Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2017 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 7 giugno 2017 |
Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle societa' veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1 (definizioni), l'art. 2 comma 1 ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2 comma 2, relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione nonche' l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche; Visto il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attivita' e passivita' delle societa' veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40) (1) e, in particolare: l'art. 1, paragrafo 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle societa' veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici; l'art. 1, paragrafo 2 che definisce le attivita' e i rischi che possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione ed in particolare include tra questi i rischi assicurativi; gli articoli 4, 6 e 7 in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo e viene prevista la raccolta dalle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalita' dalle stesse fissati; le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle societa' veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle societa' veicolo di informare la banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui la stessa ha iniziato la propria attivita'; Vista la decisione della Banca Centrale Europea n. 10/10, cosi' come modificata dalla decisione della Banca Centrale Europea n. 50/15, che definisce l'ambito di applicazione della procedura di infrazione per le societa' veicolo ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi informativi derivanti dai regolamenti della Banca Centrale Europea che definiscono e impongono obblighi di segnalazione statistiche; Visto il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca Centrale Europea del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilita' in titoli (BCE/2012/24) e, in particolare: l'art. 1, relativo alle definizioni; l'art. 2, paragrafo 1, riguardante l'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione; gli articoli 3 (paragrafi 1, 5 e 6), 5 (paragrafo 2), 6 (paragrafo 1 e 2) e 7, in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo e viene prevista la raccolta dalle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalita' dalle stesse fissati; Visto l'indirizzo della Banca Centrale Europea BCE/2014/15 del 4 aprile 2014 che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) e, in particolare, l'art. 20, relativo agli adempimenti ai quali sono tenute le banche centrali nazionali e alla gestione dell'elenco delle societa' veicolo dell'area dell'euro tenute agli obblighi di segnalazione; Vista la legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»), e considerato l'art. 1-ter introdotto con il decreto-legge n. 91/2014 (cd. decreto competitivita') convertito in legge n. 116/2014 che estende alle societa' veicolo la facolta', a determinate condizioni, di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese; Visto il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 («Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi»), ed in particolare l'art. 9, comma 3; Visto il decreto legislativo del 14 dicembre 2010, n. 218 («Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»), ed in particolare l'art. 6, comma 1; Visto il decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 2009 («codice delle assicurazioni Private» cosi' come modificato a seguito del comma 2 dell'art. 5, decreto legislativo del 29 febbraio 2008 n. 56) ed in particolare l'art. 57 bis che condiziona alla preventiva autorizzazione dell'IVASS, l'attivita' da parte di societa' veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi; Visto che il regolamento del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, che dovrebbe stabilire le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attivita' da parte delle societa' veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi, non e' stato ancora emanato; Considerato tutto quanto sopra e ritenuto opportuno adeguare il provvedimento della Banca d'Italia del 30 settembre 2014, recante «Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle societa' veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione», prevedendo una separata evidenza nelle segnalazioni delle operazioni ai sensi del citato art. 1-ter della legge n. 130/1999 in coerenza con il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea del 18 ottobre 2013 e provvedendo, per ragioni di chiarezza, alla sua integrale sostituzione;
E m a n a le seguenti disposizioni:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si intendono per: a) «Societa' veicolo»: l'impresa con sede legale in Italia che e' costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie: forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da societa' di gestione; forma legale fiduciaria; forma legale societaria quale societa' di capitale, pubblica o privata; ogni altra tipologia analoga e la cui attivita' principale soddisfi entrambi i seguenti criteri: i) e' rivolta ad effettuare, o effettua, uno o piu' operazioni di cartolarizzazione ed e' isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente; ii) emette, o e' rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attivita' sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti. La definizione di societa' veicolo non comprende: le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999 n. 130; le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); i fondi di investimento (FI) come definiti all'art. 1 del regolamento (EU) n. 1073/2013 della Banca Centrale Europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attivita' e sulle passivita' dei fondi di investimento (BCE/2013/38); le imprese di assicurazione e di riassicurazione come definite all'art. 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (cd. Solvency II); i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, come definiti all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE a norma dell'art. 2. b) «Cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema in cui un soggetto che e' distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione ed e' creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze: un'attivita' o un insieme di attivita', o una parte di esse, e' trasferito a un soggetto che e' distinto dal cedente ed e' creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarita' giuridica o effettiva di tali attivita' da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione; il rischio di credito di un'attivita' o di un insieme di attivita', o di parte di esse, e' trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che e' distinto dal cedente ed e' creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema; i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che e' creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l'emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto; laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione; rientrano in questa definizione anche le operazioni definite all'art. 1-ter della legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti») come modificata con il decreto-legge n. 91/2014 (cd. decreto competitivita') convertito in legge n. 116/2014. c) «Cedente» si intende chi trasferisce un'attivita' o un insieme di attivita' e/o il rischio di credito dell'attivita' o dell'insieme di attivita' alla struttura della cartolarizzazione. d) «Elenco delle societa' veicolo»: l'elenco relativo alle societa' veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari. e) «Manuale applicativo per le segnalazioni delle Societa' Veicolo» («Manuale»): il documento, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, contenente gli schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati.
(1) Il regolamento sostituisce integralmente il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2008 (BCE/2008/30) di pari oggetto. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Finalita'
La Banca d'Italia svolge i compiti di: 1. raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla BCE un quadro statistico dell'attivita' delle societa' veicolo; 2. mantenimento dell'elenco delle societa' veicolo necessario per la redazione e per l'aggiornamento dell'elenco delle societa' veicolo a fini statistici tenuto dalla BCE. |
| Art. 3 Destinatari delle disposizioni
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle societa' veicolo. |
| Art. 4 Elenco
E' istituito presso la Banca d'Italia l'elenco delle societa' veicolo destinato all'assolvimento delle finalita' statistiche di cui all'art. 2. |
| Art. 5 Comunicazione di inizio attivita' di cartolarizzazione
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 le societa' veicolo comunicano alla Banca d'Italia di aver dato inizio all'attivita' entro sette giorni dall'acquisizione delle attivita' oggetto della prima operazione di cartolarizzazione. A tali fini le societa' veicolo trasmettono le informazioni necessarie compilando il modulo relativo disponibile nel sito internet della Banca d'Italia. |
| Art. 6 Comunicazione di cessazione attivita' di cartolarizzazione
Le societa' veicolo informano entro il termine di trenta giorni la Banca d'Italia del venir meno delle condizioni relative alla tipologia di impresa e/o all'attivita' principale indicate nell'art. 1 lettera a). A tali fini le societa' veicolo trasmettono le informazioni necessarie compilando il modulo relativo disponibile nel sito internet della Banca d'Italia. |
| Art. 7 Oggetto delle segnalazioni statistiche
Le societa' veicolo forniscono alla Banca d'Italia dati di bilancio, dati di stock e di flusso relativi alle operazioni di cartolarizzazione e dati sulle cancellazioni totali/parziali delle attivita' cartolarizzate. Gli schemi e le istruzioni segnaletiche sono contenuti nel manuale. |
| Art. 8 Modalita' di segnalazione, frequenza e termini di invio
Le segnalazioni sono dovute con periodicita' trimestrale e sono inviate alla Banca d'Italia entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del trimestre. I termini e le modalita' di predisposizione, verifica e trasmissione sono previsti nel manuale. |
| Art. 9 Sanzioni
Le violazioni agli obblighi informativi e statistici di cui ai Titoli II e III costituiscono violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale Europea del 18 ottobre 2013 indicate in premessa. Le predette violazioni sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 2533/1998 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea e alle successive disposizioni applicative della Banca Centrale Europea. |
| Art. 10 Modifica allegato
Le modifiche al manuale saranno pubblicate nel sito internet della Banca d'Italia previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 11 Abrogazioni
Il provvedimento della Banca d'Italia del 30 settembre 2014, recante «Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle societa' veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione» e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Qualunque riferimento al provvedimento abrogato e' da intendersi come effettuato al presente provvedimento. |
| Art. 12 Entrata in vigore
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 7 giugno 2017
Il Governatore: Visco |
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