IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalita' e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di medicina penitenziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244/2007 sopra citata, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di medicina penitenziaria» ed in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla sanita' penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010; Visto, altresi', lo stesso art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, il quale prevede, al comma 2, che dette risorse finanziarie siano ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonche' dei flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri relativi alle funzioni trasferite in materia di sanita' penitenziaria sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), ed in particolare il comma 513, che modifica il comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia), elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa e consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento della sanita' penitenziaria, rendendo efficaci e completandone, in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria), il definitivo trasferimento. Di conseguenza, a tale scopo, lo stesso art. 1, comma 513, della legge di stabilita' 2014, ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014; Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che fissa al 31 marzo 2015 il termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG); Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), ed in particolare il comma 562 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'art. 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 deve tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008; Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2015, che ha disposto l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007; Vista la nota del Ministero della salute n. 2535 del 15 marzo 2016 con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro della salute relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di euro 165.424.023 sopra citato destinato al finanziamento della sanita' penitenziaria per l'anno 2015; Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta dell'11 febbraio 2016 (rep. atti n. 15/CU); Considerato che nella citata proposta del Ministro della salute il finanziamento originario complessivo, al lordo della riduzione operata dalla legge di stabilita' 2014, pari a 167.800.000 euro, viene destinato per 15.798.416 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 ai centri clinici e per 143.326.696 a titolo di quota indistinta; Considerato che i criteri di riparto adottati nella citata proposta sono stati condivisi nel corso della riunione congiunta del 25 novembre 2015 del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sopra citato, e del comitato paritetico inter-istituzionale, e che la parte relativa alla quota indistinta e' stata calcolata seguendo gli stessi criteri gia' adottati per l'anno 2014, salvo l'aggiornamento dei dati, che risultano rilevati alla data del 31 dicembre 2014; Tenuto conto che la proposta adotta un criterio di ripartizione distinguendo due periodi (dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 e dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2015) per tenere conto degli effetti finanziari della chiusura dell'OPG della Regione Lombardia e della sua conversione in REMS (residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza), effetti decorrenti dal 1° aprile 2015; Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto speciale sia subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria sulla base delle relative norme attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni risultano gia' trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010, per cui le risorse finanziarie loro spettanti possono essere integralmente trasferite; Considerato che la proposta in esame prevede, in applicazione dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che le risorse spettanti alla Regione Siciliana siano accantonate sino al trasferimento delle funzioni, dei compiti, delle risorse umane, finanziarie e organizzative concernenti la medicina penitenziaria, da disciplinare con le modalita' previste dal relativo statuto e dalle correlate norme di attuazione; Considerato che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili; Considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia provvede con risorse proprie al finanziamento della sanita' penitenziaria, in applicazione del richiamato art. 1, comma 513, della legge n. 147/2013, per cui alla medesima non viene assegnato alcun importo a carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato; Vista la nota n. 1068 in data odierna, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. L'importo di 165.424.023,00 euro - destinato al finanziamento della medicina penitenziaria con delibera di questo Comitato concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2015, adottata in data odierna - viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1, viene assegnato alle regioni a statuto ordinario, nonche' alle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, l'importo di 145.627.195,00 euro ripartito tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella, allegata alla presente delibera. 3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, la quota relativa alla Regione Siciliana, per un importo pari a 18.861.416,00 euro, viene accantonata in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa. La quota relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a euro 935.412, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 richiamati in premessa. 4 Il trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana per l'espletamento delle funzioni di medicina penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avverra' solo dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008.
Roma, 3 marzo 2017
Il Presidente: Gentiloni Silveri Il Segretario: Lotti Registrata alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 770 |