga all'art. 7, gli effetti degli atti volti
all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si
applicano alle societa' a partecipazione pubblica derivanti
da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi
dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502.
7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi
progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa'
costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti
territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale,
ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente
decreto non sia stato adottato il decreto previsto
dall'art. 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, il decreto di cui all'art. 11, comma 6 e' adottato
entro trenta giorni dalla suddetta data.
9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 11-quater, comma 1, le parole: "Si
definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini
dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce";
b) all'art. 11-quinquies, comma 1, le parole: "Per
societa' partecipata" sono sostituite dalle seguenti: "Ai
fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per
societa' partecipata".
10. Le societa' a controllo pubblico si adeguano alle
previsioni dell'art. 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina
sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla
razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a
partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31
dicembre 2017.
12. Al fine di favorire il riordino delle
partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla
previsione di cui all'art. 9, comma 1, ove entro il 31
ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la
titolarita' delle partecipazioni societarie delle altre
amministrazioni statali e' trasferita al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla
previsione normativa originaria riguardante la costituzione
della societa' o l'acquisto della partecipazione.
12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente
decreto le societa' destinatarie dei provvedimenti di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' la
societa' di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 2016,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
2016, n. 119.
12-ter. Per le societa' di cui all'art. 4, comma 8, le
disposizioni dell'art. 20 trovano applicazione decorsi
cinque anni dalla loro costituzione .
12-quater. Per le societa' di cui all'art. 4, comma 7,
ai soli fini della prima applicazione del criterio di cui
all'art. 20, comma 2, lettera e), si considerano i
risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in
vigore del presente decreto.
12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di
cui all'art. 20, comma 2, lettera d), il primo triennio
rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima
applicazione del suddetto criterio relativo al triennio
2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non
superiore a cinquecentomila euro, per il triennio
precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini
dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui
all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini
dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui
all'art. 20.
12-sexies. In deroga all'art. 4, le amministrazioni
pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni
nelle societa' che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, risultano gia' costituite e
autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi
della legislazione vigente. Con riguardo a tali societa',
le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere a) ed
e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui
all'art. 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31
maggio 2018.".
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 28
settembre 2011.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 3
maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 giugno 2016, n. 119 (Disposizioni urgenti in
materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a
favore degli investitori in banche in liquidazione):
«Art. 7. (Societa' per la Gestione di Attivita' S.G.A.
S.p.a.). - 1. Le azioni rappresentative dell'intero
capitale sociale della Societa' per la Gestione di
Attivita' S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli
interventi di risanamento, ristrutturazione e
privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge
24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n.
588 (di seguito anche «SGA»), per le quali e' attribuito al
Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno
ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge 24
settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 novembre 1996, n.
588, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia
e delle finanze. A fronte del trasferimento, sara'
riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000
pari al valore nominale delle azioni trasferite,
determinato sulla base di una relazione giurata di stima
prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale nominati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Successivamente all'acquisizione da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, la SGA puo'
acquistare sul mercato crediti, partecipazioni e altre
attivita' finanziarie, nonche' compiere le ulteriori
attivita' previste dallo statuto, fermo il rispetto dei
requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa
applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di
servizi nei confronti del pubblico. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge sono abrogati i commi
6 e 6-bis dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996,
n. 497, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 19 novembre 1996, n. 588. Lo statuto della SGA
e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.».
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 27
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.''.».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 27 (Coordinamento con la legislazione vigente). -
1. All'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "delle societa'" sono
sostituite dalle seguenti: "delle aziende e istituzioni";
b) al comma 2-bis, le parole: "Le aziende speciali,
le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo", ovunque occorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Le aziende speciali e le
istituzioni".
2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 550, le parole: "alle aziende speciali,
alle istituzioni e alle societa'" sono sostituite dalle
seguenti: "alle aziende speciali e alle istituzioni";
b) al comma 554, le parole: "le aziende speciali, le
istituzioni e le societa'" sono sostituite dalle seguenti:
"le aziende speciali e le istituzioni";
c) al comma 555, le parole: "diversi dalle societa'
che svolgono servizi pubblici locali" sono soppresse.
2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-bis,
comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 .
2-ter. All'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) alle societa' in controllo pubblico come
definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le
societa' quotate come definite dall'art. 2, comma 1,
lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le
societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime
siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate
o partecipate da amministrazioni pubbliche.».
- Per l'art. 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, si vedano le note all'art.
5.
 
Art. 19
Modifiche all'Allegato A
del decreto legislativo n. 175 del 2016

1. L'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016 e' sostituito dall'allegato A al presente decreto.
 
Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 22
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 giugno 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 
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