Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104
Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visti gli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Visto l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visti gli articoli 14 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;
Visto l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
Visto il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998;
Visti gli articoli 1, 3 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visti gli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visti gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377;
Visto l'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, recante attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si e' espressa nella seduta del 4 maggio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati»;
b) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacita' di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
"Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea)
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con
la legge di delegazione europea per il recepimento delle
direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il
cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di delegazione europea,
ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i
decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge; per le
direttive che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.".
"Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 14 della legge
9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014):
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee)
1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.".
"Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) semplificazione, armonizzazione e
razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto
ambientale anche in relazione al coordinamento e
all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di
pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
b) rafforzamento della qualita' della procedura di
valutazione di impatto ambientale, allineando tale
procedura ai principi della regolamentazione intelligente
(smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con
altre normative e politiche europee e nazionali;
c) revisione e razionalizzazione del sistema
sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva
2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore
efficacia nella prevenzione delle violazioni;
d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative per finalita' connesse al potenziamento
delle attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio
ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni
previste nel procedimento di valutazione ambientale,
nonche' alla protezione sanitaria della popolazione in caso
di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".
- La direttiva del Consiglio 2009/71/Euratom che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari e' pubblicata nella G.U.U.E. 2
luglio 2009, n. L 172.
- La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2012, n. L
26.
- La direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose,
recante modifica e successiva abrogazione della direttiva
96/82/CE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 24
luglio 2012, n. L 197.
- La direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati e'
pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2014, n. L 124.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.".
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 162 del 15 luglio 1986, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi)
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
"Art. 17 (Regolamenti)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 192 del 18 agosto
1990.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli
altri casi la comunicazione e' data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la
conferenza puo' entro trenta giorni, pervenire ad una nuova
decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale
termine, la conferenza e' sciolta".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di
servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o
realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di
importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse
statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo'
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa
tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita'
locali complessivamente interessate dalla decisione stessa
e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o
delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale
per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel
corso dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo
2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro
trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le
opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio di
piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad opere
per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4,
16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente,
del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del
proponente, unitamente all'estratto della predetta
valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
8. - 9.
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma
8 del presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, agli accordi di programma ed ai patti
territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di
programma relativi agli interventi previsti nei programmi e
nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2
della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle
sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle
altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto,
altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a
diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e'
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il
consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni
dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
19.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli
articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei
beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche
destinati al funzionamento di sistemi informativi
complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di
cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il
valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20,
qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui
erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato, secondo il
procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del
procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature
stessi sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a
istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti
non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di
livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' al personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il
personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei
consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce
i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attivita' dell'ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di
indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo'
essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di
testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25
non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
preveda il parere del Consiglio di Stato in via
obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i
quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per
legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La
sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi
dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e'
sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti
legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal
presidente del Consiglio di Stato a causa della loro
particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge,
decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di
particolare complessita' in ragione dell'elevato numero di
commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne
predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il
contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo
viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla
pubblicazione della legge o dell'atto normativo e,
comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione
stessa".
30.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del
decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come
modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimita' sugli atti
amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di
merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti
costituenti adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. - 36.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato
regionale di controllo non possono riesaminare il
provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
38. - 45.
46. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle
province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di personale del
comparto sanita'", sono inserite le seguenti: "di personale
delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti
che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito dal
seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle
province autonome e agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni".
48.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31
dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui
all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si
applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni
elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
51. - 59.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084,
e' abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree
pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura
possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le
spese per la rimozione sono poste a carico del
trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare le
agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non
abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 3, o modificarne le aliquote.
65. - 79.
79-bis Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle
convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di
quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le
somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all'unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno
relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le
medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme
derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole
delle amministrazioni centrali.
80.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, a cura del Ministro
dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti,
in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo
51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui
al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il
presidente della provincia possono nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima
attuazione della presente legge e fino all'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un
anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari
comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi'
stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli
istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del
regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari
in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita
sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano
l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
statale e trasferiti presso altre pubbliche
amministrazioni, con preferenza per quelle statali,
mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono
abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e
reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e'
disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei
concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari
che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno
quattro anni le relative funzioni.
84. - 86.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la
procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e
ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione
dei tributi nonche' di sanzioni o prestazioni di natura
pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti
elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema
bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per
versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che
escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di
pagamento a favore delle regioni e degli enti locali
diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto
dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono
inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprieta'
non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di
termine, di responsabile del procedimento e di diritto di
accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale
di controllo nomina un commissario per la loro adozione.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto
dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di
disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo
unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno
d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento
di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909,
n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, secondo i criteri e le
modalita' previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i
regolamenti individuano le disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa'
e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della
lotta alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il
rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n.
56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e
all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
341, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi'
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai
predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita'
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano
il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La
stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.
102. - 107.
108. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono
presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il
rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di
elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente
gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3),
4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico
e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai
contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si
applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di
detto articolo e' presentata al rettore e da questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato
accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e'
stipulato con il direttore amministrativo in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge per la
durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le
modalita' di cui all'articolo 50 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere
in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini
speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
altri titoli di cui al comma 95, lettera a).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo
stato giuridico dei professori universitari e del relativo
reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta',
di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in universita' straniere o che siano
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla
data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione
delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle universita',
sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il
diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad
emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati
alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di
altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori
scientifico- disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per
l'individuazione sul territorio, in modo programmato e
tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle
sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche
mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il
mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti
promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in
istituto universitario autonomo o in facolta' di uno degli
atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al
medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non
docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle
funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
in godimento per i docenti non universitari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso
l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano
svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo
anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale tecnico-
amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi
dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai
decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta'
universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere
convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche'
per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli
per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi
conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono
titolo valido per l'ammissione alla scuola di
specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi
comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui
gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita'
didattiche, le universita' potranno stipulare apposite
convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto
riguarda in particolare l'educazione musicale, con le
scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio
1992, n. 188, e' sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo
accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i
concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli
esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono
iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa
della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i
commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i
commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo
4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad
eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19
novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli 65 e 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere
a), b) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente
comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme
legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui
al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la
scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante
esproprio, degli immobili necessari. A seguito
dell'emanazione delle predette norme la provincia
esercitera' le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della
Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia di
cui al presente comma si procedera', successivamente al
decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni.
122. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la
collaborazione scientifica con le universita' e con i
centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della
ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi
accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
corsi integrati di studio sia presso entrambe le
universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di
ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la
validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
studio svolti dagli studenti presso le universita' e
istituzioni universitarie estere, nonche' i titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122,
qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di
laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono
comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro
stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta
giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello
Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120
istituito sul territorio della provincia autonoma di
Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei
Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza e'
direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel
testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica
italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
qualora nel predetto ateneo non siano attivate le
corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi scambi
di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e
gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione, presso
l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari
che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'universita' degli studi
di Trento possono disporre la nomina a professore di prima
fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata
diretta, di studiosi che rivestano presso universita'
straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
dall'ordinamento universitario italiano, nella misura
massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento
delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun
tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento,
all'universita' istituita nel territorio della regione
autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 possono istituire la facolta' di
scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea
in scienze della formazione primaria e' subordinata
all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari
triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'universita' di Trento, volti al
conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito
di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo e'
rilasciato dalla universita' di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui e' sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di
dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
sostituita da una commissione nominata dal rettore,
composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due
professori ordinari e un professore associato. Almeno due
componenti della commissione non devono appartenere alla
predetta universita'.
128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre con
leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la
concessione di contributi a favore dell'universita' degli
studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e
per l'attuazione di specifici programmi e progetti
formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14
agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" e'
sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai
seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto da cinque
revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i
Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna
legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio
non e' rinnovabile".
131.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o
delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del
relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi
il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 13 sono conferite
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli
articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni. A tale personale sono inoltre
conferite, con le stesse modalita' di cui al primo periodo
del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in
materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al
trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione
alla installazione ed esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e
alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini
dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in
tema di limitazione del traffico veicolare e della
irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso
regolamento sono individuate le finalita' perseguibili
nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche'
le categorie di soggetti che possono accedere ai dati
personali rilevati a mezzo degli impianti.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65, la parola: "portano" e' sostituita dalle
seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i
comuni per il Ministero della difesa provvede il
rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di
ordinamento degli enti locali e degli istituti di
partecipazione popolare, e' consentito il contemporaneo
svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi
nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
disposizione, si applicano le norme relative alle
consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
verranno stabilite, anche in deroga al disposto
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto
sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra
gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum
di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti
e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
"Art. 8. (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo)
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.".
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre
1910.
- Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.
- Il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443 (Recante
norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca
e la coltivazione delle miniere nel Regno) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 23 agosto 1927.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977, S.O.
- La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11
aprile 2001, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 53, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O.:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.".
"Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico (Art.
2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.".
"Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come
modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16
del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57):
"Art. 21. (Norme per la tutela dei territori con
produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita')
1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o
maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato,
le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle
rispettive competenze:
a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche
alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di
elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a
denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione
di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione
di origine protetta (DOP), a indicazione geografica
protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con
tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno
1991;
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in
particolare, con:
a) la definizione dei criteri per l'individuazione
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte
le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al
comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n.
22 del 1997;
b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento
di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del
citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.".
- Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)):
"Art. 93 (R) (Denuncia dei lavori e presentazione dei
progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del
1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo
sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al
competente ufficio tecnico della regione, indicando il
proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista,
del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in
doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore
dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione
tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una
relazione sulla fondazione, nella quale devono essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei
riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata
da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle
denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente
aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali
ed agenti indicati nell'articolo 103.".
"Art. 94 (L) (Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate
nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni
dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo
il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro
il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al
presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.".
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 del decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28,
della legge 23 luglio 2009, n. 99):
"Art. 1 (Ambito di applicazione della legge e
competenze)
1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici
delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello
Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio
1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di
pubblica utilita' e sottoposte a regimi abilitativi ai
sensi del presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto
legislativo, valgono le seguenti definizioni:
a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
superiore a 150 °C;
b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
compresa tra 90 °C e 150 °C;
c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito
inferiore a 90 °C.
3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad
alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile
complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono
inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche
economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.
3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo
di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto
ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale
i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati
alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di
impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle
stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni
di processo nulle, con potenza nominale installata non
superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno
complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni
proponente non possono in ogni caso essere autorizzati piu'
di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore
a 5 MW. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza
statale.
3-bis.1 Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che
per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del
fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza
nominale installata al fine di mantenere il fluido
geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e'
determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema
elettrico, che non puo' in nessun caso essere superiore a
40.000 MWh elettrici annui.
4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 3-bis e 5,
sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e
bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la
realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal
solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei
reflui di 15 gradi centigradi.
5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse
geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10.
Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e
all'articolo 826 del codice civile.
6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono
risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse
nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre
quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile
regionale.
7. Le autorita' competenti per le funzioni
amministrative, ai fini del rilascio del permesso di
ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le
funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di
polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche
d'interesse nazionale e locale sono le regioni o enti da
esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo
sull'esercizio delle attivita', senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo
40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive
modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole
«e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di
risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana.
7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui
all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis),
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
nell'ambito della determinazione degli indirizzi della
politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo
sviluppo delle risorse geotermiche.
8. E' esclusa dall'applicazione del presente
provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione
delle acque termali, intendendosi come tali le acque da
utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2
della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano
presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le
disposizioni del presente provvedimento non si applicano
qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da
detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze
minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle
relative alla legislazione regionale di settore.
10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi
geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o
comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o
industriale, anche in area marina, sono autorizzate
dall'autorita' competente.".
"Art. 7 (Allineamento delle concessioni di
coltivazione)
1. Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle
risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sono allineate ad una
medesima data in base ad accordi tra regioni e i titolari,
fatti salvi i diritti acquisiti, gli accordi gia'
sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, gli investimenti programmati e la
tutela del legittimo affidamento.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in
capo al concessionario originario con provvedimento
dell'amministrazione competente, da emanare entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, eventualmente con riduzione e riperimetrazione
dell'area, confermando altresi' quanto previsto negli
originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e
dei provvedimenti emanati.
3. La conferma di cui al comma 2 e' disposta
dall'autorita' competente la quale procede preliminarmente
ad una verifica del rispetto, da parte degli impianti,
delle vigenti norme in materia ambientale imponendo
l'eventuale adeguamento degli stessi. Alla scadenza
uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle
concessioni di coltivazione e' soggetta alla normativa
sulla valutazione di impatto ambientale.".
- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162
(Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche'
modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del
Regolamento (CE) n. 1013/2006) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2011.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose):
"Art. 17 (Procedura per la valutazione del rapporto di
sicurezza)
1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le
istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi
dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta
altresi' il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento
sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR
esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle
prescrizioni ambientali.
2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche
individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia
l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto
preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il
rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i
sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
nulla-osta di fattibilita', eventualmente condizionato
ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia
rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza,
formula la proposta di divieto di costruzione, entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di
sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, non
superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del
nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al CTR il
rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto
particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto
definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico
conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento
del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari
sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono
indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali
prescrizioni integrative e, qualora le misure che il
gestore intende adottare per la prevenzione e per la
limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti
risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state
fornite le informazioni richieste, e' disposto il divieto
di inizio di attivita'.
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto
di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto
di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza
entro il termine di quattro mesi dall'avvio
dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, che non
possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e,
qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
per la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la
limitazione o il divieto di esercizio.
4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3
sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla
Prefettura territorialmente competente.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a
mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
prevista dal presente decreto. La partecipazione puo'
avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento,
la presentazione di eventuali osservazioni scritte e
documentazioni integrative, la presenza in caso di
sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto
necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a
partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo
di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.
6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di
fattibilita' comprende la valutazione del progetto delle
attivita' soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni
contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente
la situazione dello stabilimento e a verificare
l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono
effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione
incendi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2008:
"Art. 7 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali)
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e
dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero
dei commissari che compongono la Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti
del diploma di laurea, non triennale, con adeguata
esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno
cinque anni. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, a
ripartire le quaranta unita' per profili di competenze ed
esperienze, stabilendo i relativi criteri. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, al
riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale.
2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario
generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo
precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». La
copertura dei relativi oneri e' assicurata mediante
soppressione di un posto di funzione di livello
dirigenziale generale, effettivamente ricoperto, di cui
all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261,
nonche' mediante la soppressione di posti di funzione di
livello dirigenziale non generale, effettivamente
ricoperti, in modo da garantire l'invarianza della spesa.
Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
stabilite le modalita' tecniche, finanziarie e
organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche
relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel
rispetto del principio di invarianza della spesa.
3.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto
2014:
"Art. 12 (Misure urgenti per garantire l'alta
qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica
ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione
unitaria 2007/2013)
1. - 3.
4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente
utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici
gia' titolari di interventi finanziati, in tutto o in
parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del
Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate
dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici,
compresi gli interventi di efficientamento energetico degli
stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri
derogatori previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18,
comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della
semplificazione delle procedure, le Autorita' ambientali
componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con
i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il
rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale nella
programmazione, realizzazione e monitoraggio degli
interventi.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli
studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio
di compatibilita' di cui all'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del
D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 37), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6
luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la
verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle regioni e
province autonome, previsto dall'articolo 15 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile
2015.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 4 (Finalita')
1. Le norme del presente decreto costituiscono
recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
b) della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
2. Il presente decreto individua, nell'ambito della
procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalita'
di semplificazione e coordinamento delle procedure
autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le
procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del
presente decreto.
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e
progetti ha la finalita' di assicurare che l'attivita'
antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita'
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione
dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo
della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali
nello svolgimento delle attivita' normative e
amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la
finalita' di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione,
dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile;
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la
finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
miglior ambiente alla qualita' della vita, provvedere al
mantenimento delle specie e conservare la capacita' di
riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali
per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e
valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti
ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5,
comma 1, lettera c).
c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per
oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui
all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove
possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e
nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente
salve le disposizioni sulla valutazione di impatto
ambientale.".
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:
«b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita', al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto puo' procurare sulla salute della popolazione;
b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale e' necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;»;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:
popolazione e salute umana;
biodiversita', con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilita' del progetto a rischio di gravi incidenti o calamita' pertinenti il progetto medesimo.»;
c) la lettera g) e' sostituita dalle seguenti:
«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformita' con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20;
g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformita' alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto;»;
d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) studio di impatto ambientale: documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda del presente decreto;»;
e) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) verifica di assoggettabilita' a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto;»;
f) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA;»;
g) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
«o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorita' competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;»;
h) dopo la lettera o-bis) sono inserite le seguenti:
«o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA;
o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attivita', ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno, le misure di monitoraggio;
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto;»;
i) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 5 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il
processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al
Titolo III della parte seconda del presente decreto,
l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto
ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle
consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto
ambientale, delle eventuali informazioni supplementari
fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni,
l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti
ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento
di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione
del progetto;
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito
VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle
linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,
che si avvale dell'Istituto superiore di sanita', al fine
di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti,
che la realizzazione e l'esercizio del progetto puo'
procurare sulla salute della popolazione;
b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di
carattere preventivo al quale e' necessario sottoporre
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o su un'area geografica proposta
come sito della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e
indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto,
sui seguenti fattori:
- popolazione e salute umana;
- biodiversita', con particolare attenzione alle
specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva
92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti
derivanti dalla vulnerabilita' del progetto a rischio di
gravi incidenti o calamita' pertinenti il progetto
medesimo.
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai
beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita'
a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti
da un'autorita' per essere approvati, mediante una
procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'articolo 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione
o di altri impianti od opere e di altri interventi
sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli
destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai
fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati
progettuali presentati dal proponente sono predisposti con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a
quello del progetto di fattibilita' come definito
dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da
consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali
in conformita' con quanto definito in esito alla procedura
di cui all'articolo 20;
g-bis) studio preliminare ambientale: documento da
presentare per l'avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, contenente le informazioni sulle
caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti
significativi sull'ambiente, redatto in conformita' alle
indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte
seconda del presente decreto;
h);
i) studio di impatto ambientale: documento che integra
gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA,
redatto in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato
VII alla parte seconda del presente decreto;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro
composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) installazione: unita' tecnica permanente,
in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate
all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra
attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria
l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore;
i-quinquies) installazione esistente: ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per
la quale, a tale data, sono state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in
funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle
categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) nuova installazione: una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa
espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o
di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o
'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva
2010/75/UE;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento
adottato secondo quanto specificato all'articolo 13,
paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in
italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione,
le informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili,
il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati
e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di
livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio
normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa
per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o
almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e
maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita' a VIA di un progetto:
la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto,
se un progetto determina potenziali impatti ambientali
significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al
procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al
Titolo III della parte seconda del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a
VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante
dell'autorita' competente che conclude il procedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA;
o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato,
obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione
dell'autorita' competente in merito agli impatti ambientali
significativi e negativi del progetto, adottato sulla base
dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni
pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma
4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
o-ter) condizione ambientale del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA: prescrizione
vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle
caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste
per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e
negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo
di verifica di assoggettabilita' a VIA;
o-quater) condizione ambientale del provvedimento di
VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al
provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la
realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative
attivita', ovvero le misure previste per evitare,
prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti
ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno,
le misure di monitoraggio;
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che
abilita il proponente a realizzare il progetto;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, l'elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e
l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti
ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
o del provvedimento comunque denominato che autorizza
l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte,
l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un
potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di
informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato
nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani,
programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o
puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali
definite all'articolo 74, comma 1, lettera l);
v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni,
ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) pollame: il pollame quale definito
all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) combustibile: qualsiasi materia
combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma
ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia
liberata dal processo;
v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,
come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento
(CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3
del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si
applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2,
lettera ee).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si
applicano inoltre le definizioni di 'impianto di
incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di
coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'articolo 237-ter.".
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «negli allegati II,» sono inserite le seguenti: «II-bis,»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La VIA e' effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.»;
e) il comma 8 e' soppresso;
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.»;
g) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.»;
h) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalita' del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 6 (Oggetto della disciplina)
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i
piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,
II-bis, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili
impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione
dei progetti, producano impatti significativi
sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che
rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati
acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora
il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti
abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le
modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed e' integrata dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
per l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai
progetti che possono avere impatti ambientali significativi
e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera
c).
6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa
produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad
eccezione delle modifiche o estensioni che risultino
conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei
medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte
seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015;
d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte
seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell'11 aprile 2015.
7. La VIA e' effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte
seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o
interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come
definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero
all'interno di siti della rete Natura 2000;
c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte
seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi
metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due
anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica
di assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente valuti
che possano produrre impatti ambientali significativi;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
negli allegati II e III che comportano il superamento degli
eventuali valori limite ivi stabiliti;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento
della verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi;
f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
svolgimento della verifica di assoggettabilita' a VIA, in
applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorita'
competente valuti che possano produrre impatti ambientali
significativi e negativi.
8. (soppresso).
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di
cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
presunta assenza di potenziali impatti ambientali
significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere
all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi
informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione
preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie
valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica
di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano
nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.
10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale
unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che
riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione delle norme di cui al titolo III della parte
seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale
applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.
11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo', in casi eccezionali, previo parere del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del
presente decreto, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalita' del
progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi
della normativa nazionale ed europea in materia di
valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni
acquisite.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
per:
a) le installazioni che svolgono attivita' di cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui
alla lettera a) del presente comma.
14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero di
rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6,
comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle
attivita' svolte nell'installazione, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche
autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come
disciplinato dall'articolo 208.
15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del
comma 13, nonche' per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei
termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma
della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
conformemente alla parte quarta del presente decreto,
riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti
evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace
ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies,
comma 9-quinquies.".
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Competenze in materia di VAS e di AIA»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini della VAS e dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS e' espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, che collabora alla relativa attivita' istruttoria. Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini della VAS e dell'AIA e' la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA)
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e
programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui
approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e
province autonome o agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di
cui all'allegato II al presente decreto.
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV
al presente decreto.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i
progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche
nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche
sostanziali.
5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini
della VAS e dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in
sede di VAS e' espresso dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, che collabora alla relativa attivita' istruttoria.
Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini
della VAS e dell'AIA e' la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale
individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o
delle Province autonome.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali in
materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali
territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea,
eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate
nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per
l'individuazione dei piani e programmi o progetti o
installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo
svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e
province autonome confinanti al processo di VAS, in
coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali
in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei
provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS
di propria competenza, fermo restando il rispetto dei
limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo
29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la
competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente
Titolo.".
 
Art. 5

Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. La verifica di assoggettabilita' a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.
3. Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto.
4. In sede statale, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per le attivita' istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA e' adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e' adottato nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8.
5. In sede regionale, l'autorita' competente e' la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.
6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilita' a VIA l'autorita' competente coincida con l'autorita' proponente di un progetto, le autorita' medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto.
7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potesta' normativa di cui al presente comma e' esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo:
a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;
b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;
c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA;
d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;
e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.
10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.».
 
Art. 6

Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorita' competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanita' ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalita' e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalita' di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unita' di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianita' di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, all'ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonche', per lo svolgimento delle attivita' istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unita' designate dal Ministro della salute. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilita' di ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall'autorita' competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorita' competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalita', competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilita' a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di progetti per i quali e' prevista la procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.»;
c) al comma 4, le parole: «articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 10 (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA,
Verifica di assoggettabilita' a VIA, Valutazione di
incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)
1. Nel caso di progetti per i quali e' prevista la
procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA,
l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere
rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura
di verifica, l'autorita' competente abbia valutato di non
assoggettare i progetti a VIA.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto
ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le
informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure
supplementari previste dagli articoli 29-sexies e
29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione
prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4
dell'articolo 23.
1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui
al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e
sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies,
29-decies e 29-quattuordecies.
2. Le regioni e le province autonome assicurano che,
per i progetti per i quali la valutazione d'impatto
ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel
campo di applicazione dell'allegato VIII del presente
decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione
integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del
procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicita'
della consultazione del pubblico per le due procedure. Se
l'autorita' competente in materia di VIA coincide con
quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, le disposizioni regionali e delle province
autonome possono prevedere che il provvedimento di
valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di
quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma
1-bis del presente articolo.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di
valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto
n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo
studio preliminare ambientale o lo studio di impatto
ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G
dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione
dell'autorita' competente si estende alle finalita' di
conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure
dovra' dare atto degli esiti della valutazione di
incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo
19 puo' essere condotta, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In
tal caso le modalita' di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale
di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da
piani o programmi gia' sottoposti a valutazione ambientale,
possono essere utilizzate le informazioni e le analisi
contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della
redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione,
sono tenute in considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.".
 
Art. 8

Sostituzione dell'articolo 19 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
2. Lo studio preliminare ambientale e' pubblicato tempestivamente nel sito web dell'autorita' competente, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
3. L'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorita' competente.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
6. L'autorita' competente puo', per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
7. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
9. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.
10. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
11. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web dell'autorita' competente.
12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
13. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito web.».
 
Art. 9

Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA). - 1. Il proponente ha la facolta' di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorita' competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.
2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualita' sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.».
 
Art. 10

Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale). - 1. Il proponente ha la facolta' di richiedere una fase di consultazione con l'autorita' competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonche' una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.
2. La documentazione di cui al comma 1, e' pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita' competente che comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorita' competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere e' pubblicato sul sito web dell'autorita' competente.
4. L'avvio della procedura di cui al presente articolo puo', altresi', essere richiesto dall'autorita' competente sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all'articolo 20.».
 
Art. 11

Sostituzione dell'articolo 22 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo studio di impatto ambientale e' predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall'autorita' competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.
2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilita' e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.
5. Per garantire la completezza e la qualita' dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:
a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformita' della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
b) ha facolta' di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalita' specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.».
 
Art. 12

Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorita' competente in formato elettronico:
a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
4. La documentazione di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorita' competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita' competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.».
 
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 24 e introduzione dell'art. 24-bis nel
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere). - 1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonche' delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorita' competente. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorita' competente, entro i trenta giorni successivi, puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
5. L'autorita' competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita' al comma 2, da pubblicare a cura dell'autorita' competente sul proprio sito web. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi il proponente ha facolta' di presentare all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri compresi quelli ricevuti a norma dell'articolo 32 sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito web.».
2. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Inchiesta pubblica). - 1. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorita' competente.
2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorita' competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.
3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, e' presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.».
 
Art. 14

Sostituzione dell'articolo 25 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessita', l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro il termine di sessanta giorni all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento e' rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
 
Art. 15

Sostituzione dell'articolo 26 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori). - 1. Il provvedimento di VIA e' sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonche' nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.
2. L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:
a) il provvedimento di VIA;
b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonche', ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione, e' data prontamente informazione al pubblico, nonche' alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorita' che ha adottato l'atto, consentendo altresi' l'accesso almeno alle seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.».
 
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 27 e introduzione dell'articolo 27-bis nel
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente puo' richiedere all'autorita' competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresi' specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonche' la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. La medesima comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorita' competente, quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
6. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale.
7. Entro i successivi trenta giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorita' competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorita' competente sul proprio sito web e di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge secondo le modalita' di cui all'articolo 14-ter, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi e' di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e' sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.».
2. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorita' competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresi' specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione e' notificata al medesimo con le modalita' di cui all'articolo 32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorita' competente, quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorita' competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorita' competente sul proprio sito web, di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalita' disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformita' all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
 
Art. 17

Sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente e' tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA.
2. L'autorita' competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attivita', l'autorita' competente puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita' per i profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorita' competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attivita', nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessita', ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorita' competente puo' istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. All'esito positivo della verifica l'autorita' competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.
3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalita' di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorita' competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.
4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attivita' di verifica sono svolte direttamente dall'autorita' competente.
5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorita' competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29.
6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entita' significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorita' competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo' ordinare la sospensione dei lavori o delle attivita' autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.
7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorita' competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.
8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorita' competente, nonche' dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente e' data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorita' competente.».
 
Art. 18

Sostituzione dell'articolo 29 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Sistema sanzionatorio). - 1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilita' a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.
3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto gia' realizzato o in corso di realizzazione, l'autorita' competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inottemperanza, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilita' a VIA, ove prescritte, e' punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.
6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorita' competente.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attivita' di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA, nonche' alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamita' naturali.».
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorita' competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinche' i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni.».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 30 (Impatti ambientali interregionali)
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di
progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di
VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati
anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di
valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate
d'intesa tra le autorita' competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di
progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di
competenza regionale nonche' di impianti o parti di essi le
cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di
autorizzazione integrata ambientale con esclusione di
quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere
impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali
negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorita'
competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire i
pareri delle autorita' competenti di tali regioni, nonche'
degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini
dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorita'
competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta
la documentazione pervenuta affinche' i soggetti di cui al
comma 2 rendano le proprie determinazioni.".
 
Art. 20

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «17,» e' inserita la seguente: «25,» e dopo la parola: «27» e' aggiunta la seguente: «27-bis,»;
b) al comma 5-bis le parole: «26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «25, comma 2».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 32 (Consultazioni transfrontaliere)
1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che
possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro
Stato, o qualora un altro Stato cosi' richieda, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo
tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi
della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e
III-bis, provvede alla notifica dei progetti di tutta la
documentazione concernente il piano, programma, progetto o
impianto. Nell'ambito della notifica e' fissato il termine,
non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio
interesse alla partecipazione alla procedura. Della
notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito web
dell'autorita' competente.
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla
procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita'
competente i pareri e le osservazioni delle autorita'
pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla
comunicazione della dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita'
ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in
modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed
il pubblico degli Stati consultati siano informati ed
abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere entro
termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di
trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni
finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli
articoli 17, 25, 27, 27-bis, e 29-quater del presente
decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi
internazionali, le regioni o le province autonome nel caso
in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le
modalita' di esercizio di un impianto o di parte di esso,
con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII,
possano avere effetti transfrontalieri informano
immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento
delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della
documentazione necessaria sono a cura del proponente o del
gestore o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi
su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita'
previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto
ovvero concordate dall'autorita' competente e gli Stati
consultati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il Ministero degli affari esteri,
d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi
aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie
fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace
l'attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di
cui all'art. 25, comma 2, e' prorogato di 90 giorni o del
diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano
alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne
fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.".
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 33 (Oneri istruttori)
1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate
sulla base del costo effettivo del servizio, per la
copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente
per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita'
istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di
verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA e di VAS sono
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono definire
proprie modalita' di quantificazione e corresponsione degli
oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2,
si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi,
gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo
29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per
i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies
sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli
previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i
compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria
di cui all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce
altresi' le modalita' volte a garantire l'allineamento
temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli
oneri derivanti dalle attivita' istruttorie e di controllo.
Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono
quantificati in relazione alla complessita' delle attivita'
svolte dall'autorita' competente e dall'ente responsabile
degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3,
sulla base delle categorie di attivita' condotte
nell'installazione, del numero e della tipologia delle
emissioni e delle componenti ambientali interessate,
nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione
ambientale registrati o certificati e delle spese di
funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis.
Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali
oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati
esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli
importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per
installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda,
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
integralmente riassegnati allo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Con gli stessi criteri e modalita' di emanazione, le
tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis,
resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.
4. Al fine di garantire l'operativita' della
Commissione di cui all'articolo 8-bis, nelle more
dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino
all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle
tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le
spese di funzionamento nonche' per il pagamento dei
compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione
e' posto a carico del richiedente il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad
euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione
integrata ambientale per impianti di competenza statale; la
predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le
somme di cui al presente comma si intendono versate a
titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente
di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale
differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura
integrale del costo effettivo del servizio reso.".
 
Art. 22
Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152

1. All'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 2), sono aggiunti, infine, i seguenti sottopunti:
«impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.»;
b) al punto 4-bis) le parole: «facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono abrogate;
c) il punto 7) e' sostituito dai seguenti:
«7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare;
7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per il gas naturale;
7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o esplosivo.»;
d) il punto 7-quater) e' sostituito dal seguente:
«7-quater) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, nonche' attivita' di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.»;
e) dopo il punto 7-quater e' inserito il seguente:
«7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali:
minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;
grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;
sostanze radioattive.»;
f) il punto 8 e' sostituito dal seguente:
«8) Stoccaggio:
di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000 m³;
superficiale di gas naturali con una capacita' complessiva superiore a 40.000 m³;
sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacita' complessiva superiore a 80.000 m³;
di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacita' complessiva superiore a 20.000 m³;
di prodotti combustibili solidi con capacita' complessiva superiore a 150.000 tonnellate.»;
g) il punto 9 e' sostituito dal seguente:
«9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2 ) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta»;
h) al punto 10), il secondo e terzo sottopunto sono sostituiti dai seguenti:
«autostrade e strade extraurbane principali;
strade extraurbane a quattro o piu' corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o piu' corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;»;
i) al punto 11, primo periodo, dopo la parola «tonnellate» e' inserito il seguente periodo:
«, nonche' porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri»;
l) al punto 17-bis, dopo la parola: «allegato» sono inserite le seguenti: «e nell'allegato III al presente decreto».
2. Dopo l'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:

«ALLEGATO II-BIS
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita'
di competenza statale

1. Industria energetica ed estrattiva:
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
b) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;
c) impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni;
d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.
2. Progetti di infrastrutture:
a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;
c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;
d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II);
f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;
g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per il gas naturale;
h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato gia' autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II).»
3. All'Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto c-bis) e' sostituito dal seguente:
«c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 19»;
b) il punto af-bis) e' sostituito dal seguente:
«af-bis) strade urbane di scorrimento;
4. All'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, la lettera e), e' sostituita dalla seguente:
«e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;»;
b) il punto 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Industria energetica ed estrattiva:
a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie;
b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti bituminose;
h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;
i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;»;
c) al punto 7 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III;».
5. Dopo l'allegato IV e' inserito il seguente:

«ALLEGATO IV-BIS
Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale
di cui all'articolo 19

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.
2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.
3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversita'.
4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V.
5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e puo' contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.».
6. L'Allegato V e' sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V
Criteri per la verifica di assoggettabilita'
di cui all'articolo 19

1. Caratteristiche dei progetti.
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversita';
d) della produzione di rifiuti;
e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;
f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamita' attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico.
2. Localizzazione dei progetti.
Deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;
b) della ricchezza relativa, della disponibilita', della qualita' e della capacita' di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversita') e del relativo sottosuolo;
c) della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;
c2) zone costiere e ambiente marino;
c3) zone montuose e forestali;
c4) riserve e parchi naturali;
c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;
c6) zone in cui si e' gia' verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualita' ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;
c7) zone a forte densita' demografica;
c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;
c9) territori con produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita' di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.
I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:
a) dell'entita' ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densita' della popolazione potenzialmente interessata;
b) della natura dell'impatto;
c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
d) dell'intensita' e della complessita' dell'impatto;
e) della probabilita' dell'impatto;
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilita' dell'impatto;
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
h) della possibilita' di ridurre l'impatto in modo efficace.».
7. L'Allegato VII e' sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII
Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
di cui all'articolo 22

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;
b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonche' delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantita' dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversita');
d) una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantita' e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilita' di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.
4. Una descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversita' (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), al territorio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del territorio), al suolo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantita' e qualita'), all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonche' all'interazione tra questi vari fattori.
5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:
a) alla costruzione e all'esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;
b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversita', tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilita' sostenibile di tali risorse;
c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamita');
e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticita' ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilita' ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;
f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entita' delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilita' del progetto al cambiamento climatico;
g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.
La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.
6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficolta' incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonche' sulle principali incertezze riscontrate.
7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.
8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonche' dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie.
9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilita' del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamita' che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformita' della legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformita' della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, nonche' dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.
10. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nello Studio di Impatto Ambientale.
12. Un sommario delle eventuali difficolta', quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 5.».

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'allegato II, alla parte
seconda del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dal presente decreto:
"Allegati alla Parte Seconda
Allegato II - Progetti di competenza statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di
almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti
bituminosi, nonche' terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto.
2) Installazioni relative a:
- centrali termiche ed altri impianti di combustione
con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia
idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW
incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per
il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari,
compreso lo smaltellamento e lo smontaggio di tali centrali
e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la
produzione e la lavorazione delle materie fissili e
fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata
permanente termica);
- impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 150 MW;
- impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 30 MW.
3) Impianti destinati:
- al ritrattamento di combustibili nucleari
irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili
nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o
di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili
nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di
residui radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu'
di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di
residui radioattivi in un sito diverso da quello di
produzione;
- al trattamento e allo stoccaggio di residui
radioattivi (impianti non compresi tra quelli gia'
individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito
della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20.
4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in
corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a
40 chilometri.
4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con
tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.
4-ter) (Abrogato).
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio.
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse
tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici
di base, con capacita' produttiva complessiva annua per
classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi,
superiore alle soglie di seguito indicate:



Classe di prodotto Soglie
(*(asterisco))
(Gg/anno) a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari,
saturi o insaturi, alifatici o aromatici) 200

b) Idrocarburi ossigenati, segnatamente
alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici,
esteri, acetati, eteri, perossidi, resine,
epossidi 200

c) Idrocarburi solforati 100

d) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine,
amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici,
nitrili, cianati, isocianati 100

e) Idrocarburi fosforosi 100

f) Idrocarburi alogenati 100

g) Composti organometallici 100

h) Materie plastiche di base (polimeri,
fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) 100

i) Gomme sintetiche 100


- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
di base, con capacita' produttiva complessiva annua per
classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi,
superiore alle soglie di seguito indicate:



Classe di prodotto Soglie
(*(asterisco))
(Gg/anno)
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro
di idrogeno, fluoro o fluoruro di
idrogeno, ossidi di carbonio, composti
di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno,
biossido di zolfo, bicloruro di carbonile 100

k) acidi, quali acido cromico, acido
fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico,
acido cloridrico, acido solforico, oleum
e acidi solforati 100

l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido
di potassio, idrossido di sodio 100

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti) con capacita' produttiva complessiva annua
superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma
delle capacita' produttive relative ai singoli composti
elencati nella presente classe di prodotto).
7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla
terraferma e in mare;
7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto
superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a
500.000 m³ al giorno per il gas naturale;
7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica
airgun o esplosivo.
7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica ubicati in mare.
7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla
terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di
recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
7-quater) impianti geotermici pilota di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, nonche'
attivita' di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche
in mare;
7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione delle
seguenti sostanze minerali:
- minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli,
metalloidi e loro composti;
- grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e
bituminose;
- sostanze radioattive.
8) Stoccaggio:
- di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e
prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore
a 40.000 m³;
- superficiale di gas naturali con una capacita'
complessiva superiore a 40.000 m³;
- sotterraneo artificiale di gas combustibili in
serbatoi con una capacita' complessiva superiore a 80.000
m³;
- di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale liquefatto con capacita' complessiva superiore a
20.000 m³;
- di prodotti combustibili solidi con capacita'
complessiva superiore a 150.000 tonnellate.
9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di
lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas,
petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi
di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio
geologico, comprese le relative stazioni di spinta.
10) Opere relative a:
- tronchi ferroviari per il traffico a grande
distanza nonche' aeroporti con piste di atterraggio
superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade extraurbane principali;
- strade extraurbane a quattro o piu' corsie o
adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie
per renderle a quattro o piu' corsie, con una lunghezza
ininterrotta di almeno 10 km;
- parcheggi interrati che interessano superfici
superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree
soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti
ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili
e porti per la navigazione interna accessibili a navi di
stazza superiore a 1.350 tonnellate, nonche' porti con
funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua
e' superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate
superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza
superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi
quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il
carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la
terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per
navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza
superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le
opere funzionalmente connesse.
12) Interventi per la difesa del mare:
- terminali per il carico e lo scarico degli
idrocarburi e sostanze pericolose;
- piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra
delle navi;
- condotte sottomarine per il trasporto degli
idrocarburi;
- sfruttamento minerario piattaforma continentale.
13) Impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore
a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad
1.000.000 m3, nonche' impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo
durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un
volume d'invaso superiore a 100.000 m3, con esclusione
delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa
in sicurezza dei siti inquinati.
14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio dei
residui nucleari.
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in
favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990,
n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno
scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni
completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilita' di grande comunicazione.
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti
d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento
d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183.
17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi
sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e
giacimenti esauriti di idrocarburi, nonche' siti per lo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della
direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del
biossido di carbonio.
17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2
provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato
e nell'allegato III al presente decreto o impianti di
cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2
catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai
fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati
nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di
per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel
presente allegato.".
- Si riporta il testo dell'allegato III, alla parte
seconda del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dal presente decreto:
"Allegati alla Parte Seconda
Allegato III - Progetti di competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che
superi i 200 ettari.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei
casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo
e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e
termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri
al secondo.
c) (abrogato);
c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica
di assoggettabilita' di cui all'articolo 19;
d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal
legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacita'
di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse
tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici
di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di
base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici per una capacita' superiore alle 35.000
t/anno di materie prime lavorate.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 35.000 t/anno di
materie prime lavorate.
h) - h-bis) (abrogato).
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
l) (abrogato).
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B,
lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera
R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacita' superiore a 100 t/giorno,
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di
cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato
C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento
preliminari e deposito preliminare, con capacita' superiore
a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere
D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152).
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacita' complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di
cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di
rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui
all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del
decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle
discariche per inerti con capacita' complessiva sino a
100.000 m3.
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di deposito preliminare, con capacita'
superiore a 150.000 m3 oppure con capacita' superiore a 200
t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152).
r) Impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
s) Cave e torbiere con piu' di 500.000 m3/a di
materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20
ettari.
t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini
non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di
capacita' superiore a 100.000 m3, con esclusione delle
opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in
sicurezza dei siti inquinati.
u) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle
sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del
R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
v) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle
risorse geotermiche, con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive
modificazioni.
z) (abrogato).
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante
operazioni di iniezione in profondita', lagunaggio, scarico
di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il
seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente
(operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e
D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152).
ab) (abrogato).
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o
di suini con piu' di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti
per galline;
- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30
kg) o
- 900 posti per scrofe.
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non
ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime
secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici.
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque
freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata
sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra
bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di
acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100
milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi,
opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini
imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in
questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno
e per un volume di acque trasferite superiore al
5%(percento) di detta erogazione. In entrambi i casi sono
esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in
tubazioni.
af-bis) strade urbane di scorrimento;
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati
nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di
per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel
presente allegato.".
- Si riporta il testo dell'allegato IV, alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Allegati alla Parte Seconda
Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Agricoltura
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate,
semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria
intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
b) iniziale forestazione di una superficie superiore
a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di
altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il
cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello
derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo
di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito
all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente
dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali
inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120
posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti
per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) progetti di gestione delle risorse idriche per
l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di
drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300
ettari;
e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie
complessiva oltre i 5 ettari;
f) progetti di ricomposizione fondiaria che
interessano una superficie superiore a 200 ettari.
2. Industria energetica ed estrattiva
a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze
minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le
risorse geotermiche con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive
modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie;
b) impianti industriali non termici per la produzione
di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva
superiore a 1 MW;
c) impianti industriali per il trasporto del vapore e
dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza
complessiva superiore ai 20 km;
d) impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 1 MW;
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui
all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e
lignite;
g) impianti di superficie dell'industria di estrazione
di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti
bituminose;
h) impianti per la produzione di energia idroelettrica
con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e,
per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella
casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale
di concessione superiore a 250 kW;
i) impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone;
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie
impegnata o 50.000 m³ di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua
di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacita' superiore a 20
tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifera
e' superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate
di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi,
compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in
fonderia) con una capacita' di fusione superiore a 10
tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per
tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
abbiano un volume superiore a 30 m3;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e
motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di
materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di
superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
h) cantieri navali di superficie complessiva
superiore a 2 ettari;
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino
5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di
produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con
capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con densita'
di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali,
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate
al giorno;
o) impianti per la produzione di vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
p) impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di
materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita'
di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al
giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di
materie prime vegetali con una capacita' di produzione di
prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base
trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti
lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a
200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con
capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi
che superino 50.000 m³ di volume;
f) macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di
animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di
olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a
50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti
amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia
che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³
di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di
lieviti con capacita' di produzione o raffinazione
superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della
carta
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre,
pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore
alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali
il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la
tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacita' superi le 3 tonnellate di prodotto
finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di
elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie
prime lavorate.
7. Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive con una superficie interessata superiore ai 40
ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in
estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
di aree urbane esistenti che interessano superfici
superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59"; parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a
500 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che
impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonche'
impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le
monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza
inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria
massima superiore a 1.800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere
connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al
secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni
superiori a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni
finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque
sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
e) - g) (abrogato);
h) strade extraurbane secondarie non comprese
nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza
superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e
metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al
trasporto di passeggeri;
m) (abrogato);
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e
lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del
mare;
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi
d'acqua;
p) - q) (abrogato);
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non
pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da
D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti
non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari, con capacita' massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo
n. 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di
trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e
da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con
capacita' massima superiore a 30.000 m³ oppure con
capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui
all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni
di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con
potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) (abrogato).
za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B,
lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere
da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Altri progetti
a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5
ettari, centri residenziali turistici ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato
superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie
superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti
all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili,
motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie
superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l'area impegnata supera i 500 m²;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che
superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di
volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in
cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di
materie prime lavorate;
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con
capacita' complessiva superiore a 1.000 m³;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che
superi i 10 ettari;
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione
di prodotti chimici per una capacita' superiore a 10.000
t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici,
pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in
materie prime lavorate;
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti
dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
con capacita' superiore a 10.000 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di
sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacita' di
produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere
permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte
caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5
ettari;
s) progetti di cui all'Allegato III, che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono
utilizzati per piu' di due anni;
t) modifiche o estensioni di progetti di cui
all'Allegato III o all'Allegato IV gia' autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell'Allegato III).".
 
Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti gia' compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' competente di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal presente decreto.
2. I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente. Nel caso dei procedimenti di VIA di cui al periodo precedente, l'autorita' competente puo' disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione al procedimento in corso della disciplina recata dal presente decreto, indicando eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento alla sola fase della valutazione di cui all'articolo 25 o all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora risultino gia' effettuate ed esaurite le attivita' istruttorie di cui all'articolo 24 o all'articolo 27-bis, commi 4, 5 e 6, del medesimo decreto legislativo. Il proponente conserva comunque la facolta' di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 19 o ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto. Il proponente conserva, altresi', la facolta' di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 16 del presente decreto.
3. Alle attivita' di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonche' alle attivita' conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti esercitando le potesta' normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a nominare la nuova Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto. Gli attuali componenti della Commissione restano in carica fino al subentro dei nuovi. L'entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione e del Comitato e' condizionata all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto. Fino all'entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione e del Comitato, per i procedimenti di competenza statale non si applicano le disposizioni sulla perentorieta' dei termini di cui agli articoli 19, comma 12, 25, comma 7 e 27, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Note all'art. 23:
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 4.
- Per il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 8.
- Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 10.
- Per il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 12.
- Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 13.
- Per il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 14.
- Per il testo degli articoli 27 e 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
all'articolo 16.
- Per il testo dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
all'articolo 5.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo degli articoli 41 e 43 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
"Art. 41 (Poteri sostitutivi dello Stato)
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117,
quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli
atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo
Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni
e delle province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti
statali adottati si applicano, per le regioni e per le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I
provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere
cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti
atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nei casi di cui all'articolo 37, qualora gli
obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di
competenza legislativa o amministrativa delle regioni e
delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli
enti interessati assegnando un termine per provvedere e,
ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta
all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso
di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti
enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei
Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del
comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni
vigenti in materia.
2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea
accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti
adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di
una molteplicita' di atti anche collegati tra loro, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, sentiti gli enti
inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per
l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari.
Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri e'
invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche agli inadempimenti
conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla
data di entrata in vigore della presente disposizione che
si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di
cui al primo periodo.
2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le
facolta' e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure
europee di infrazione.".
"Art. 43 (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti
di regioni o di altri enti pubblici responsabili di
violazioni del diritto dell'Unione europea)
1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure
d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre
termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli
enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti
equiparati adottano ogni misura necessaria a porre
tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili,
degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla
normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso
tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti
dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1, che si rendano responsabili della violazione
degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione
europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze
della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri
sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure
stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, e dall'articolo 41 della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione
europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico
dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi
finalita' strutturali.
4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti
responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al
comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai
commi 3, 4 e 10:
a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato
sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita'
speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29
ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi
pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a),
assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un
soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante
nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo
di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli
oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, e' stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli
obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti
degli obbligati e reca la determinazione dell'entita' del
credito dello Stato nonche' l'indicazione delle modalita' e
dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di
oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora
liquidi, possono essere adottati piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato.
7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora
l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa
intesa sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati.
Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro
mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti
dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva
di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad
oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello
Stato e l'indicazione delle modalita' e dei termini del
pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e'
recepito, entro un mese dal perfezionamento, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze,
che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati
piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze in ragione del progressivo maturare del credito
dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel
presente comma.
8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa,
all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma
7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati piu' provvedimenti del Presidente
del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel presente comma.
9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono
effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e
delle finanze.
9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle
sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2
e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al
pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette
sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo
41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo
di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di
euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti
effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze
attiva il procedimento di rivalsa a carico delle
amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno
determinato le sentenze di condanna, anche con
compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte
dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.
10. Lo Stato ha altresi' diritto, con le modalita' e
secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di
rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli
enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti
equiparati, i quali si siano resi responsabili di
violazioni delle disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi
Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti
per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello
Stato in conseguenza delle suddette violazioni.".
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 6.
 
Art. 24

Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
«4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal presente
decreto:
"Art. 14 (Conferenza di servizi)
1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere
indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta
di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.".
 
Art. 25

Disposizioni attuative

1. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche in relazione a specifiche tipologie progettuali, i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla modifica e all'aggiornamento del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le modalita' operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.
4. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono adottate, su proposta del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, linee guida nazionali e norme tecniche per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del presente decreto.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualita' e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di svolgimento e gestione della procedura di inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 13, comma 2, del presente decreto.
8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Con accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo definiscono forme e modalita' di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal presente decreto.

Note all'art. 25:
- Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
all'art. 3.
- Per il testo dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
all'art. 17.
- Per il testo dell'Allegato VII alla parte seconda del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda
nelle note all'art. 22.
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 29 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
all'art. 18.
- Per il testo dell'articolo 24-bis del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
all'art. 13.
- Per il testo dell'articolo 33 del decreto citato
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
all'art. 21.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata
legge 8 agosto 1990, n. 241:
"Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse
comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.".
 
Art. 26

Abrogazioni e modifiche

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell'articolo 4; i commi 3 e 4 dell'articolo 7; i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10; i commi 1 e 2 dell'articolo 34; il punto 4-ter dell'Allegato II alla parte seconda; le lettere c), h), h-bis), l), z) ed ab) dell'Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377;
c) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
d) l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
e) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la parola: «regionale», ovunque ricorra, e' soppressa.
3. L'articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Valutazione di impatto ambientale). - 1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non e' in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso e' destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.
3. Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali da porre in pericolo l'integrita' dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 10 e 34 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 4 (Finalita')
1. Le norme del presente decreto costituiscono
recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27
giugno 1985, concernente la valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come
modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
2. (abrogato).
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e
progetti ha la finalita' di assicurare che l'attivita'
antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita'
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversita' e di un'equa distribuzione
dei vantaggi connessi all'attivita' economica. Per mezzo
della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali
nello svolgimento delle attivita' normative e
amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la
finalita' di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione,
dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile;
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la
finalita' di proteggere la salute umana, contribuire con un
migliore ambiente alla qualita' della vita, provvedere al
mantenimento delle specie e conservare la capacita' di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale
per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e
valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti
diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;
c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per
oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui
all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove
possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e
nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente
salve le disposizioni sulla valutazione di impatto
ambientale.".
"Art. 7 (Competenze)
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e
programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui
approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle
leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e
province autonome o agli enti locali.
3. - 4. (abrogati).
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i
progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al
presente decreto e loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche
nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche
sostanziali.
5. In sede statale, l'autorita' competente e' il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede
di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, che collabora
alla relativa attivita' istruttoria. Il provvedimento di
AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
6. In sede regionale, l'autorita' competente e' la
pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione
e valorizzazione ambientale individuata secondo le
disposizioni delle leggi regionali o delle province
autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali.
Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti locali
territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria
eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate
nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per
l'individuazione dei piani e programmi o progetti o
installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo
svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e
province autonome confinanti al processo di VAS, in
coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali
in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei
provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede
di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto
dei limiti generali di cui al presente decreto ed
all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la
competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente
Titolo.".
"Art. 10 (Norme per il coordinamento e la
semplificazione dei procedimenti)
1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale
fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i
progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo
Stato e che ricadono nel campo di applicazione
dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto.
Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione
di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione
integrata ambientale puo' essere rilasciata solo dopo che,
ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorita'
competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.
1-bis. - 2. (abrogati).
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di
valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto
n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo
studio preliminare ambientale o lo studio di impatto
ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G
dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione
dell'autorita' competente si estende alle finalita' di
conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure
dovra' dare atto degli esiti della valutazione di
incidenza. Le modalita' di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo
20 puo' essere condotta, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In
tal caso le modalita' di informazione del pubblico danno
specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale
di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da
piani o programmi gia' sottoposti a valutazione ambientale,
possono essere utilizzate le informazioni e le analisi
contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della
redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione,
sono tenute in considerazione la documentazione e le
conclusioni della VAS.".
"Art. 34 (Norme tecniche, organizzative e integrative)
1. - 2. (abrogati).
3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome,
ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite
di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti
dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento
della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di
cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento
della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si
dotano, attraverso adeguati processi informativi e
partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci
regionali, di una complessiva strategia di sviluppo
sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le
strategie regionali indicano insieme al contributo della
regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le
priorita', le azioni che si intendono intraprendere. In
tale ambito le regioni assicurano unitarieta' all'attivita'
di pianificazione. Le regioni promuovono l'attivita' delle
amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di
Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici
coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il
quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui
al presente decreto. Dette strategie, definite
coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso
la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni,
in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto
sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilita'
ecologica, la salvaguardia della biodiversita' ed il
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo
sviluppo delle potenzialita' individuali quali presupposti
necessari per la crescita della competitivita' e
dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le regioni e le province autonome
cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche
mediante la costituzione di apposite unita' operative,
senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a
garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni
finalizzate a:
a) determinare, nell'ottica della strategia di
sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena
integrazione della dimensione ambientale nella definizione
e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento,
valutazione, sorveglianza e controllo nei processi
decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di
esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di
valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura
della sostenibilita' dell'integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorita'
interessate e del pubblico ai processi decisionali ed
assicurare un'ampia diffusione delle informazioni
ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione
delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano
che la valutazione ambientale strategica e la valutazione
d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico
pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di
piani, programmi e progetti alla realizzazione degli
obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo
di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare
che piani, programmi e progetti riducano il flusso di
materia ed energia che attraversa il sistema economico e la
connessa produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche
avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli
indicatori strutturali comunitari o altri appositamente
scelti dall'autorita' competente.
9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter, le
modifiche agli allegati alla parte seconda del presente
decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove
necessario, e' modificato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse
modalita', possono essere introdotte modifiche all'allegato
XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure
di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e
quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e delle politiche agricole,
alimentari e forestali, si provvede al recepimento di
direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI
e XII emanate dalla Commissione europea.".
- Per il testo dell'allegato II alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 22.
- Per il testo dell'allegato III alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 22.
- Per il testo dell'allegato IV alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 22.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90
(Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio
2007, S.O.:
"Art. 9. (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e' istituita la Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale che accorpa la Commissione per la
valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi
dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale
per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai
sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, composta da sessanta commissari,
oltre il presidente e il segretario, nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, tra liberi professionisti e tra esperti
provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese
universita', Istituti scientifici e di ricerca, con
adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali,
economiche e giuridiche. Per le valutazioni di impatto
ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali
sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente
interesse regionale, la Commissione e' integrata da un
componente designato dalle regioni e dalle province
autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti. A
tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di
costituzione della Commissione, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli
altri componenti di nomina statale.
2. La Commissione e' articolata nei seguenti organi:
Presidente, Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e
Ufficio di segreteria.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati
dai proponenti, in applicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria
tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed esprime il
proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione
di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;
c) svolge le attivita' tecnico istruttorie per la
valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la
cui approvazione compete ad organi dello Stato, in
attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
ed esprime il proprio parere motivato per il successivo
inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che adotta il conseguente
provvedimento.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il
funzionamento della Commissione.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
compensi spettanti ai commissari, ai componenti nominati in
rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al
presidente e al segretario.
6. E' posto a carico dei soggetto committente il
progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere
da realizzare, che e' riassegnata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
essere riutilizzata esclusivamente per le spese della
Commissione.
7. La Commissione si avvale delle risorse versate a
norma del comma 6, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
8. La Commissione puo' operare attraverso
Sottocommissioni composte da un numero variabile di
componenti in ragione delle professionalita' necessarie.
Per le attivita' gia' di competenza della Commissione di
cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e' costituita una Sottocommissione i
cui componenti sono individuati sentito il Ministero delle
infrastrutture.".
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della legge 14 luglio 2008, n. 123,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della legge 11 agosto 2014, n. 116,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 27

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fermo il disposto di cui all'articolo 21, le attivita' di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo

Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Lorenzin, Ministro della salute

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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