Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 21 giugno 2017
Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. (Ordinanza n. 31).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, e 3;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale: a) nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati; b) gli enti parco nazionali, il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, possono procedere all'effettuazione di comandi o distacchi per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero ad assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni;
Vista l'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante le «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2017;
Visto, in particolare, l'art. 2 dell'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, che prevede: a) al terzo comma, che entro quindici giorni dall'entrata in vigore della medesima ordinanza, gli enti parco nazionali, il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, comunicano al Commissario straordinario del governo il numero delle unita' di personale da assumere per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale; b) al quarto comma, che, fermo il limite delle quindici unita' complessive previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso apposita convenzione vengono determinati, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui al precedente comma 3, il numero ed il profilo professionale delle unita' di personale che ciascun ente parco e' autorizzato ad assumere, nonche' le modalita' di finanziamento delle nuove assunzioni;
Vista la nota prot. n. 2375 del 19 maggio 2017, con cui l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini: a) ha comunicato al Commissario straordinario del governo il proprio fabbisogno di nuovo personale, individuato in complessive dieci unita' di categoria C1, in possesso dei seguenti profili professionali: due collaboratori di amministrazione, un collaboratore in informatica, due collaboratori settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile, cinque collaboratori tecnici in diversi settori; b) ha quantificato il costo complessivo annuale delle nuove assunzioni in euro 335.000 (euro trecentotrentacinquemila);
Vista la nota prot. n. 5762 del 19 maggio 2017, con cui l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha comunicato al Commissario straordinario del governo il proprio fabbisogno di nuovo personale, consistente in complessive cinque unita' di cui due unita' di categoria C1, con profilo professionale di collaboratore tecnico, e tre unita' di categoria B1, con profilo professionale di assistente amministrativo;
Vista la nota prot. n. 6423 dell'8 giugno 2017, con cui l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha quantificato il costo complessivo annuale delle nuove assunzioni in euro 154.000 (euro centocinquantaquattromila);
Visto lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, allegato sub lettera A alla presente ordinanza;
Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 15 giugno 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessita' di consentite gli Enti parco nazionale di procedere all'assunzione delle nuove unita' di personale assegnate.

Dispone:

Art. 1
Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma
1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei
Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016, il Parco Nazionale dei
Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga.
1. E' approvato di schema di convenzione tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, finalizzato ad autorizzare, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 22 del 2017, del numero e del profilo professionale delle unita' di personale che il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sono autorizzati ad assumere, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonche' le modalita' di finanziamento delle nuove assunzioni.
2. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 viene allegato sub lettera A alla presente ordinanza e costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
 
Allegato A

Schema di convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
L'anno duemiladiciassette il giorno _______ del mese _______ , con la presente convenzione, valevole ad ogni effetto di legge, sottoscritta in modalita' elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 24 decreto-legge 7 marzo 2005, n. 82,
Tra
il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sig. Vasco Errani, con sede legale in 00187 Roma, Largo Chigi, n. 19, codice fiscale 97914140583,
e
l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede legale in Visso (MC), Piazza del Forno, n. 1, provvisoriamente domiciliato presso il Centro Regionale della Protezione Civile della Regione Umbria, in Foligno (PG), Via Romana Vecchia, codice fiscale 90005440434, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Oliviero Olivieri,
e
l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con sede legale in Assergi (AQ), Via del Convento, n. 1, codice fiscale 93019650667, in persona del Presidente e legale rappresentante avv. Tommaso Navarra;
Premesso che:
con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
con decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 sono stati adottati «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
con decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, convertito con modificazioni dalle legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84 e, in particolare, l'art. 18, sono stati adottati «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;
l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, ha stabilito, fra l'altro, che, nel limite delle risorse finanziarie ivi previste, e' consentito agli enti parco nazionali, il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, ricorrere a comandi o distacchi di personale proveniente da Regioni, Province e Comuni interessati o da altre pubbliche amministrazioni, ovvero, entro un contingente massimo di quindici unita', procedere all'assunzione di nuovo personale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni;
con ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state determinate «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;
l'art. 2 della predetta ordinanza ha stabilito, in particolare: a) al terzo comma, che entro quindici giorni dall'entrata in vigore della medesima, gli enti parco nazionali di cui sopra provvedono a comunicare al Commissario straordinario il numero delle unita' di personale da assumere per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale; b) al quarto comma, che, fermo il limite delle quindici unita' complessive previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 del citato decreto legge, attraverso apposita convenzione, vengono determinati, sulla base delle esigenze rappresentate nel termine di cui al precedente comma 3, il numero ed il profilo professionale delle unita' di personale che ciascun ente parco e' autorizzato ad assumere, nonche' le modalita' di finanziamento delle nuove assunzioni;
Considerato che:
l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga hanno fatto presente che il carico di lavoro del personale, in ragione degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e' notevolmente aumentato e che si prevede che aumentera' ancora nei prossimi anni in relazione ai numerosi procedimenti di competenza ed alla necessita' di assumere un ruolo attivo e strategico nella politica territoriale e di rinascita socio economica del territorio interessato dai predetti eventi sismici;
i predetti Enti, in considerazione delle gravi difficolta' in cui versano, in particolar modo l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini anche in ragione dell'inagibilita' dell'unica sede ubicata nel territorio del Comune di Visso, ritengono necessario avvalersi della possibilita' di assumere ulteriore personale, come previsto dal citato art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;
con nota n. 2375 in data 19 maggio 2017 l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha comunicato il proprio fabbisogno di personale aggiuntivo, consistente in complessive n. 10 unita' di categoria C1, con i seguenti profili professionali: due collaboratori di amministrazione, un collaboratore in informatica, due collaboratori settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile, cinique collaboratori tecnici in diversi settori, per un costo complessivo annuale di euro 335.000 (euro trecentotrentacinquemila);
con nota n. 5762 in data 19 maggio 2017 l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha comunicato il proprio fabbisogno di personale aggiuntivo, consistente in complessive cinque unita' di cui due unita' di categoria C1, con profilo professionale di collaboratore tecnico, e tre unita' di categoria B1, con profilo professionale di assistente amministrativo e con successiva nota n. 6423 dell' 8 giugno 2017 ha comunicato che il costo complessivo annuale delle cinque unita' di personale e' stato determinato in euro 154.000 (euro centocinquantaquattromila);
tali oneri graveranno, nella misura massima sopra indicata, sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti di spesa previsti, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, dall'art. 3, primo comma;
Ritenuta:
la necessita' di dare attuazione all'ultimo periodo dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016 nonche' all'art. 2, quarto comma, dell' ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017, e di determinare il numero massimo delle unita' di personale che ciascuno degli Enti Parco di cui sopra e' autorizzato ad assumere, il relativo profilo professionale, nonche' le modalita' di finanziamento delle nuove assunzioni.
Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto, le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Conferma delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

Oggetto

1. Costituisce oggetto della presente convenzione la ripartizione, fra l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, del contingente massimo complessivo di quindici unita' di personale di cui all'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'individuazione dei relativi profili professionali, nonche' la determinazione dei costi, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal medesimo art. 3, a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto legge.

Art. 3.

Ripartizione del personale

1. Sulla base delle richieste formulate dagli Enti interessati, il contingente massimo di quindici unita' di personale di cui al precedente art. 2 e' cosi' ripartito: fino a dieci unita' all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini; fino a cinque unita' all' Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Art. 4.

Personale assegnato all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini

1. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e' autorizzato ad assumere fino a dieci unita' di personale di categoria C1, con i seguenti profili professionali: due collaboratori di amministrazione, un collaboratore in informatica, due collaboratori settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile, cinque collaboratori tecnici in diversi settori.
2. Il costo massimo annuale per ciascuna unita', comprensivo della tredicesima mensilita', determinato dal predetto Ente, e' pari ad euro 33.500 (trentatremilacinquecento), pari ad un costo complessivo annuale per dieci unita' di euro 335.000 (euro trecentotrentacinquemila).

Art. 5.
Personale assegnato all'Ente Parco Nazionale del Gran sasso e Monti
della Laga

1. L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e' autorizzato ad assumere fino a cinque unita' di personale di cui due unita' di categoria C1, con il profilo professionale di collaboratore tecnico, e tre unita' di categoria B1, con il profilo professionale di assistente amministrativo.
2. Il costo annuale per ciascuna unita', comprensivo della tredicesima mensilita', determinato dal predetto Ente, e' pari ad euro 33.500 (trentatremilacinquecento) per il personale di categoria C ed e' pari ad euro 29.000 (ventinovemila) per il personale di categoria B, pari ad un costo complessivo annuale di euro 154.000 (euro centocinquantaquattromila).

Art. 6.

Contratto e procedura di selezione

1. Il personale assegnato all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga verra' assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni.
2. Le assunzioni saranno effettuate mediante procedure pubbliche in conformita' della normativa vigente in materia.
3. Le procedure per il reclutamento del personale di cui alla presente convenzione e la gestione del personale assunto, anche con riguardo al trattamento giuridico ed economico, sono a carico degli Enti parco che procedono alle assunzioni.

Art. 7.

Oneri finanziari

1. Gli oneri connessi all'esecuzione della presente convenzione sono determinati nella misura massima di complessivi euro 489.000 (quattrocentoottantanovemila) per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, di cui euro 335.000 (euro trecentotrentacinquemila) nei riguardi dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ed euro 154.000 (centocinquantaquattromila) nei riguardi dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
2. Tali oneri sono a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti previsti dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legge.

Art. 8.

Modalita' di versamento

1. Il trasferimento delle risorse a copertura del costo del personale di cui sopra sara' effettuato con appositi provvedimenti commissariali a favore di ciascuno dei predetti Enti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di presa di servizio del nuovo personale, nei limiti delle unita' assunte, del costo unitario di ciascuna di esse e della durata del relativo contratto, come indicato ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 9.

Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore dal giorno dell'ultima sottoscrizione ed avra' durata fino al 31 dicembre 2018.
2. Eventuali modifiche della medesima dovranno essere concordate fra le parti.

Art. 10.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente e le ordinanze emesse dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 11.

Esenzioni per bollo e registrazioni

1. Ai fini delle imposte di bollo e di registro si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, art. 16, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131.
Il presente atto, che si compone di n. 6 pagine, viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e viene sottoscritto, in unico originale, dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241 nel rispetto dell'art. 2l del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
Letto, confermato e sottoscritto nelle date delle firme digitali.
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sig. Vasco Errani (firmato digitalmente)
Il Presidente dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, prof. Oliviero Olivieri (firmato digitalmente)
Il Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, avv. Tommaso Navarra (firmato digitalmente)
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, determinati nella misura massima di complessivi euro 489.000 (quattrocentoottantanovemila) per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 (di cui euro 335.000 - euro trecentotrentacinquemila - afferenti alle assunzioni da effettuarsi da parte dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ed euro 154.000 - centocinquantaquattromila - afferenti alle assunzioni da effettuarsi da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti previsti dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto legge.
 
Art. 3

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione dell'estrema urgenza connessa all'esigenza di consentire all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di avviare le procedure di selezione del nuovo personale da assumere, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza e' altresi' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 21 giugno 2017

Il Commissario: Errani

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1452
 
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