Gazzetta n. 153 del 3 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 giugno 2017
Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2016/2332/UE);
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera protocollo n. 27100 del 23 dicembre 2016 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera protocollo n. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera protocollo n. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette», e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia concernente «l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
Visto il decreto legislativo del 13 gennaio 2016, n. 14, relativo alle «Norme d'attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco Nazionale dello Stelvio»;
Vista la legge della Regione Lombardia 22 dicembre 2015, n. 39, di «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
Viste la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 5928 del 30 novembre 2016 di adozione degli obiettivi e delle misure di conservazione relative ai siti della rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio;
Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le sopra citate misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di otto siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia;
Vista la lettera a firma Presidente della Giunta regionale della Lombardia protocollo n. A1.2017.0096285 del 5 maggio 2017 con la quale si conferma quale ente gestore delle ZSC, oggetto del presente decreto, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) della Regione Lombardia;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Lombardia con lettera a firma Presidente della Giunta regionale della Lombardia protocollo n. A1.2017.0096285 del 5 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti otto siti insistenti nel territorio della Regione Lombardia, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:
===================================================================== |Tipo sito| Codice | Denominazione |Area (Ha)| +=========+===================+===========================+=========+ | B | IT2040001 |Val Viera e Cime di Fopel | 836 | +---------+-------------------+---------------------------+---------+ | | |Motto di Livigno - Val | | | B | IT2040002 |Saliente | 1251 | +---------+-------------------+---------------------------+---------+ | B | IT2040004 |Valle Alpisella | 1045 | +---------+-------------------+---------------------------+---------+ | | |Cime di Plator e Monte | | | B | IT2040008 |delle Scale | 1572 | +---------+-------------------+---------------------------+---------+ | B | IT2040009 |Valle di Fraele | 1691 | +---------+-------------------+---------------------------+---------+ | | |Valle del Braulio - Cresta | | | B | IT2040010 |di Reit | 3559 | +---------+-------------------+---------------------------+---------+ | | |Val Zebru' - Gran Zebru' - | | | B | IT2040013 |Monte Confinale | 3725 | +---------+-------------------+---------------------------+---------+ | | |Valle e Ghiacciaio dei | | | | |Forni - Val Cedec - Gran | | | B | IT2040014 |Zebru' - Cevedale | 6157 | +---------+-------------------+---------------------------+---------+

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera protocollo n. 27100 del 23 dicembre 2016. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.
 
Art. 2

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli individuati nella deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 5928 del 30 novembre 2016, gia' operative.
2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e saranno inseriti negli strumenti di regolamentazione e pianificazione del Parco Nazionale dello Stelvio.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sara' assicurato in accordo con l'ente gestore.
5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lombardia. Per le ZSC e per le loro parti ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. La gestione delle ZSC rimane affidata all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) della Regione Lombardia in qualita' di ente gestore del Parco Nazionale dello Stelvio per la porzione di territorio di propria competenza ai sensi dell'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2017

Il Ministro: Galletti
 
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