Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2017 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 14 giugno 2017
Modificazione ed integrazione della delibera dell' 8 marzo 2017, n. 241, "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 97/2016.", relativamente all'«Assemblea dei Sindaci» e al «Consiglio provinciale». (Delibera n. 641).


IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e in particolare la previsione contenuta all'art. 1, comma 69 che dispone che «Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia»;
Considerato che l'art. 1, comma 56 della citata legge prevede che «L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia»;
Tenuto conto che, come chiarito nella determinazione ANAC 241/2017, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonche' i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali), fermo restando l'obbligo per detti soggetti di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lettera da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1;

Delibera:

Di apportare alla determinazione ANAC n. 241/2017 «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016» le modifiche e le integrazioni di seguito specificate:
i) al terzo capoverso del paragrafo 2.1. Titolari di incarichi politici (pag. 5), sostituire le parole «all'Assemblea dei Sindaci» e «dell'Assemblea dei sindaci» rispettivamente con «al Consiglio provinciale» e «il Consiglio provinciale»;
ii) aggiungere alla fine del terzo capoverso del paragrafo 2.1. Titolari di incarichi politici (pag. 5) la frase «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto componenti ex lege dell'Assemblea dei Sindaci, non sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 33/2013».
Tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni sopra indicate, il paragrafo 2.1 della delibera 241/2017 e' cosi' riformulato:
2.1. Titolari di incarichi politici
La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 14 e' prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti dalle lettera da a) ad f) del medesimo comma. Risultano ora destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e locale.
L'attuale formulazione della norma consente di superare definitivamente i dubbi prospettati con riferimento al testo previgente circa l'applicabilita' delle disposizioni ai titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori, ora chiaramente ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14.
Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, il consiglio, la giunta; nelle citta' metropolitane il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e comunita' montane il presidente, il consiglio, la giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea. I componenti di detti organi dunque sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati per la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. Si precisa che, al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali enti di secondo livello, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell'art. 14 relativi al Consiglio provinciale mediante collegamento che dalla sezione «Amministrazione trasparente» della provincia conduce ai siti istituzionali dei comuni dove detti dati sono pubblicati. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni, le province si attivano autonomamente e segnalano ai comuni gli inadempienti riscontrati. Per i sindaci componenti il Consiglio provinciale, eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, e' richiesta la pubblicazione dei dati ex novo da parte della provincia.
Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto componenti ex lege dell'Assemblea dei Sindaci, non sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 33/2013.
Non rileva, ai fini dell'attuazione degli obblighi cui i titolari di incarichi politici sono tenuti, che la carica sia attribuita a titolo gratuito come nel caso, ad esempio, delle citta' metropolitane e delle province. Stante il chiaro disposto normativo, la deroga contemplata nel comma 1-bis dell'art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non puo' essere estesa anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica.
Casi particolari
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Con riferimento all'individuazione dei comuni cui si applica l'art. 14, comma 1, lettera f), l'Autorita' nella delibera n. 144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Cio' in considerazione dell'espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, prevista dall'art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall'art. 14.
Occorre al riguardo evidenziare che, tra le modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016, assume anche rilievo la disposizione dell'art. 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 33/2013 che consente ad ANAC di semplificare l'attuazione del decreto trasparenza, tra l'altro, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come precisato dall'Autorita' nell'approfondimento del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016).
Pertanto, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l'Autorita' ritiene di mantenere ferma l'interpretazione gia' fornita con la delibera 144/2014. Quindi, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonche' i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lettera da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1 anche in questi comuni.
Commissari straordinari
Gli enti territoriali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 anche per i commissari straordinari ogniqualvolta il decreto di scioglimento attribuisca loro i poteri del sindaco e/o della giunta e del consiglio in quanto, pur preposti all'ordinaria amministrazione, detti commissari operano con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell'ente locale. Tenuto conto dello scopo della norma, volto a rendere trasparenti i dati di coloro che hanno responsabilita' politica nella comunita' territoriale, la medesima disposizione non e', invece, applicabile ai commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti.
Circoscrizioni di decentramento comunale
Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 267/2000 sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013. Nell'ambito delle circoscrizioni sono organi di indirizzo politico il presidente e i consiglieri di circoscrizione.
Roma, 14 giugno 2017

Il Presidente: Cantone
Depositata presso la segreteria del Consiglio il 20 giugno 2017. Il segretario: Esposito
 
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