Gazzetta n. 153 del 3 luglio 2017 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 1 giugno 2017
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Bortezomib Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1035/2017).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini e' stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 - del 17 giugno 2016;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 agosto 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio al 31 luglio 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 14-16 settembre 2015;
Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza del 23 maggio 2017 (protocollo MGR/53120/P) con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Bortezomib Accord» (bortezomib);

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di autorizzazione all'immissione in commercio e classificazione ai fini della fornitura:
BORTEZOMIB ACCORD, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 1° giugno 2017

Il direttore generale: Melazzini
 
Allegato
Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Farmaco generico/Equivalente di nuova registrazione
BORTEZOMIB ACCORD
Codice ATC - Principio attivo: L01XX32 - Bortezomib
Titolare: Accord Healthcare Limited
GUUE 28 agosto 2015 Indicazioni terapeutiche
«Bortezomib Accord» in monoterapia o in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano gia' ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano gia' stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.
«Bortezomib Accord» in associazione con melfalan e prednisone e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.
«Bortezomib Accord» in associazione con desametasone o con desametasone e talidomide e' indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.
«Bortezomib Accord» in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Modo di somministrazione
«Bortezomib Accord» e' utilizzabile per la somministrazione endovenosa o sottocutanea.
«Bortezomib Accord» non deve essere somministrato per altre vie. La somministrazione intratecale ha causato morte. Iniezione endovenosa
La soluzione ricostituita di «Bortezomib Accord» e' somministrata per via endovenosa in bolo della durata di 3-5 secondi, mediante un catetere endovenoso periferico o centrale, seguita da un lavaggio con una soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%). Devono trascorrere almeno 72 ore tra due dosi consecutive di «Bortezomib Accord». Iniezione sottocutanea
«Bortezomib Accord» e' somministrato per via sottocutanea nelle cosce (destra o sinistra) o nell'addome (destro o sinistro). La soluzione deve essere iniettata sottocute con un angolo di 45-90°.
I siti di iniezione devono essere cambiati a rotazione nelle successive iniezioni.
Se si manifestano delle reazioni nel sito di iniezione dopo la somministrazione sottocutanea di «Bortezomib Accord», puo' essere somministrata per via sottocutanea una soluzione meno concentrata di «Bortezomib Accord» (Bortezomib Accord 3,5 mg ricostituito ad 1 mg/ml invece di 2,5 mg/ml) o e' raccomandato il passaggio alla somministrazione per via endovenosa.
Quando «Bortezomib Accord» e' somministrato in associazione ad altri medicinali, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di questi medicinali per le istruzioni relative alla somministrazione.
Il trattamento deve essere iniziato e somministrato sotto la supervisione di un medico specializzato ed esperto nell'uso di agenti chemioterapici. «Bortezomib Accord» deve essere ricostituito da un operatore sanitario.
Posologia per il trattamento del mieloma multiplo in progressione (pazienti che hanno ricevuto almeno una precedente linea di trattamento).
Confezioni autorizzate:
EU/1/15/1019/001 - AIC: 044378014/E - In base 32: 1BB9WY
3,5 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso endovenoso, uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in
commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, non e' necessario presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza di questo prodotto medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se esso e' incluso nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Se la data di presentazione dello PSUR e del RMP aggiornato coincide, PSUR e RMP possono essere presentati allo stesso tempo. Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio
In ogni Stato Membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' concordare con l'Autorita' nazionale competente il contenuto e il formato del materiale educazionale.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio garantisce che tutti gli operatori sanitari potenzialmente in grado di prescrivere, dispensare, manipolare o somministrare «Bortezomib Accord» siano forniti del materiale educazionale.
Il materiale educazionale deve contenere quanto segue:
riassunto delle caratteristiche del prodotto;
informazioni sulla ricostituzione, sul dosaggio e sulla somministrazione;
poster sulla modalita' di ricostituzione;
regolo per il calcolo della dose;
rappresentazione grafica dei regimi di induzione al trapianto.
Le informazioni sulla ricostituzione, sul dosaggio e sulla somministrazione devono contenere i seguenti elementi chiave:
l'avviso che Bortezomib Accord 3,5 mg puo' essere somministrato sia per via endovenosa (EV) sia per via sottocutanea (SC);
i differenti requisiti di ricostituzione per l'uso EV o SC di Bortezomib Accord 3,5 mg;
istruzioni sul dosaggio ed esempi su come calcolare l'area della superficie corporea (BSA) di un paziente e il volume di «Bortezomib Accord» ricostituito richiesto (sia per uso EV che SC) (fare riferimento al regolo per il calcolo della dose);
consigli sul metodo di somministrazione sia per l'uso EV sia per l'uso SC, inclusa la necessita' di cambiare a rotazione il sito di iniezione per l'uso SC;
le precauzioni per la conservazione della soluzione ricostituita;
i potenziali rischi di errori di somministrazione tra cui sovradosaggio, sottodosaggio e l'avviso che la somministrazione intratecale involontaria ha provocato decessi;
la necessita' di segnalare ogni evento avverso o errore terapeutico verificatosi durante la somministrazione di Bortezomib Accord 3,5 mg.
Il poster sulla modalita' di ricostituzione deve contenere i seguenti elementi chiave:
i differenti requisiti di ricostituzione per l'uso EV o SC di Bortezomib Accord 3,5 mg;
la necessita' di manipolare il medicinale in ambiente sterile;
le precauzioni per la conservazione della soluzione ricostituita;
consigli su come ridurre il rischio di confondere le siringhe ricostituite per l'uso EV e SC;
l'avviso che «Bortezomib Accord» e' destinato solo per le iniezioni EV o SC e che non sono consentite altre vie di somministrazione;
la necessita' di segnalare ogni evento avverso o errore terapeutico verificatosi durante la somministrazione di Bortezomib Accord 3,5 mg.
Il regolo per il calcolo della dose deve contenere i seguenti elementi chiave:
uno strumento per calcolare la dose che permetta ai medici prescrittori di inserire l'altezza e il peso del paziente al fine di ottenere il calcolo dell'area della superficie corporea e quindi di determinare la dose appropriata di «Bortezomib Accord»;
i differenti requisiti di ricostituzione per l'uso EV e SC di Bortezomib Accord 3,5 mg;
istruzioni sul dosaggio ed esempi su come calcolare l'area della superficie corporea del paziente ed il volume di «Bortezomib Accord» ricostituito richiesto (sia per uso EV che SC).
La rappresentazione grafica dei regimi di induzione al trapianto deve contenere i seguenti elementi chiave:
istruzioni per la prescrizione e la somministrazione, inclusi la durata e il numero dei cicli, cio' al fine di minimizzare il rischio di errori terapeutici e di dispensazione potenzialmente indotti dall'esistenza di due differenti regimi di associazione di bortezomib nell'induzione al trapianto («Bortezomib Accord» piu' desametasone e «Bortezomib Accord» piu' desametasone e talidomide);
comunicazione per ricordare che i pazienti che ricevono «Bortezomib Accord» in associazione con talidomide devono aderire al programma di prevenzione della gravidanza di talidomide, con riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di talidomide per informazioni aggiuntive.
Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
 
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