Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 giugno 2017 |
Modalita' di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, che ha istituito l'obbligo di effettuazione di un apposito versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate nell'ultimo periodo di liquidazione dell'anno; Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, prevedendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita' e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, che ha stabilito modalita' e termini per il versamento dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 semplificando i requisiti necessari per avvalersi della procedura di rimborso prioritario dell'imposta; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta; Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilita' e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ed, in particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle societa' controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonche' alle societa' incluse nell'indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le relative modalita' di attuazione; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L118 del 6 maggio 2017, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020, il meccanismo della scissione dei pagamenti sia applicato dalle pubbliche amministrazioni, dalle societa' da queste controllate e dalle societa' quotate incluse nell'indice FTSE MIB;
Decreta:
Art. 1 Attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Principi generali). - 1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle societa' ivi contemplate, di seguito «pubbliche amministrazioni e societa'», e per le quali tali soggetti non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore aggiunto e' versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle societa' cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile». b) All'art. 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni e societa' possono comunque optare per l'esigibilita' dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.»; c) all'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono inserite le parole «e le societa'»; 2) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Le pubbliche amministrazioni e le societa' che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivita' commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilita' di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.»; 3) al comma 1 le parole «Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivita' commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, annotano» sono sostituite dalle seguenti: «In alternativa a quanto previsto dal comma 01, i soggetti ivi contemplati possono annotare»; 4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I soggetti di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, secondo le modalita' ivi previste tenendo conto anche dell'imposta divenuta esigibile ai sensi del presente decreto. 2-ter. Resta fermo quanto previsto per le banche dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2004, nonche', per le societa' assicurative, dal decreto del Ministro delle finanze del 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.»; d) dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Individuazione delle pubbliche amministrazioni). - 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016. 2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della stessa norma, entro il 30 settembre dell'anno precedente. Art. 5-ter (Individuazione delle societa'). - 1. In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle societa' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17 ter, che risultano tali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per le operazioni per le quali e' emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle societa' controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, di cui al comma 1-bis dello stesso art. 17-ter, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali societa' sono individuate a seguito della pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo elenco. Le societa' interessate possono, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'elenco, segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento. L'elenco definitivo e' approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. 3. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove societa' controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno dopo il 30 settembre, le nuove societa' controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo. 4. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le societa' non piu' controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno. Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre, le societa' non piu' controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle operazioni per le quali e' emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo. 5. Nell'ambito delle societa' controllate di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c), dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 sono incluse le societa' il cui controllo e' esercitato congiuntamente da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da societa' controllate da queste ultime e/o da pubbliche amministrazioni locali di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis e/o da societa' controllate da queste ultime.»; e) all'art. 7, comma 1, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono inserite le parole «e delle societa'»; f) all'art. 8, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono inserite le parole «e delle societa'». |
| Art. 2 Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. 2. Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017. 3. In sede di prima applicazione, al fine di agevolare l'adeguamento dei sistemi contabili alle disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, le societa' ivi contemplate, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, possono annotare le fatture, per le quali l'esigibilita' si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell'imposta, entro il 18 dicembre 2017. 4. Per l'anno 2017 i soggetti di cui all'art. 5, comma 01, effettuano il versamento di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell'anno precedente, dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2017
Il Ministro: Padoan |
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