Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2017 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 3 marzo 2017
Fondo sanitario nazionale 2016. Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. (Delibera n. 36/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della conferenza Stato - Regioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che all'art. 35 assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonche' garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale:
a) la tutela della gravidanza e della maternita', a parita' di trattamento con le cittadine italiane;
b) la tutela della salute del minore;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), la quale all'art. 1, comma 561, dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2015, l'importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale venga ripartito annualmente all'atto della ripartizione della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;
Vista l'odierna delibera di questo Comitato concernente la ripartizione tra le Regioni e le Provincie autonome delle disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, che accantona al punto 2.2 la somma di € 30.990.000 per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;
Vista l'intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 dicembre 2016, repertorio atti n. 242/CSR, sulla proposta di deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente il riparto della quota vincolata per stranieri non regolari, relativa all'anno 2016;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 390 del 16 gennaio 2017, concernente la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di € 30.990.00 a valere sulle disponibilita' vincolate del Fondo sanitario nazionale 2016;
Tenuto conto della vigente legislazione che dispone che le Regioni e le Province autonome provvedono al finanziamento del proprio fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e PPAA di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Sicilia per la quale ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, e' stata applicata l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria del 49,11 per cento, corrispondente all'importo di € 996.512 che viene redistribuito tra le altre Regioni destinatarie del riparto;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);
Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017 predisposta congiuntamente dal dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilita' delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2016, e' assegnata alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma complessiva di € 30.990.000 per l'assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio e programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute collettiva ed individuale con particolare riguardo alla tutela della gravidanza e della maternita', alla salute del minore, alle vaccinazioni secondo normativa vigente, gli interventi di profilassi internazionale e alla profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive e la bonifica degli eventuali focolai.
La predetta somma di € 30.990.000 e' ripartita tra le predette Regioni come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri
Il Segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 789
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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