Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2017 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 3 marzo 2017
Parere sullo schema di contratto di programma 2016-2021 - parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attivita' di gestione e manutenzione straordinaria della rete, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (Delibera n. 13/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. (FS S.p.a.), che stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora in avanti MIT) debba trasmettere al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, i contratti di programma, i contratti di servizio ed i relativi aggiornamenti, corredati del parere del CIPE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, con il quale e' stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato - Societa' dei trasporti e servizi per azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla societa' RFI, la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 novembre 2002, n. 60T e 19 gennaio 2006, n. 3T, e nel contratto di programma;
Vista la legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilita' 2015), n. 190, e successive modifiche e integrazioni, che ha assegnato al capitolo di spesa 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze (da ora in avanti MEF) un contributo in conto impianti pari a 4.250 milioni di euro da destinare specificatamente ad interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria per il periodo 2015-2020, di cui 500 milioni di euro per il 2015 e 750 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi;
Visti l'art. 1, comma 294, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilita' 2015), che assegna ulteriori risorse complessivamente pari a 300 milioni di euro (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017) da attribuire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e l'art. 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha stabilito che le risorse di cui al citato comma 294 sono attribuite direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie dall'anno 2016;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, di recepimento della direttiva 2012/34/UE, che prevede:
- all'art. 15
al comma 1 che «i contratti di programma sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente decreto. Le condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l'intera durata del contratto. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con rete ferroviaria italiana S.p.a., e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia' previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle».
al comma 3 che nei contratti di programma sia disciplinata «la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento della qualita' dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento puo' essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali diretti, incluso il finanziamento privato».
- all'art. 16
ai commi 2 e 3 l'obbligo per il gestore dell'infrastruttura di utilizzare un sistema di contabilita' regolatoria che evidenzi i meccanismi di imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attivita'. I risultati derivanti dal sistema di contabilita' sono comunicati annualmente al MIT, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto della normativa;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», che nel capitolo 1541 (somme da corrispondere alla societa' Ferrovie dello Stato pubblica amministrazione o a Societa' dalla stessa controllate in relazione agli obblighi di esercizio dell'infrastruttura nonche' del servizio via mare tra terminali ferroviari) reca risorse pari a 975,6 milioni di euro per ciascun anno per il periodo 2016-2018 per le attivita' in conto esercizio del gestore;
Vista la proposta di cui alla nota 8 agosto 2016, n. 30991, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di «Contratto di programma 2016-2021 - parte servizi, per la disciplina del finanziamento delle attivita' di gestione e manutenzione straordinaria della rete», tra il MIT e rete ferroviaria italiana S.p.a. (da ora in avanti RFI) e ha trasmesso il suddetto schema di contratto di programma completo dei relativi allegati;
Considerato che il Presidente del Comitato, esaurito l'ordine del giorno, ha segnalato ai presenti che il Ministro delle infrastrutture e i trasporti ha proposto, sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento di questo stesso Comitato, che nella seduta odierna venisse esaminato, per il prescritto parere, anche il «Contratto di programma RFI 2016-2021-Parte servizi», non inserito all'ordine del giorno odierno;
Considerato che i Membri di questo Comitato presenti in seduta, all'unanimita', hanno concordato sulla trattazione dell'argomento ai fini dell'espressione del suddetto parere;
Preso atto che:
- il contratto di programma 2012-2014 - parte servizi e' scaduto il 31 dicembre 2014, e che le parti, nelle more del rinnovo, hanno proseguito nell'applicazione della disciplina contrattuale ai medesimi patti e condizioni gia' previsti dal suddetto contratto e che il MEF, riconoscendo alla richiamata clausola carattere di proroga del rapporto contrattuale, ha proceduto al versamento a RFI, per l'anno 2015, degli importi dovuti a valere sullo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato sui pertinenti capitoli di spesa dello stesso MEF;
- problematiche di natura regolamentare hanno rallentato la definizione di un nuovo schema di contratto, e, al fine di garantire continuita' alle attivita' regolate dal contratto stesso, con il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e' stata disposta la proroga del contratto di programma 2012-14, parte servizi, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto;
- con nota 8 febbraio 2016, n. 676, il MIT ha rappresentato che la norma di cui all'art. 1, comma 294, della suddetta legge n. 190/2014, e successive modifiche e integrazioni, e' oggetto di procedura di notifica presso la Commissione europea e che pertanto nessun contributo puo' essere erogato in vigenza della generale clausola di stand still, finche' non si sia ricevuta idonea autorizzazione della Commissione stessa;
- con nota 6 maggio 2016, n. 41429, il MEF ha dato indicazioni, affinche' i contributi di cui all'art. 1, comma 294, della suddetta legge n. 190/2014, per le annualita' 2016 e 2017, siano corrisposti direttamente dal MIT alle societa' ferroviarie;
- il contratto di programma in esame disciplina il complesso di obbligazioni tra il MIT e RFI relativamente al finanziamento:
delle attivita' di manutenzione ordinaria necessarie al mantenimento in esercizio della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilita', alle attivita' di circolazione del traffico ferroviario e alle attivita' di «safety, security e navigazione ferroviaria», prestate dal gestore secondo standard concordati;
delle attivita' di manutenzione straordinaria necessaria al mantenimento in esercizio della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilita';
degli altri obblighi di servizio o oneri collegati alle attivita' del gestore e derivanti da evoluzioni della normativa di settore o prescrizioni delle Autorita' competenti;
- che il contratto medesimo stabilisce, in capo al gestore, l'obbligo di comunicare al MIT:
entro 24 ore i casi di indisponibilita' della linea per una durata maggiore di 6 ore, con le stesse modalita' in uso per la Protezione civile ed in maniera tracciabile mediante invio delle comunicazioni ad una casella di posta elettronica certificata;
il programma di manutenzione ordinaria sulla rete per l'anno in corso e i risultati del monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria con cadenza semestrale;
le risultanze della contabilita' regolatoria, dalle quali si evidenzino i meccanismi di imputazione dei costi;
i risultati del monitoraggio della qualita' della rete effettivamente garantita durante l'esercizio precedente, da misurarsi mediante gli indicatori: «livello dei guasti» di cui all'allegato 1a) e «tempi di primo intervento» di cui all'allegato 1b) e 1c) dello schema di contratto;
- nell'apposito allegato 1c allo schema di Contratto all'esame sono riportati «altri indicatori di performance orientati all'utenza» mirati, tra l'altro, a misurare il grado di soddisfazione dell'utente durante la permanenza in stazione
- per misurare la qualita' del servizio percepita dall'utente, puo' essere opportuno far riferimento alle indicazioni formulate dal Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) nel parere 3 novembre 2015, n. 6, relativo al Contratto di Servizio 2009 - 2014, sottoscritto dal MIT di concerto con il MEF e Trenitalia S.p.a.;
Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, formulando il proprio parere il 10 agosto 2016, trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE del 11 novembre 2016, n. 5134;
Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei Conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016;
Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;
Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

di formulare parere favorevole, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sullo schema di Contratto di programma 2016-2021 - parte servizi per la disciplina del finanziamento delle attivita' di gestione e manutenzione straordinaria della rete tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rete ferroviaria italiana S.p.a..
Questo comitato, per la quota parte di fabbisogni non finanziata per la quale non sussistano obblighi dello Stato, raccomanda:
1. a decorrere dal 2017 e per il periodo regolato, che le parti, in sede di aggiornamento dell'atto contrattuale, procedano ad un'analisi della dinamica dei costi e dell'efficientamento aziendale per verificare e dimensionare l'effettivo fabbisogno della manutenzione ordinaria nel limite delle risorse che si renderanno disponibili;
2. che l'estensione del progetto «Gate» ed eventuali altre iniziative finalizzate a migliorare e garantire la sostenibilita' del servizio di assistenza a passeggeri a ridotta mobilita' (PRM) e dei servizi di «safety», i cui fabbisogni, per un importo di 220 milioni di euro, sono esposti nell'Allegato 4a, siano regolati in apposito atto integrativo, previa verifica della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie;
3. che gli interventi di manutenzione straordinaria relativi al 2021, il cui fabbisogno e' evidenziato nell'Allegato 4a, in caso di indisponibilita' delle risorse siano soggetti a revisione ai sensi dell'art. 6;
4. di espungere il riferimento all'esercizio 2015 nell'Allegato 4a, in quanto soggetto alla disciplina del contratto 2012-2014, e di depurare tali importi e ricalcolare i totali, anche al fine di evidenziare l'effettiva portata finanziaria del contratto 2016-2021;
5. di correggere gli importi nel rigo 5 e rigo 9 - anno 2016;
6. che, per misurare gli indicatori di performance di cui all'Allegato 1c, si faccia riferimento alle proposte formulate dal NARS nell'allegato 1 al citato parere n. 6/2015, ed in particolare nei paragrafi relativi agli indici di qualita' dei componenti, al grado di soddisfazione dell'utente e al supporto delle tecnologie mobili per i processi aziendali, in cui si individuano meccanismi di monitoraggio della qualita' percepita, anche mediante l'utilizzo di sistemi web.
Il Comitato raccomanda, altresi', di inserire la seguente clausola: «Il concessionario effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresi', a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
Il MIT provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto della presente delibera e a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione del Contratto, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri
Il Segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 856
 
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