Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 giugno 2017
Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio «Analytical Food», in Firenze, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 126 del 3 giugno 2015 con il quale il laboratorio «Analytical Food», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Considerato che il citato laboratorio con nota del 30 maggio 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che per le prove esame microscopico (corpi estranei, impurita' biologiche) e saggio di stabilita' sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuta la necessita' di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio «Analytical Food», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, e' autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:


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| Denominazione della prova | Norma/metodo |
+===============================+=================================+
| Acidita' totale | OIV-MA-AS313-01 R2015 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Acidita' volatile | OIV-MA-AS313-02 R2015 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Acido sorbico | OIV-MA-AS313-14A R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Anidride solforosa | OIV-MA-AS323-04B R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Anidride solforosa | OIV-MA-AS323-04A R2012 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| | decreto ministeriale 12 marzo |
| Esame microscopico (corpi | 1986 Gazzetta Ufficiale n. 161 |
|estranei, impurita' biologiche)| del 14 luglio 1986 Met. II |
+-------------------------------+---------------------------------+
| | OIV-MA-AS2-03B R2012 + |
| | OIV-MA-AS311-02 R2009, |
| Estratto non riduttore | OIV-MA-AS2-03B R2012 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Estratto secco totale | OIV-MA-AS2-03B R2012 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Massa volumica e densita' | |
| relativa a 20 °C | OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| pH | OIV-MA-AS313-15 R2011 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Piombo | OIV-MA-AS322-12 R2006 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Rame (>0,05 mg/l) | OIV-MA-AS322-06 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| | decreto ministeriale 12 marzo |
| | 1986 Gazzetta Ufficiale n. 161 |
| |del 14 luglio 1986 Met. III par. |
| Saggio di stabilita' | 3.3 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Titolo alcolometrico volumico | OIV-MA-AS312-01A R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| |regolamento CE 491/2009 allegato |
| | I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A |
| | R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009, |
| |regolamento CE 491/2009 allegato |
| Titolo alcolometrico volumico | I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A |
| totale | R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
|Zuccheri (glucosio e fruttosio)| OIV-MA-AS311-02 R2009 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Zuccheri (saccarosio) | OIV MA-AS311-03 R2003 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Zuccheri totali (saccarosio + | OIV MA-AS311-02 R2009 + OIV |
| glucosio + fruttosio) | MA-AS311-03 R2003 |
+-------------------------------+---------------------------------+
| Sovrappressione a 20 °C | OIV-MA-AS314-02 R2003 |
+-------------------------------+---------------------------------+

 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 12 dicembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio «Analytical Food», perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2017

Il dirigente: Polizzi
 
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