Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 giugno 2017
Modifica al decreto 6 maggio 2014 con il quale al laboratorio «Analytical Food», in Firenze, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 119 del 24 maggio 2014 con il quale al laboratorio «Analytical Food», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
Considerato che il citato laboratorio con nota del 30 maggio 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuta la necessita' di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 6 maggio 2014 per le quali il laboratorio «Analytical Food», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, e' autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

===================================================================== | Denominazione della prova | Norma/metodo | +=========================================+=========================+ | |regolamento CEE 2568/1991| | |allegato II + regolamento| | Acidi grassi liberi | UE 1127/2016 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |regolamento CEE 2568/1991| | Analisi spettrofotometrica |allegato IX + regolamento| | nell'ultravioletto |UE 1833/2015 allegato III| +-----------------------------------------+-------------------------+ | Biofenoli | COI/T.20/Doc n 29/2009 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Biofenoli | NGD C 89-2010 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |regolamento CEE 2568/1991| | |allegato XX + regolamento| | Cere | UE 61/2011 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Esteri metilici degli acidi grassi: | | | Miristico (C14:0), Palmitico (C16:0), | | | Palmitoleico (C16:1), Eptadecanoico | | |(C17:0), Eptadecenoico (C17:1), Stearico | | | (C18:0), Oleico (C18:1), Linoleico | | | (C18:2), Arachico (C20:0), Linolenico | | | (C18:3), Eicosenoico (C20:1), Beenico | | | (C22:0), Lignocerico (C24:0), Isomeri | | | transoleici (trans-C18:1), Isomeri | | | translinoleici (trans-C18:2), Isomeri |regolamento CEE 2568/1991| | translinolenici (trans-C18:3), somma |allegato XA + allegato XB| |isomeri translinoleici + translinolenici | + regolamento UE | | (trans-C18:2 + trans-C18:3) | 1833/2015 allegato IV | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |regolamento CEE 2568/1991| | |allegato XX + regolamento| | Metil ed etil esteri degli acidi grassi | UE 61/2011 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |regolamento CEE 2568/1991| | | allegato III + | | Numero di perossidi |regolamento UE 1784/2016 | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Polifenoli colorimetrici (58-1000 mg/kg) | MIP 18 2012 Rev. 7 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Residui di pesticidi: Ometoato, | | | Imidacloprid, Dimetoato, Carbaryl, | | | Phosmet, Malathion, Rotenone, | | | Phenoxycarb, Buprofezin, Tetrametrina, | | | Chlorpyrifos (LR=0,01 mg/kg) | UNI EN 15662:2009 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Tocoferoli | ISO 9936:2016 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Esteri metilici degli acidi grassi: | | | Ottanoico (C8:0), Decanoico (C10:0), | | | Laurico (C12:0), Miristico (C14:0), | | |Palmitico (C16:0), Palmitoleico (C16:1), | | | Eptadecanoico (C17:0), Eptadecenoico | | | (C17:1), Stearico (C18:0), Oleico | | | (C18:1), Linoleico (C18:2), Arachico | | |(C20:0), Linolenico (C18:3), Eicosenoico | | | (C20:1), Beenico (C22:0), Erucico | | | (C22:1), Lignocerico (C24:0), | | | Tetracosenoico (C24:1), Isomeri | | | transoleici (trans-C18:1), Isomeri | | | translinoleici (trans-C18:2), Isomeri | | | translinolenici (trans-C18:3), somma | | |isomeri translinoleici + translinolenici | | |(trans-C18:2 + trans-C18:3), Totale acidi| | | grassi saturi, Totale acidi grassi | | | monoinsaturi, Totale acidi grassi |ISO 12966-2:2011 par 4.2 | | poliinsaturi | + ISO 12966-4:2015 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Indice di rifrazione (1,3330-1,5318nD) | NGD C31-1976 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Residui di pesticidi: Ometoato, | | | Imidacloprid, Dimetoato, Carbaryl, | | | Phosmet, Malathion, Rotenone, | | | Phenoxycarb, Buprofezin, Tetrametrina, | | | Chlorpyrifos, Simazina, | | | Fenthion-sulfossido, Terbutilazina, | | | Quinalphos, Kresoxim-metile, | | | Endosulfan-solfato, Phosalone, | | | Trifloxystrobin, Diflufenican, | | | Methidathion (LR=0,01 mg/kg) | UNI EN 15662:2009 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Saggio Kreis | NGD C56-1979 | +-----------------------------------------+-------------------------+ | Stigmastadiene |UNI EN ISO 15788-2: 2005 | +-----------------------------------------+-------------------------+

 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 12 dicembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Analytical Food, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2017

Il dirigente: Polizzi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone