Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 7 dicembre 2016 |
Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale 30 maggio 2000, recante la disciplina nazionale della piccola pesca; Visto il decreto interministeriale del 5 agosto 2002, n. 218 recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»; Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenza di pesca»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 maggio 2014, concernente delega di attribuzioni per taluni atti di competenza al Sottosegretario di Stato On. Giuseppe Castiglione; Visto il reg. (CE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto in particolare l'art. 20 del reg. (CE) n. 1380/2013 che prevede che lo Stato membro possa adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purche' l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato; Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il Programma operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformita' al disposto dell'art. 17 del citato regolamento (UE) n. 508/2014 ed approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; Considerato che l'art. 3.14 del predetto regolamento (UE) n. 508/2014 definisce la «pesca costiera artigianale» come la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 26/2004 della commissione; Considerato, altresi', che il successivo art. 18 del medesimo regolamento (UE) n. 508/2014 prevede che, nell'ambito del predetto Programma operativo, sia adottato «negli Stati membri nei quali oltre 1000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale, un piano d'azione per lo sviluppo, la competitivita' e la sostenibilita' della pesca costiera artigianale»; Considerato che, nell'allegato 7 del Programma operativo FEAMP 2014-2020 di cui al regolamento (UE) n. 508/2014, viene descritto il Piano di azione per lo sviluppo, la competitivita' e la sostenibilita' della pesca costiera artigianale; Considerato che questa tipologia di pesca rispetta i limiti naturali del mare, seguendo criteri di gestione sostenibile in relazione alle normative ed alle regole cui e' assoggettata ed alle tradizioni e consuetudini del mestiere, nonche' delle relative limitazioni dei mezzi; Considerata la necessita' di definire, disciplinare e differenziare la «piccola pesca» e la «piccola pesca artigianale» al fine di valorizzare le realta' territoriali nazionali e le tradizioni ad essa legate, nonche' incentivare l'aggregazione tra gli operatori interessati, migliorandone gli standard economici; Ritenuto opportuno disciplinare le procedure per il riconoscimento e la costituzione di Consorzi di gestione costituiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attivita' nella giurisdizione territoriale dello stesso Compartimento marittimo; Ritenuto opportuno far coincidere l'ambito territoriale di detti Consorzi con quello dei rispettivi Compartimenti marittimi di appartenenza; Sentite le regioni e le competenti associazioni di categoria;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 1.1 «piccola pesca artigianale»: la pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o piu' dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati: i) Rete da posta calate (ancorate) GNS; ii) Rete da posta circuitanti GNC; iii) Reti a tremaglio GTR; iv) Incastellate - Combinate GTN; v) Nasse e Cestelli FPO; vi) Cogolli e Bertovelli FYK; vii) Lenze a mano e a canna (manovrate a mano) LHP; ix) Lenze a mano e a canna (meccanizzate) LHM; x) Lenze trainate LTL; xi) Arpione HAR; 1.2. «piccola pesca»: a) la «piccola pesca artigianale»; b) la pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con uno o piu' dei sistemi e/o attrezzi da pesca di seguito indicati: i) Piccola Rete derivante GND; ii) Palangaro fisso LLS. |
| Art. 2 Consorzi di gestione tra imprese della piccola pesca artigianale
1. Le imprese della «piccola pesca artigianale», operanti nell'ambito dello stesso Compartimento marittimo, possono costituire un Consorzio di gestione (di seguito Consorzio). 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affida al Consorzio la gestione, su base compartimentale, delle attivita' di «piccola pesca artigianale» esercitata entro le 6 miglia dalla costa e con le modalita' previste dai successivi articoli. 3. Il Consorzio puo' essere costituito su richiesta delle imprese di pesca interessate che: i) comprendano un numero di soci rappresentativo di almeno il 75% delle imprese che esercitano la «piccola pesca artigianale» nel Compartimento marittimo nel cui ambito territoriale si intende costituire il Consorzio, esclusivamente con gli attrezzi individuati al precedente art. 1.1 e che, ove annoverati nella licenza di pesca, rinuncino espressamente all'utilizzo di attrezzi ulteriori rispetto a quelli previsti dal predetto art. 1.1; ii) nel proprio statuto prevedano: a) in modo esplicito, quale obiettivo primario, la gestione e la tutela delle risorse che incidono nella fascia costiera delle 6 miglia dalla costa; b) i criteri per il finanziamento del Consorzio stesso e delle relative attivita'; c) lo sviluppo di strutture di supporto a terra dell'attivita' di produzione (mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.); d) la promozione di iniziative di valorizzazione della qualita' del pescato dei consorziati; e) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla «piccola pesca artigianale»; f) la massima collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino. 4. I Consorzi operano nell'ambito dei confini territoriali di riferimento. 5. Ciascun Consorzio deve determinare i criteri per l'autofinanziamento del consorzio stesso e delle relative attivita'. 6. I Consorzi gia' costituiti sulla base delle previsioni di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 1999, «Disciplina della piccola pesca», come modificato dal decreto ministeriale del 30 maggio 2001, dovranno ricostituirsi qualora nel proprio statuto non abbiano i requisiti previsti dal presente articolo. 7. Gli statuti dei consorzi, sia di nuova costituzione sia preesistenti, devono in ogni caso essere trasmessi, per la loro approvazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 8. La procedura di approvazione, di cui al precedente comma 7, deve essere applicata anche in caso di modifica dello statuto. |
| Art. 3
Funzioni e compiti dei Consorzi di gestione tra imprese della piccola pesca artigianale
1. Al fine di disporre di dati aggiornati sulla consistenza delle risorse alieutiche che insistono nella fascia costiera entro le 6 miglia dalla costa nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento, il Consorzio e' tenuto ad affidare l'incarico del monitoraggio ad un Istituto scientifico riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consorzio e' tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di competenza, il programma delle attivita' di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo. Entro il 1° marzo di ciascun anno, il Consorzio predispone una dettagliata relazione sull'attivita' di gestione svolta nell'anno precedente, anche al fine di consentire un corretto monitoraggio delle misure e delle attivita' realizzate dal Consorzio stesso. 3. Il Consorzio, nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca, puo' proporre alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali misure tecniche da applicare all'interno delle 6 miglia dalla costa nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento quali: a) i periodi per le catture; b) i limiti spaziali e temporali per l'utilizzo degli attrezzi consentiti; c) la regolarizzazione degli accessi alle zone di pesca; d) la previsione di ulteriori punti di sbarco rispetto a quelli esistenti; e) costituzione di aree riservate al ripopolamento; f) la possibilita' di stabilire, per le specie ittiche di interesse, taglie minime maggiori di quelle previste dalla normativa vigente; g) l'adozione di misure per la riduzione delle catture accessorie e degli scarti; h) il monitoraggio delle risorse prima e dopo l'adozione delle misure; i) l'informazione e la sensibilizzazione degli operatori della filiera. 4. Il Consorzio puo', altresi', proporre ulteriori misure idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse, tra le quali i limiti di catture per determinate specie, nonche' eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia. 5. Il Consorzio propone al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura le misure di gestione corredate del parere scientifico dell'Istituto scientifico designato. Il Ministero, in caso di valutazione positiva delle suddette misure, procede, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, alla loro approvazione con proprio provvedimento ovvero conferendone delega alla competente Capitaneria di porto. 6. Le misure tecniche di cui alle lettere da a) a i) del precedente comma 3, nonche' le eventuali ulteriori misure idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse di cui al precedente punto 4, adottate secondo le procedure indicate al comma 5, sono obbligatorie per tutte le imprese che esercitano la pesca all'interno delle 6 miglia dalla costa nelle acque del Compartimento marittimo di riferimento. 7. Il coordinamento del controllo sul corretto operato dei consorzi e' affidato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. |
| Art. 4 Incentivi
1. Il Consorzio ed i suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare di incentivi previsti dalle leggi nazionali e dai regolamenti europei nei limiti e con le modalita' ivi previste. 2. In ogni caso, gli incentivi di cui al comma 1 non potranno essere corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio e a quello di singoli soci. |
| Art. 5 Revoca
Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, puo' essere revocato l'affidamento di cui al precedente art. 2, nei confronti del consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso. |
| Art. 6 Abrogazioni
1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il decreto ministeriale 14 settembre 1999, «Disciplina della piccola pesca», il decreto ministeriale 30 maggio 2001, «Modificazioni al decreto ministeriale 14 settembre 1999 recante disciplina della piccola pesca», nonche' l'art. 19 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 1995, «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca». 2. Le norme abrogate dal precedente comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto. 3. E' altresi' abrogata ogni altra disposizione in contrasto o non conforme alle previsioni contenute nel presente decreto. Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2016
Il Sottosegretario di Stato: Castiglione Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 133 |
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