Gazzetta n. 150 del 29 giugno 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 8 giugno 2017 |
Autorizzazione alla «Scuola ISIPSE - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del se' e psicoanalisi relazionale» ad aumentare, nella sede periferica di Milano, il numero degli allievi da 10 a 20 unita' per ciascun anno di corso. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il quale l'istituto «Scuola ISIPSE' - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del se' e psicoanalisi relazionale» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il decreto in data 11 febbraio 2009 di autorizzazione ad aumentare, nella sede principale di Roma, il numero massimo degli allievi da 10 a 20 unita'; Visto il decreto in data 1° agosto 2011 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Milano; Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare, nella sede periferica di Milano, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 10 a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'11 novembre 2016; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 22 febbraio 2017 trasmessa con nota prot. 627 del 23 febbraio 2017;
Decreta:
Art. 1
1 - La «Scuola ISIPSE' - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del se' e psicoanalisi relazionale», abilitata con decreto in data 1° agosto 2011 ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata ad aumentare, nella sede periferica di Milano, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2017
Il Capo del Dipartimento: Mancini |
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