Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2017 (vai al sommario)
LEGGE 3 luglio 2017, n. 105
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 338 del codice penale

1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 338 del Codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti).
- Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad
una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica
autorita' costituita in collegio o ai suoi singoli
componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche
temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e'
punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di
un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a
causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che
esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita',
qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto
l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.».
 
Art. 2

Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 380 del Codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti previsto dall'art. 338 del codice penale;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-quinquies del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'art. 603-bis, secondo
comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'art. 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'art. 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste
dall'art. 625 , primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e
5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra,
in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del
codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al
comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956,
n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi
previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952,
n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572 e
dall'art. 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti dall'art.
497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale
previsto dall'art. 589-bis, secondo e terzo comma, del
codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.».
 
Art. 3

Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale

1. Dopo l'articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla meta' se la condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».
 
Art. 4

Modifica all'articolo 393-bis del codice penale

1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: «338, 339,» e' inserita la seguente: «339-bis,».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 393-bis del Codice
penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 393-bis (Causa di non punibilita'). - Non si
applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338,
339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il
pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto
negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i
limiti delle sue attribuzioni.».
 
Art. 5
Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 90 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 90 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83). -
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il
regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce
il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo
alteri il risultato della votazione, e' punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire
600.000 a lire 4.000.000.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla
stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di
violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle
competizioni elettorali previste dal presente testo unico.
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le
schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle
operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno
degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a
sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa
scientemente uso degli atti falsificati, alterati o
sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del
fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene
all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due
a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e
IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale
aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di
liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente,
in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e'
punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.».
 
Art. 6
Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli
amministratori locali

1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;
b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;
c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalita', con particolare riferimento verso le giovani generazioni.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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