Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2017 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 19 gennaio 2017
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse (Pedemontana Lombarda). Proroga della dichiarazione di pubblica utilita'. (F11B06000270007). (Delibera n. 1/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:
l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;
l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visto, in particolare, l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che il decreto di esproprio possa essere emanato entro il termine di sette anni decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso, e che questo Comitato possa disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni, in deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che in allegato 1 riporta, nell'ambito dei sistemi stradali e autostradali del «Corridoio plurimodale padano», l'infrastruttura «Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (supplemento Gazzetta Ufficiale n. 1/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse Pedemontano-Piemonte, Lombardia, Veneto», l'intervento «Pedemontana lombarda: Dalmine, Como, Varese e Valico del Gaggiolo ed opere a esso connesse»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, che prevede che la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:
la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;
la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, cosi' come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011);
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;
Viste le delibere 29 marzo 2006, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 219/2006), 4 ottobre 2007, n. 108 (Gazzetta Ufficiale n. 255/2007), 6 novembre 2009, n. 97 (Gazzetta Ufficiale n. 40/2010) e 1° agosto 2014, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 24/2015) con le quali questo Comitato ha assunto decisioni o adottato provvedimenti concernenti il «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere connesse»;
Viste le note 23 dicembre 2016, n. 47765 e 17 gennaio 2017, n. 639, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proroga della dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. del «Collegamento autostradale fra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo e delle opere connesse (pedemontana Lombarda)», e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:
che in data 23 agosto 2016 il concessionario Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito «APL») ha trasmesso al concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito «CAL») istanza di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' del «Collegamento autostradale fra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo e delle opere connesse (pedemontana Lombarda)», apposta con l'approvazione del relativo progetto definitivo avvenuta con la citata delibera n. 97/2009;
che il concedente, in qualita' di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso in data 7 ottobre 2016 apposita istruttoria relativa all'istanza di cui sopra al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha richiesto a questo Comitato di prorogare per due anni, ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la dichiarazione di pubblica utilita' del suddetto intervento;
che il ritardo nell'esecuzione delle attivita' espropriative che ha reso necessario la suddetta istanza di proroga e' dovuto alle seguenti principali motivazioni:
conseguenze derivanti dall'attuazione della Convenzione unica sottoscritta il 1° agosto 2007 tra CAL e APL, la quale prevede, all'art. 23 - «Espropri», la regolamentazione delle attivita' espropriative ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera ed, in particolare, all'art. 23.1, il ricorso in via privilegiata ad acquisizioni bonarie in sostituzione della procedura acquisitiva accelerata;
conseguenze derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa inerente le modalita' e i criteri di esproprio connessi all'opera, avvenuta in data 18 dicembre 2009 tra Regione Lombardia, CAL, il Concessionario, Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, Cia Lombardia e Unione proprieta' fondiaria Lombardia e successivamente condiviso in data 18 aprile 2011 anche da Copagri Lombardia; il Concessionario APL ha evidenziato che la sottoscrizione di tale protocollo e' risultata complessa e ha presentato criticita' temporali, richiedendo numerosi confronti tra i vari soggetti sottoscrittori e ha comportato l'esigenza di costanti verifiche ed interpretazioni anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia;
le sentenze della Corte costituzionale 10 giugno 2011, n. 181, e 22 dicembre 2011, n. 338, che hanno modificato il sistema di quantificazione delle indennita' per le aree agricole e quelle edificabili e che, secondo il Concessionario APL, hanno reso piu' complessa e rallentato l'esecuzione delle procedure espropriative;
esistenza di un evento straordinario rappresentato dalla crisi economico-finanziaria, che ha influito negativamente su alcune variabili quali le previsioni del traffico autostradale, la contrazione del mercato del credito e i costi finanziari, e che, ai sensi dell'art. 12 della sopracitata Convenzione unica e della delibera 15 giugno 2007, n. 39, ha portato alla revisione del Piano economico finanziario accordata con la citata delibera n. 24/2014;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha valutato le suddette motivazioni come derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili e dunque riconducibili a cause di forza maggiore indipendenti dalla volonta' del Concessionario, ritenendo quindi fondate le ragioni alla base della suddetta istanza di proroga;
che tutti gli eventuali maggiori oneri diretti e indiretti che dovessero derivare dalla proroga della dichiarazione di pubblica utilita' sono da considerare ricomprasi nel quadro economico;
che in data 26 agosto 2016 il Concessionario APL ha pubblicato l'avviso di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' sui quotidiani «La Stampa», edizione nazionale e «Il Corriere della Sera», edizione Regione Lombardia;
che a seguito della predetta pubblicazione sono pervenute due osservazioni da parte dei soggetti privati interessati dalle procedure espropriative ai sensi dell'art. 166, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, le quali non comportano criticita' in merito alla suddetta istanza di proroga della dichiarazione di pubblica utilita';
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 19 gennaio 2017, n. 216, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIEDE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito in seduta l'avviso favorevole dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, e' disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'intervento «Collegamento autostradale tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse», apposta con delibera n. 97/2009.
2. Qualunque eventuale onere aggiuntivo derivante dalla proroga di cui al punto precedente sara' a carico del Concessionario.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
4. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatone dell'opera dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.
5. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
6. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 19 gennaio 2017

Il Ministro dell'economia
e delle finanze con funzioni
di Vice Presidente
Padoan
Il Segretario: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 778
 
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