Gazzetta n. 149 del 28 giugno 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2017, n. 102
Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547, modificato dall'articolo 44-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed in particolare il comma 4, che reca disposizioni per l'adozione dello statuto della Cassa delle ammende;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta';
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, regolamento recante la riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 19 gennaio 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Statuto della Cassa delle ammende

1. E' adottato lo statuto della Cassa delle ammende, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 aprile 2017

p. Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Boschi
Il Ministro della giustizia
Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1443

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 27 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 27 (La responsabilita' penale e' personale). -
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Non e' ammessa la pena di morte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 9
maggio 1932, n. 547 (Disposizioni sulla riforma
penitenziaria):
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato
di personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di
reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti
di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento
delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario
e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al
segretario ed ai componenti degli altri organi sono
corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e'
stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso
l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' adottato lo
statuto della cassa delle ammende per specificare le
finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche'
disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la
composizione degli organi e le modalita' di funzionamento
dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto
cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle
ammende puo' utilizzare personale, locali, attrezzature e
mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso
la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle
Commissioni parlamentari competenti per materia,
rispettivamente entro il termine di presentazione del
disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del
rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla
Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'art. 44-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti):
«Art. 44-bis (Disposizioni in materia di infrastrutture
carcerarie). - 1. Per far fronte alla grave situazione di
sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31
dicembre 2011, al capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri
previsti dall'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento
degli investimenti necessari per conseguire la
realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o
l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire
una migliore condizione di vita dei detenuti.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il
capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
puo' avvalersi di uno o piu' ausiliari nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della giustizia di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti
generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.
3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
redige un programma degli interventi necessari,
specificandone i tempi e le modalita' di realizzazione ed
indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.
4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello
sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie
per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi
di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del
quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti,
nei casi di particolare urgenza, puo' essere disposta
l'abbreviazione fino alla meta' dei termini previsti dalla
normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari per la realizzazione
dell'intervento.
5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel
programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, nonche', se di importo superiore a
100.000 euro, nel programma triennale previsto dall'art.
128 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto
specificamente previsto dal capo IV del titolo III della
parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la
parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese
disponibili dalla cassa delle ammende di cui all'art. 4
della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive
modificazioni.
6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente
normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi
del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei
poteri sostitutivi previsti dall'art. 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai
provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo si
applicano le disposizioni previste dall'art. 20, comma 8,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato
di personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di
reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti
di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento
delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario
e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al
segretario ed ai componenti degli altri organi sono
corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e'
stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso
l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' adottato lo
statuto della cassa delle ammende per specificare le
finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche'
disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la
composizione degli organi e le modalita' di funzionamento
dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto
cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle
ammende puo' utilizzare personale, locali, attrezzature e
mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso
la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 3
aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze».».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17.(Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 6-bis (Conflitto di interessi). - 1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.».
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125 del Supplemanto ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230, (Regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della
liberta'), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195
del 22 agosto 2000 del Supplemanto ordinario.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, del
Supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, del Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
(Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2011.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile
2013.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile
2016, del Supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici
dirigenziali e delle dotazioni organiche), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2015.
 
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente statuto si intendono, se non diversamente detto, per:
a) «Cassa»: la Cassa delle ammende istituita a norma dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;
b) «presidente»: il presidente della Cassa;
c) «consiglio»: il consiglio d'amministrazione della Cassa;
d) «collegio»: il collegio dei revisori dei conti della Cassa;
e) «segretario generale»: il dirigente preposto all'amministrazione della Cassa delle ammende;
f) «Ministro»: il Ministro della giustizia;
g) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
h) «regolamento di riorganizzazione»: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;
i) «sanzioni di comunita'»: le sanzioni sostitutive della pena e le misure alternative alla detenzione disposte in fase di esecuzione;
l) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento consensuale, svolto anche mediante l'attivita' di mediatori, finalizzato alla conciliazione della vittima con l'autore del reato e che preveda da parte del reo lo svolgimento di attivita' consistenti in prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato ovvero alla riparazione o risarcimento del danno ovvero lo svolgimento di lavoro di pubblica utilita' o l'affidamento al servizio sociale.
 
Art. 2.
Finalita' dell'ente

1. La Cassa, ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, persegue le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con i poteri di indirizzo del Ministro e sotto la sua vigilanza.
2. La Cassa eroga i propri fondi per il finanziamento di:
a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunita', consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attivita' lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro, nonche' nella sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate;
b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunita' e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonche' di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria;
c) progetti di edilizia penitenziaria di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati alla vita comune e alle attivita' lavorative dei ristretti ovvero di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti detentivi;
d) programmi di giustizia riparativa in favore delle vittime del reato o della comunita' locale, anche comprensivi di eventuali contributi a sostegno dell'attivita' volontaria gratuita o del lavoro di pubblica utilita' del reo.
 
Art. 3.
Sede ed organi

1. La sede centrale della Cassa e' ubicata in Roma, presso gli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
2. Sono organi della Cassa il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario generale, il collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 4.
Presidente

1. Il presidente e' nominato dal Ministro tra le persone, anche collocate in quiescenza, provenienti dai settori della pubblica amministrazione, esclusi il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, del volontariato e dell'associazionismo. La scelta e' operata tra persone aventi elevata e comprovata qualificazione professionale concernente l'attivita' dell'ente e idonea allo svolgimento delle funzioni, tenuto conto della specializzazione professionale, culturale e scientifica conseguita, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate o attivita' svolte, che hanno attinenza alla materia del trattamento penale e della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale. Nel caso di nomina di persona collocata in quiescenza, trovano applicazioni i limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3. Il Ministro revoca il presidente per gravi motivi o per gravi violazioni di legge.
4. In sede di prima applicazione, fino all'adozione del decreto del Ministro di nomina del presidente della Cassa, le funzioni sono svolte dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
 
Art. 5.
Attribuzioni del presidente

1. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Cassa;
b) sovrintende all'andamento della Cassa e ne cura i rapporti istituzionali;
c) vigila sull'attuazione delle delibere avvalendosi dell'attivita' del responsabile del controllo del programma e del progetto di cui all'articolo 15, comma 7, anche richiedendo la collaborazione delle articolazioni ministeriali interessate al programma o al progetto finanziato;
d) convoca e presiede il consiglio, stabilendone l'ordine del giorno;
e) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza del consiglio, sentiti i rappresentanti delle articolazioni ministeriali interessate al programma o al progetto finanziato, salva ratifica alla prima riunione del consiglio stesso;
f) promuove e presiede riunioni periodiche con il segretario generale ed il segretario, nonche' con i dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero interessati; a tali riunioni possono essere invitati a partecipare i rappresentanti degli enti pubblici e privati interessati;
g) relaziona annualmente al Ministro sullo stato dei finanziamenti erogati dalla Cassa e sugli esiti delle attivita' di monitoraggio e controllo dei programmi e dei progetti finanziati.
 
Art. 6.
Composizione del consiglio

1. Il consiglio, costituito con decreto del Ministro, e' composto:
a) dal presidente;
b) dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
c) dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita';
d) da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
e) da un componente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il presidente e i consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettere d) ed e), durano in carica quattro anni e la loro nomina puo' essere rinnovata per una sola volta. In caso di decesso, di revoca o di decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, gli stessi sono tempestivamente sostituiti a norma del comma 1 e la durata del loro mandato corrisponde a quella dei componenti sostituiti.
3. Il presidente e i consiglieri di amministrazione devono rilasciare, prima di assumere l'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Agli stessi si applicano le previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 7.
Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio delibera:
a) entro il mese di novembre di ogni anno, le linee programmatiche di indirizzo generale da seguire per la valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare nell'anno successivo, definite in coerenza con gli indirizzi di gestione dei dirigenti responsabili degli uffici dirigenziali di livello generale, centrali e periferici, dell'amministrazione penitenziaria interessati all'attuazione dei programmi e dei progetti;
b) i criteri generali per la verifica dell'utilita' e della congruita' dei progetti e dei programmi da finanziare;
c) i criteri generali e le condizioni per la concessione delle diverse tipologie di finanziamento;
d) la concessione dei finanziamenti per i programmi ed i progetti di cui all'articolo 2;
e) il conferimento e la remunerazione, ove prevista dalla legge, degli incarichi di controllo sull'attuazione dei programmi e progetti di cui all'articolo 15, comma 7;
f) il contingente del personale della Cassa in misura adeguata rispetto alle finalita' e all'attivita' dell'ente;
g) la nomina del segretario generale e del segretario di cui all'articolo 13, comma 1;
h) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonche' le variazioni di bilancio in corso di esercizio e l'assestamento, formulati secondo i principi generali contenuti nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successivi decreti attuativi, da sottoporre all'approvazione del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
i) la relazione conclusiva annuale, nella quale si da' atto dell'attivita' svolta dalla Cassa e degli specifici profili di ordine economico-finanziario della gestione, degli obiettivi da conseguire con la concessione dei finanziamenti, nonche' degli esiti finali dei medesimi, anche tenuto conto della loro utilita' secondo le finalita' della Cassa;
l) l'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
m) l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonche' l'acquisto di beni mobili utili al funzionamento della Cassa;
n) la stipulazione di mutui passivi, se funzionale al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 e da garantire con le disponibilita' finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti, in applicazione delle disposizioni di legge, con la medesima Cassa depositi e prestiti ovvero con istituti di credito, di comprovata solidita' economica, che offrano migliori condizioni contrattuali;
o) l'impiego delle disponibilita' finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti, mediante deposito in conto corrente ovvero mediante l'acquisto dei titoli di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), nei limiti di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo;
p) i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per fronteggiare spese nuove o impreviste;
q) la ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;
r) le proposte di modifica del presente Statuto;
s) l'approvazione del modello per la presentazione delle domande di finanziamento;
t) l'adozione dei regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita' a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 
Art. 8.
Disciplina delle attivita' consiliari

1. Le deliberazioni del consiglio sono adottate in coerenza con le linee di indirizzo e con i criteri generali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), salvo situazioni eccezionali, specificamente motivate nella deliberazione stessa.
2. Il consiglio e' convocato dal presidente, anche su richiesta del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', almeno una volta al mese, presso la sede, con idonee modalita', anche telematiche, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicando l'ordine del giorno e allegando gli atti relativi.
3. Il presidente, in caso d'urgenza, puo' convocare il consiglio anche in deroga a quanto previsto dal comma 2.
4. Ciascun consigliere dispone di un voto.
5. La delibera e' valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le delibere relative alle proposte di cui all'articolo 7, comma 1, lettera r), sono valide se adottate con un quorum costitutivo pari all'intera composizione del consiglio e approvate da almeno quattro componenti.
6. All'adunanza del consiglio partecipa il segretario generale, senza diritto di voto, ed un funzionario della Cassa quale verbalizzante. Il presidente puo' ammettere alle adunanze esperti o soggetti, senza diritto di voto, la cui audizione si rende necessaria o opportuna, in relazione alle materia trattate. All'adunanza del consiglio assiste almeno un componente del collegio dei revisori dei conti.
7. I verbali delle adunanze del consiglio sono sottoscritti dal presidente, dal segretario generale e dal verbalizzante e sono sottoposti per l'approvazione al consiglio nell'adunanza successiva.
8. Le delibere sono estese separatamente al verbale e sono ad esso allegate. Tutte le delibere sono esposte all'albo della Cassa per quindici giorni e pubblicate sul sito internet del Ministero.
9. Il segretario generale raccoglie i verbali e le delibere in volumi annuali che conserva nell'archivio degli atti della Cassa.
10. Le delibere del consiglio, se in esse non e' diversamente disposto, sono immediatamente esecutive.
11. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Cassa, debbono astenersi dalla partecipazione al voto, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
 
Art. 9.
Composizione del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio, costituito con decreto del Ministro, e' composto:
a) dal presidente;
b) da un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato;
c) da un componente effettivo ed uno supplente, funzionari dell'amministrazione della giustizia, proposti dal presidente.
2. Il presidente del collegio e' nominato dal Ministro tra le persone, anche collocate in quiescenza, provenienti dai settori della pubblica amministrazione, della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, aventi elevata e comprovata qualificazione professionale idonea allo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'organo, tenuto conto della particolare specializzazione professionale conseguita. Il Ministro revoca il presidente per gravi motivi o per gravi violazioni di legge. Nel caso di nomina di persona collocata in quiescenza, trovano applicazioni i limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
3. Il collegio e' convocato dal presidente, anche su richiesta di uno dei componenti, ogni qualvolta lo ritiene necessario e comunque almeno ogni trimestre. Per la validita' delle delibere e' necessaria la presenza di almeno due componenti, compreso il presidente. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parita' di voti prevale quello espresso dal presidente.
4. Il collegio dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinnovati per una sola volta. In caso di decesso, di revoca o di decadenza dei componenti del collegio di cui al comma 1, lettere b) e c), subentrano i supplenti e la durata del loro mandato corrisponde a quella dei componenti sostituiti.
 
Art. 10.
Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

1. I1 collegio svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e in particolare:
a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari della Cassa, nonche' sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Cassa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigila perche' le delibere comportanti spese abbiano effetto nei limiti delle risorse finanziarie della Cassa;
c) verifica la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel corso della gestione;
d) verifica la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
e) effettua le analisi necessarie e acquisisce le informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio finanziario e, in caso di disavanzo, acquisisce le informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
f) verifica l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
g) esprime il parere sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il bilancio preventivo, l'assestamento e le altre variazioni del bilancio nonche' il rendiconto generale, attestandone la conformita' alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
h) effettua periodiche verifiche delle consistenze di Cassa e degli altri valori numerari od assimilati di proprieta' o in deposito, della tenuta delle scritture e degli altri registri obbligatori.
2. Il collegio redige apposita relazione da allegare agli schemi di cui all'articolo 12, comma 2, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
3. I revisori dei conti della Cassa possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, concordati in seno al collegio. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito verbale.
 
Art. 11.
Nomina del segretario e durata dell'incarico

1. Il segretario generale e' nominato e revocato dal consiglio ed e' scelto, con cumulo dell'incarico, tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia in possesso della specifica professionalita' in relazione alle competenze a esso attribuite. La nomina del segretario generale e' effettuata previo interpello dei soggetti interessati in possesso dei requisiti e della professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti.
2. L'incarico di segretario generale ha durata triennale ed e' rinnovabile per una sola volta.
3. Il segretario generale deve rilasciare, prima di assumere l'incarico, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
 
Art. 12.
Attribuzioni del segretario generale

1. Il segretario generale:
a) dirige la segreteria e coordina le procedure di finanziamento dei programmi e dei progetti presentati, sia nella fase istruttoria che nella successiva fase di controllo dell'andamento esecutivo;
b) vigila sull'attivita' dei responsabili dei procedimenti conseguenti alle presentazioni delle istanze di finanziamento;
c) partecipa alle sedute del consiglio, sottoscrivendo i verbali delle delibere adottate;
d) relaziona al consiglio sulle domande di finanziamento proposte all'ordine del giorno e sugli esiti dell'istruttoria compiuta, esprimendo proprio parere, nonche' sulle risultanze delle attivita' di controllo successive all'erogazione del finanziamento;
e) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio;
f) adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;
g) cura la tenuta della contabilita' della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonche' della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti;
h) predispone annualmente, secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, gli schemi del bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, da sottoporre all'approvazione del consiglio, ai sensi dell'articolo 7, lettera h);
i) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;
l) coordina e controlla la gestione contabile della Cassa;
m) adempie a tutte le attivita' amministrative e contabili necessarie per la stipula dei contratti;
n) provvede alla riscossione delle entrate della Cassa, al pagamento delle spese e dei finanziamenti erogati;
o) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni indicate;
p) provvede all'osservanza degli adempimenti relativi alle pubblicazioni obbligatorie dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
q) relaziona semestralmente al consiglio, sulla base della relazione del responsabile del controllo del programma o del progetto, sull'andamento complessivo dei progetti e programmi finanziati, con specifica indicazione dell'esito finale dei medesimi, anche tenuto conto della loro utilita' secondo le finalita' della Cassa, e sull'osservanza degli obblighi assunti dai soggetti finanziati in conseguenza dell'erogazione dei finanziamenti.
2. Gli schemi dei bilanci di previsione, delle variazioni, del conto consuntivo e degli altri documenti contabili sono sottoposti, corredati da una relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera di approvazione del consiglio, all'esame del collegio dei revisori dei conti.
3. Il segretario generale, quando, per conto proprio o di terzi, ha un interesse in conflitto con quello della Cassa, deve astenersi dal compiere gli atti di sua competenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
 
Art. 13.
Ufficio del segretariato e personale

1. Il segretario generale e' coadiuvato da un segretario, nominato dal consiglio, che lo sceglie tra il personale amministrativo di area terza dell'amministrazione penitenziaria, previo interpello dei soggetti interessati in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni la Cassa si avvale del personale nonche' dei locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione. Il trattamento economico e giuridico del personale di cui la Cassa si avvale e' quello del personale dell'amministrazione penitenziaria.
3. Il personale che ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Cassa, deve astenersi dal compiere gli atti di propria competenza e segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Allo stesso si applicano le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia.
 
Art. 14.
Compensi dei componenti degli organi

1. Le funzioni di presidente, di consigliere di amministrazione, nonche' di segretario generale sono svolte a titolo gratuito e possono dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate.
2. Al presidente del collegio e ai revisori dei conti e' corrisposto un compenso il cui ammontare e' determinato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso la Cassa.
 
Art. 15.
Avvio del procedimento e limiti ai finanziamenti

1. Ai fini della valutazione dei progetti e dei programmi da finanziare, la Cassa esamina le domande di finanziamento di cui al presente articolo in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo generale deliberate a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera a), e secondo le priorita' nelle stesse stabilite, nonche' con i criteri generali per la verifica dell'utilita' e della congruita' dei progetti e dei programmi da finanziare di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. La Cassa esamina le domande di finanziamento dei programmi di reinserimento sociale e dei programmi di assistenza presentate da:
a) la direzione generale dei detenuti e del trattamento nonche' la direzione generale della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero;
b) la direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero;
c) i provveditorati regionali;
d) gli istituti penitenziari e gli uffici territoriali di esecuzione penale esterna.
3. La Cassa esamina, altresi', le domande di finanziamento presentate dai Ministeri, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti di area vasta, dai comuni anche consorziati, dalle fondazioni di diritto pubblico, da enti pubblici, universita' ed enti di ricerca le cui finalita' sono conferenti con l'attivita' della Cassa.
4. La Cassa esamina, inoltre, le domande di finanziamento delle associazioni riconosciute ovvero iscritte fra gli enti ausiliari previsti dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' delle associazioni, fondazioni, enti privati, incluse le imprese sociali, che perseguono senza scopo di lucro, per statuto o per atto costitutivo, finalita' di reinserimento sociale ed assistenza ai detenuti, agli internati ed alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunita'.
5. La Cassa esamina le domande di finanziamento di progetti di edilizia penitenziaria presentate dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nonche' dagli organi di cui al comma 2.
6. Non possono essere presentate domande di finanziamento di programmi di reinserimento sociale e di assistenza per l'espletamento di servizi che rientrino nei compiti istituzionali propri dell'ente richiedente.
7. Ogni delibera di finanziamento deve prevedere anche la nomina di un responsabile del controllo del programma o del progetto, di regola coincidente con il responsabile del procedimento. Per particolari esigenze, connesse alla alta complessita' del programma o del progetto, puo' anche essere designato un esperto qualificato del Ministero o un esperto di altra pubblica amministrazione.
 
Art. 16.
Presentazione della domanda

1. Le domande di finanziamento sono presentate utilizzando il modello approvato dal consiglio e pubblicato sul sito internet del Ministero, sottoscritto dal titolare dell'organo ovvero dal rappresentante legale dell'ente pubblico o privato che le presenta. Le domande e i relativi allegati sono trasmessi alla Cassa, anche in via telematica, con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, la trasmissione delle domande alla Cassa avviene esclusivamente con modalita' telematiche.
2. Nel modello per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi e dei progetti deve essere prevista, oltre l'indicazione dei dati identificativi del soggetto richiedente, anche la predisposizione di una relazione illustrativa nella quale e' specificamente descritto il contenuto del progetto o del programma proposto, le finalita' che si intendono perseguire e la loro coerenza con gli scopi della Cassa, le modalita', i tempi, il luogo ed i mezzi necessari per la sua attuazione, oltre che la specifica descrizione analitica delle spese che si intendono eseguire. Deve, altresi', essere data specifica indicazione: del legale rappresentante dell'ente proponente, della persona indicata quale responsabile dell'attuazione del progetto o del programma, dei dati anagrafici, della residenza e del codice fiscale; dei dati contabili necessari per le modalita' di finanziamento deliberato.
3. Le direzioni generali ed i provveditorati regionali presentano direttamente alla Cassa le domande di cui al comma 1.
4. Gli istituti penitenziari presentano le domande di cui al comma 1, attraverso il competente provveditorato regionale che le inoltra alla direzione generale dei detenuti e del trattamento.
5. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna presentano le domande, di cui al comma 1, attraverso la direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.
6. I provveditorati regionali e le direzioni generali, nel trasmettere le domande di cui ai commi 4 e 5, esprimono un parere sulle finalita' del programma e sulla sua inerenza agli scopi della Cassa, nonche' sull'utilita' e sulla congruita' delle somme richieste.
 
Art. 17.
Responsabile del procedimento e attivita' istruttoria

1. All'atto della ricezione della domanda, il segretario generale designa il responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria ed e', altresi', tenuto a verificare l'andamento dell'esecuzione della delibera di finanziamento. Il responsabile del procedimento e', altresi', responsabile del controllo del programma o del progetto, salva diversa valutazione del consiglio, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, e trasmette al segretario generale una relazione trimestrale sull'andamento dei medesimi dando specifica indicazione dell'esito finale.
2. Il responsabile del procedimento verifica che la domanda sia stata presentata utilizzando il modello di cui all'articolo 16, comma 1, e la sua completezza, ivi compresa la sussistenza dei pareri richiesti. Se la stessa non e' completa, entro trenta giorni dal ricevimento, richiede gli eventuali adempimenti integrativi, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Il responsabile del procedimento, ove la domanda di finanziamento non e' presentata nelle forme previste nel relativo modello, entro trenta giorni dal ricevimento, invita il proponente ad avvalersi del modello ed a ripresentare la domanda entro trenta giorni dalla richiesta. Fino alla ricezione degli adempimenti integrativi l'istruttoria e' sospesa. Decorsi i termini di cui ai periodi precedenti senza la ricezione degli adempimenti integrativi ovvero della presentazione della domanda secondo il modello, il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi, segnala l'irregolarita' formale o la non completezza della domanda al segretario generale che, verificato il difetto formale o la mancata integrazione nei termini, dichiara estinto il procedimento di finanziamento e ne da' comunicazione all'interessato.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla ricezione degli adempimenti integrativi ai sensi del comma 2, secondo periodo, o dalla presentazione della domanda secondo il modello ai sensi del comma 2, terzo periodo, il responsabile del procedimento, ove la domanda e' conforme al modello e completa, la sottopone alla valutazione del segretario generale che, nei successivi trenta giorni, esprime un parere sulla sua utilita' e congruita', tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
4. Il segretario generale propone al presidente l'iscrizione della domanda di finanziamento all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio, allegando il proprio parere e predisponendo uno schema di delibera per le determinazioni del consiglio.
5. Il consiglio adotta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, le misure necessarie per l'integrale informatizzazione delle procedure e per l'attivazione delle comunicazioni con modalita' telematiche.
 
Art. 18.
Delibera del finanziamento

1. Nei casi in cui il consiglio delibera di concedere un finanziamento a enti diversi dall'amministrazione penitenziaria e ne sia, altresi', prevista la restituzione, con la medesima delibera di concessione puo' prevedersi che l'erogazione sia condizionata alla costituzione a favore della Cassa di garanzie fideiussorie di valore non inferiore al finanziamento ricevuto.
2. La concessione del finanziamento e' condizionata all'indicazione di un conto corrente bancario o postale intestato all'ente o all'organo che ha presentato la domanda.
3. La delibera di finanziamento adottata dal consiglio deve, altresi', prevedere per il responsabile del programma o per il titolare dell'ente le seguenti prescrizioni connesse all'erogazione del finanziamento:
a) l'obbligo di comunicare immediatamente alla Cassa notizia del mutamento delle persone responsabili del programma e la trasmissione dell'atto che le ha nominate;
b) l'obbligo di segnalare alla Cassa ogni variazione delle modalita' di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati ai fini della necessaria autorizzazione del consiglio;
a) l'obbligo di trasmettere alla Cassa, ogni sei mesi, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando la documentazione giustificativa delle spese sostenute;
b) l'obbligo di far accedere al controllo sull'attivita' finanziaria le persone delegate dalla Cassa.
4. L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento nonche' di quelli indicati al comma 3 comporta la sospensione del finanziamento da parte del consiglio e, nei casi gravi, la revoca.
5. Il finanziamento deliberato dal consiglio e' erogato con mandati di pagamento emessi dal segretario della Cassa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi ovvero agli aventi diritto. Quando il finanziamento ha ad oggetto la realizzazione di opere, e' erogato, con le modalita' di cui al periodo precedente, sulla base degli stati di avanzamento emessi.
 
Art. 19.
Patrimonio

1. Il patrimonio della Cassa e' costituito da:
a) beni mobili ed immobili in proprieta';
b) titolarita' di concessioni e diritti acquisiti a qualunque titolo;
c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo;
d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilita' finanziarie;
e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti o anche presso istituti di credito e in Cassa.
 
Art. 20.
Entrate

1. Le entrate della Cassa si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.
2. Le entrate correnti sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dagli interessi sui depositi e su titoli;
c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;
d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorita' giudiziaria;
e) dai proventi delle manifatture carcerarie assegnati in base alla normativa vigente;
f) dalla vendita di beni mobili fuori uso di proprieta' della Cassa;
g) da entrate eventuali e diverse.
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b) rimborsi di titoli di proprieta';
c) finanziamenti.
 
Art. 21.
Conto depositi e conto patrimoniale

1. La dotazione finanziaria della Cassa e' costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.
2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.
3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorita' giudiziaria.
4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.
5. Il consiglio puo' deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera o). In caso di acquisti di titoli privati, questi devono essere emessi esclusivamente da societa' di provata solidita' e idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.
6. I1 servizio di Cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 5 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.
 
Art. 22.
Versamenti delle somme

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa sono versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo «1AET». I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a «Cassa DP s.p.a. gestione separata» a favore della Cassa. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata.
2. Le somme dovute alla Cassa dagli istituti penitenziari sono versate, a mezzo di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasciano ricevuta di entrata.
3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti penitenziari inoltrano tempestivamente alla Cassa la comunicazione dell'avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.
4. I proventi delle manifatture carcerarie sono assegnati in base alla normativa vigente.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
6. La Cassa depositi e prestiti trasmette semestralmente alla Cassa l'estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.
7. La Cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla Cassa dell'avvenuto accreditamento delle somme.
 
Art. 23.
Bilancio

1. Il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, le delibere di assestamento adottate in corso di esercizio ed il conto consuntivo della Cassa sono approvati con decreti del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La Cassa adotta propri regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita' a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
 
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