Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2017 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina VI.REL».


Estratto determina n. 1220/2017 del 26 giugno 2017

Medicinale: RASAGILINA VI.REL
Titolare AIC: VI.REL Pharma S.a.s. di Carletto Lorella e C., Corso Vinzaglio 12-bis - 10121 Torino (TO)
Confezione:
«1 mg compressa» 28 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044059018 (in base 10) 1B0LDB (in base 32)
Forma farmaceutica: compressa.
Validita' prodotto integro: 1 anno
Composizione: ogni compressa contiene:
Principio attivo: 1 mg di rasagilina (corrispondente a 1.44 di rasagilina tartrato).
Eccipienti:
trealosio diidrato
amido pregelatinizzato
silice colloidale anidra
acido citrico anidro
talco
acido stearico
cellulosa microcristallina
croscarmellosa sodica
Produttore/i del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione)
Produzione del principio attivo:
dott. Reddy's Laboratories Limited -Chemical Technical Operations - Unit-VI, APIIC Industrial Estate, Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Srikakulam District - 532409 Andhra Pradesh (India)
Prodotto finito:
Produttore/i del prodotto finito (con indicazione fasi della produzione):
J. Uriach y Compania S.A. Av. Cami Reial 51-57, Poligono Industrial Riera de Caldes - 08184 Palau-Solita i Plegamans, Barcelona (Spain)
Produzione completa: (Produzione + confezionamento primario e secondario + controllo di qualita' + rilascio dei lotti)
Indicazioni terapeutiche: Rasagilina VI.REL e' indicato nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione:
«1 mg compressa» 28 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044059018 (in base 10) 1B0LDB (in base 32)
Classe di rimborsabilita': A
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 40,04
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 75,10
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Rasagilina VI.REL e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalita' di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RASAGILINA VI.REL e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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