Gazzetta n. 149 del 28 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 maggio 2017
Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed in particolare l'art. 2 che stabilisce compiti e funzioni delle camere di commercio;
Visto, altresi', il comma 10 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, puo' autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;
Visto il comma 10 citato che prevede, altresi', che il rapporto sui risultati di detti progetti e' inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580/1993;
Viste le deliberazioni dei Consigli delle rispettive Camere di commercio relative ai progetti per il cui finanziamento propongono l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento;
Vista la proposta di Unioncamere del 27 aprile 2017, prot. n. 9279;
Vista la nota del 28 aprile 2017 prot. 160943 della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero;
Ritenuto che nell'ambito della valutazione circa la rilevanza dell'interesse nel quadro delle politiche strategiche nazionali debba essere fornito prioritario rilievo ai programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 nonche' a quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo, di internazionalizzazione delle imprese italiane, di alternanza scuola-lavoro;
Valutata positivamente la rilevanza dell'interesse dei programmi e dei progetti indicati nelle predette deliberazioni, nel quadro delle politiche strategiche nazionali

Decreta:
Articolo unico

1. E' autorizzato per gli anni 2017, 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, le camere di commercio interessate inviano alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III - Sistema camerale, per il tramite di Unioncamere, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti di cui al comma 1. Il predetto rapporto e', altresi', inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
3. Tale rapporto e' corredato da una relazione sulla quota parte di risorse impiegate da ciascuna camera di commercio sui singoli programmi e progetti nonche' sulle iniziative che coinvolgono, una volta costituita, la rete dei centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0.
4. L'appartenenza alla rete dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 e' certificata da enti di certificazione nazionale accreditati, secondo le linee guida, i criteri e gli indicatori individuati dalla Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere.
5. Il Comitato di cui al comma 2 trasmette al Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto sull'efficacia delle azioni adottate dalle camere di commercio interessate con riferimento agli obiettivi annuali definiti per il singolo progetto realizzato e alle quote di risorse spese da ciascuna camera di commercio che verra' valutato ai fini dell'eventuale revoca, nei confronti della singola camera di commercio dell'autorizzazione dell'incremento del diritto annuale per gli anni successivi.
6. Le imprese che hanno gia' provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 626
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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