Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2017 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERA 13 giugno 2017 |
Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni 2017-2019, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 13/SEZAUT/2017/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni con le modalita' e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti; Vista la nota del presidente di sezione preposto alla funzione di referto e coordinamento n. 498 del 24 maggio 2017, con la quale e' stato comunicato alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome lo schema delle linee guida con il relativo questionario al bilancio di previsione delle Regioni 2017-2019; Vista la nota n. 2785/C2FIN del 5 giugno 2017, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha fatto pervenire alcune osservazioni; Vista la nota del presidente della Corte dei conti n. 1234 del 7 giugno 2017 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna; Uditi i relatori, consiglieri Alfredo Grasselli, Francesco Uccello e Adelisa Corsetti;
Delibera: di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni 2017-2019, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 13 giugno 2017
Il presidente: De Girolamo I relatori: Grasselli - Uccello - Corsetti Depositata in segreteria il 16 giugno 2017 Il dirigente: Prozzo |
| Allegato LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI SUI BILANCI DI PREVISIONE DELLE REGIONI 2017-2019, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, COMMA 3, DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.
1. La corretta attuazione della riforma dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio disegnata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, costituisce un importante banco di prova per le attivita' di controllo che la Corte dei conti svolge sulle Regioni e Province autonome nonche' sui loro organismi ed enti strumentali. Come ha sottolineato la Corte costituzionale nella sentenza del 13 aprile 2017, n. 80, «l'armonizzazione dei bilanci pubblici e' finalizzata a realizzare l'omogeneita' dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarita' idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci». Il carattere «polifunzionale» dell'armonizzazione dei conti pubblici, messo in luce dalla Consulta, realizza una stretta compenetrazione tra i diversi ambiti di materie che concorrono all'attuazione della tutela costituzionale degli interessi finanziari, tanto che «la finanza pubblica non puo' essere coordinata se i bilanci delle amministrazioni non hanno la stessa struttura e se il percorso di programmazione e previsione non e' temporalmente armonizzato con quello dello Stato». In questa «sequenza dinamica e mutevole» della disciplina di finanza pubblica, le funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti sono dirette a «prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 della Costituzione) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari». In applicazione dei richiamati principi, le verifiche sui bilanci di previsione, che costituiscono uno degli aspetti caratterizzanti i controlli riguardanti lo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, risultano fondamentali per assicurare che il processo di programmazione finanziaria si svolga nel rispetto dei principi contabili generali e delle compatibilita' economico-patrimoniali dell'ente. A questi fini, la Sezione delle autonomie provvede, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ad aggiornare le Linee guida ed il correlato questionario per la predisposizione delle relazioni che gli Organi di revisione economico-finanziaria, istituiti presso le Regioni ai sensi dell'art. 72, decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 14, comma 1, lettera e), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, adottano sul bilancio di previsione degli esercizi 2017-2019. Le cennate Linee guida costituiscono strumento essenziale per una proficua, efficace e sinergica collaborazione tra la Corte dei conti e i predetti Organi di controllo interno, in quanto, favorendo una condivisione delle informazioni contabili ed extracontabili, sviluppano un patrimonio informativo omogeneo per i diversi ambiti gestionali oggetto di controllo (equilibri di bilancio, vincoli di finanza pubblica, vincoli e sostenibilita' dell'indebitamento, sana gestione economico-finanziaria degli enti, riflessi sul bilancio dei risultati delle partecipate e degli enti del Sistema sanitario regionale). Ad esse fanno riferimento tanto i Collegi dei revisori dei conti quanto le Sezioni regionali di controllo, per le attivita' di controllo di rispettiva competenza. Dell'importanza di questa interlocuzione privilegiata con gli Organi di revisione economico-finanziaria istituiti presso le Regioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si e' diffusamente detto nelle precedenti edizioni, alle quali, pertanto, si fa rinvio (vedasi, in proposito, la deliberazione n. 6/SEZAUT/2015/INPR). 2. Nel licenziare le presenti Linee guida, relative al bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 delle regioni e province autonome, occorre sollecitare gli Organi di revisione contabile ad un'attenta vigilanza sulla corretta osservanza dei principi sanciti dalla nuova disciplina contabile introdotta con il decreto legislativo n. 118/2011 e, in particolare, sull'applicazione del principio applicato della programmazione, in quanto dall'attendibilita', congruita' e coerenza, interna ed esterna, dei singoli documenti di programmazione dipende il grado di affidabilita' dell'intero sistema di bilancio. Massima attenzione dovra' essere rivolta anche ai due istituti centrali della riforma, il «fondo pluriennale vincolato» ed il «fondo crediti di dubbia esigibilita'», nonche' all'analisi della gestione di cassa, giacche' i principi della copertura delle spese e del buon andamento - declinati a livello costituzionale dagli articoli 81 e 97 - trovano compiuta attuazione nella misura in cui le spese programmate sono finanziate da risorse effettivamente introitabili. Altro aspetto di particolare novita' e' dato dalle nuove regole di finanza pubblica introdotte dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), la quale, sulla scia del percorso avviato dalla legge di stabilita' 2016, ha ridefinito gli equilibri di bilancio degli enti territoriali in conformita' al disposto dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (nel testo modificato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164). Al fine di garantire la verifica degli equilibri di saldo della gestione di competenza, il questionario rivolge particolare attenzione a tutti quei profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilita', possono rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'Ente. In particolare, oltre ai profili riguardanti le modalita' di copertura finanziaria e la sostenibilita' dell'indebitamento, vanno esaminati i possibili effetti concernenti le spese ultrannuali di investimento, gli accantonamenti al fondo rischi e perdite, il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio sanitario regionale ed i piani di razionalizzazione degli enti e organismi strumentali della Regione. Di questi profili si e' tenuto conto nella redazione del questionario, la cui struttura e' comunque piu' snella rispetto al passato. 3. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci regionali di previsione 2017-2019 e' strutturato in un questionario a risposta sintetica da scaricare e trasmettere compilato mediante l'applicativo Con. Te. (Contabilita' Territoriale), all'occorrenza utilizzabile anche da parte dei responsabili degli Uffici regionali. Il questionario e' composto da otto sezioni, distinte per aree tematiche, cosi' articolate: la prima sezione (Domande preliminari) contiene una ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario utili alla programmazione; la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e contabile) e' volta a intercettare la presenza di problematiche gestionali riguardanti la spesa del personale; la terza sezione (Gestione contabile) propone alcune verifiche in ordine alle coperture finanziarie finalizzate al conseguimento dell'equilibrio di bilancio; la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) e' intesa a valutare il rispetto delle norme in tema di indebitamento e a far emergere eventuali situazioni anomale e/o potenzialmente elusive della specifica disciplina; la quinta sezione (Organismi partecipati) mira a cogliere le iniziative intraprese in tema di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni, nonche' ad evidenziare l'impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti proprietari; la sesta sezione (Rispetto dei saldi di finanza pubblica) tende ad evidenziare situazioni di mancato rispetto dei vincoli o di non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato; la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e' diretta ad evidenziare la presenza di eventuali criticita' nel bilancio preventivo economico annuale consolidato, nel finanziamento del Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione; l'ottava sezione (Note) e' dedicata all'inserimento di informazioni integrative utili alla miglior comprensione delle risposte fornite ai quesiti. 4. In coerenza con la politica istituzionale tesa ad evitare richieste di dati ed elementi informativi gia' acquisiti o acquisibili da altra fonte, lo schema di relazione-questionario, oltre a non prevedere, al pari dello scorso anno, una sezione «Quadri contabili» dedicata alla raccolta dei principali dati contenuti nei documenti contabili prodotti dalla Regione/Provincia autonoma, non ripropone le tabelle sui vincoli di indebitamento e sui flussi finanziari tra le amministrazioni regionali e gli organismi partecipati, trattandosi di informazioni presenti all'interno della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP). Attraverso l'applicativo «Bilanci armonizzati» governato dal Ministero dell'economia e delle finanze, la Corte dei conti, che ha contribuito alla sua realizzazione nel comune obiettivo della costruzione di un unico sistema di acquisizione dei nuovi schemi contabili, potra' attingere le informazioni contabili necessarie per le proprie attivita' di controllo. E' noto infatti che, secondo quanto prescritto dagli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, a decorrere dall'anno 2017 i bilanci di previsione vanno inviati alla BDAP, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 3, lettere da a) a h), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro 30 giorni dall'approvazione (ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 113/2016 non e' piu' previsto, invece, l'invio delle variazioni di bilancio). Al riguardo, va evidenziato che - a partire dal bilancio di previsione 2017-2019, dal rendiconto 2016 e dal bilancio consolidato 2016 - l'art. 9, commi 1-quinquies e successivi, del decreto-legge n. 113/2016 sanziona sia il caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei citati documenti contabili, sia l'ipotesi di mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. Ove si verifichino dette eventualita', gli enti territoriali non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione (con riferimento anche ai processi di stabilizzazione in atto) fino a quando non avranno ottemperato ed e' fatto loro divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione normativa. Poiche' si tratta di sanzioni autoapplicative, l'Organo di revisione deve verificare che i divieti sopra richiamati siano rispettati fino all'avvenuto adempimento dell'obbligo di legge. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, le Regioni e le Province autonome non dovessero alimentare la BDAP nei termini previsti, le stesse, oltre a dover rispettare i divieti di cui al richiamato art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, saranno tenute ad inviare il bilancio di previsione 2017-2019 tramite il sistema Con.Te. 5. In ordine alle modalita' di compilazione e di invio della relazione-questionario sul bilancio di previsione 2017-2019, come gia' in passato, i fogli di lavoro dovranno essere trasmessi per il tramite del sistema Con.Te. (Contabilita' Territoriale). Per procedere alla compilazione della relazione-questionario occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on line, selezionare il link «Controllo e referto» e, successivamente, selezionare il sistema Fitnet per poi accedere al sistema Con.Te. Occorrera' selezionare, poi, in successione, il link «Controllo e referto» e il sistema «Con.Te», attraverso il quale, utilizzando la funzione «Invio documenti» presente nel menu' «Documenti», potranno essere trasmessi il questionario e, ove necessario, il bilancio di previsione e i relativi allegati. Il file della relazione-questionario deve essere nominato secondo i seguenti parametri: Bilancio_Previsione_Regione_Anni (esempio: Bilancio_Previsione_Molise_2017-2019). Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sara' necessario eseguire prima la registrazione sul portale «SOLE». Quindi, dopo avere effettuato la registrazione per il profilo di pertinenza (presidente del Collegio dei revisori - PCR; Collaboratore del Collegio dei revisori - CCR; responsabile ragioneria/Servizi finanziari della regione - RSFR; responsabile dati regione - RDR) e ottenute, via e-mail, user-id e password, sara' possibile entrare su Con. Te. Al riguardo, si sottolinea che per i citati profili RSFR e RDR l'individuazione del responsabile da parte dell'ente prescinde da una diretta corrispondenza con i profili professionali contemplati dall'assetto organizzativo dell'ente stesso. 6. In capo ai revisori dei conti presso le regioni e le province autonome e' anche l'onere di verificare la coerenza dei dati presenti in BDAP con quanto risultante dai documenti approvati dall'ente. A tal fine, potranno registrarsi nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potra' essere eseguita sia dal presidente del Collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella Home page di BDAP: http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Supporto» all'interno della Home page. Anche sul Portale «Fitnet» (Finanza Territoriale Network) della Corte dei conti sara' disponibile una sintetica guida operativa per effettuare la registrazione. 7. Le presenti Linee guida non limitano le Sezioni di controllo a svolgere, ove ne ravvisino la necessita', approfondimenti istruttori su ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse. Infatti, le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile dovranno garantire tutte le informazioni richieste secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti. Le Linee guida costituiscono supporto operativo anche per l'attivita' delle Sezioni regionali di controllo delle regioni a statuto speciale e le due province autonome, le quali, sulla base dei principi richiamati dalla sentenza n. 23/2014 della Corte costituzionale, potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili. In tale ottica, i revisori dei predetti enti potranno richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale citata nel questionario.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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