Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 |
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015; Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione; Visto il regolamento (UE) n. 568/2014 del 18 febbraio 2014, che reca modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994; Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza; Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Visto l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la direttiva 9 settembre 2015, n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione); Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, recante Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, e successive modificazioni, riguardante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A); Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2012, recante aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 26 novembre 2012, n. 267, recante regolamento riguardante i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita'
1. Il presente decreto disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. 2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: "Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". - Il testo dell'art. 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: "Art. 9. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente art. il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'art. 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'art. 55 del regolamento (UE) n. 305/2011; b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attivita' delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformita' e il controllo dell'attivita' di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo; c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo; d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonche' determinazione delle modalita' di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo art. 10; e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorita' notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011; f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'art. 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99; g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attivita' connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'art. 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'art. 32, comma 1, lettera d), e dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attivita' rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacita' di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualita' e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011; i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1; l) salvaguardia della possibilita' di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e gia' disciplinate mediante regolamenti. 3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi. 5. Dall'attuazione del presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente art. con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". - Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 aprile 2011, n. L 88. - Il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - Il regolamento delegato (UE) n.157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 febbraio 2014, n. L 52. - Il regolamento (UE) n. 568/2014 del 18 febbraio 2014, che reca modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 157. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. - La legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O. - Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., cosi' recita: "Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente art. con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.". Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: "Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.". - La direttiva 9 settembre 2015, n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241. La raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499 (Norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1998, n. 21. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 (Norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. - Il decreto del Ministro della attivita' produttive 9 maggio 2003, n.156 (Criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2003, n. 152. - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267 (Regolamento riguardante i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Note all'art. 1: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO B (di cui all'articolo 10)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA NON BASATA SU UN CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO C (di cui agli articoli 12 e 13)
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA NON BASATA SU UN CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO
1. PRIMA AUTORIZZAZIONE
1.1. Pervenuta l'istanza, le Amministrazioni competenti in relazione ai requisiti di base dell'opera indicati nell'istanza stessa, si coordinano, definiscono l'Amministrazione referente ed indicano il nominativo del proprio rappresentante, che entrera' a far parte del Gruppo di Valutazione (nel seguito: "GV"). Il rappresentante dell'amministrazione referente e' il Responsabile del Gruppo di Valutazione (nel seguito: "RGV") e Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. L'Amministrazione referente comunica all'organismo l'avvio del procedimento 1.2. Il GV, verificata la completezza formale dell'istanza in relazione a quanto indicato al punto 1 dell'Allegato B, procede all'istruttoria mediante: a) esame e valutazione della documentazione prodotta; b) esame e valutazione delle risultanze di ispezioni presso le strutture dell'organismo richiedente l'abilitazione, nonche' presso le strutture di eventuali subappaltatori ritenuti critici e, ove necessario, presso eventuali filiali estere. L'amministrazione referente comunica all'organismo l'esito dell'esame documentale. 1.3. Ove il GV ravvisi la necessita' di effettuare ispezioni di cui alla lettera b), esse sono eseguite da uno o piu' ispettori designati nell'ambito del GV stesso o del personale delle Amministrazioni competenti. In tal caso viene comunicato all'Organismo, con almeno 5 giorni di anticipo, il programma della visita ispettiva ed i nominativi degli ispettori incaricati. Nell'espletamento delle attivita' istruttorie, ciascun componente del GV puo' avvalersi della collaborazione di esperti tecnici della propria amministrazione. 1.4. L'istruttoria del GV si conclude entro centoventi giorni con una relazione finale, con allegate le evidenze delle valutazioni effettuate; in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni, il termine e' sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti. 1.5. Il comitato di cui all'articolo 3 esamina le risultanze delle istruttorie svolte dai GV e delibera sul rilascio delle autorizzazioni. Queste ultime sono adottate nel rispetto ed ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento. Per ciascuna delibera e' redatto un verbale; il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle Amministrazioni competenti e' verbalizzato e congruamente motivato. 1.6. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria, con decreto dirigenziale congiunto delle Amministrazioni competenti per l'istruttoria, adottato su proposta dell'Amministrazione referente, ed e' pubblicata nel sito istituzionale delle Amministrazioni competenti; l'eventuale provvedimento di diniego e' comunicato al richiedente.
2. ESTENSIONE DI AUTORIZZAZIONE
2.1. Si applicano i punti 1.1, 1.5 ed 1.6. 2.2. L'istruttoria e' limitata all'esame dei soli aspetti non gia' trattati in precedenti istruttorie concluse con esito positivo e non necessita, di norma, di attivita' ispettive o audit. E' fatta salva la facolta' di effettuare sopralluoghi o audit supplementari qualora se ne ravvisi la necessita' sulla base delle valutazioni effettuate. 2.3. L'istruttoria del GV si conclude entro sessanta giorni con una relazione finale, con allegate le evidenze delle valutazioni effettuate; in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni, il termine e' sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.
3. ULTERIORE AUTORIZZAZIONE
3.1. Si applicano i punti 1.1, 1.5 ed 1.6. 3.2. L'istruttoria e' limitata all'esame dei soli aspetti non gia' trattati in precedenti istruttorie concluse con esito positivo. E' fatta salva la facolta' di effettuare sopralluoghi o audit supplementari qualora se ne ravvisi la necessita' sulla base delle valutazioni effettuate. 3.3. L'istruttoria del GV si conclude entro novanta giorni con una relazione finale, con allegate le evidenze delle valutazioni effettuate; in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni, il termine e' sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.
4. RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE
All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri, termini e procedure previsti per l'autorizzazione ed indicati al punto 1, tenendo altresi' conto dell'attivita' svolta dall'organismo nel precedente periodo di autorizzazione.
5. VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI VALUTATI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA
5.1. L'organismo notificato acquisisce il nulla-osta preventivo delle Amministrazioni competenti nei casi di: a) nomina di un nuovo Direttore Tecnico o di nuovi incaricati come responsabili (o sostituti) della firma di certificati o di rapporti di valutazione; b) trasferimento di sede; c) modifiche significative del Sistema di gestione della Qualita' e dei documenti utilizzati nella valutazione e verifica della costanza della prestazione; d) sostituzione di attrezzature di prova. In tali casi, l'Organismo notificato trasmette l'aggiornamento della pertinente documentazione. L'istruttoria per il rilascio del nulla-osta si conclude entro sessanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente ha ricevuto l'istanza, fatta salva la possibilita' di sospensione dei termini in caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni. Qualora l'Amministrazione non si pronunci entro il termine su indicato, l'istanza si intende accolta. 5.2. Ciascun organismo notificato fornisce inoltre comunicazione alle Amministrazioni competenti in caso di: a) nomina di un nuovo responsabile legale; b) rinnovo della polizza di assicurazione di responsabilita' civile; c) aggiornamento del tariffario; d) variazione del personale tecnico; e) ricorso a nuove filiali o subappaltatori.
6. AGGIORNAMENTO DI NOTIFICA
6.1. Si applica il punto 1.1. 6.2. L'istruttoria e' limitata all'esame dei soli aspetti inerenti gli accorgimenti procedurali adottati dagli organismi in relazione agli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche per le quali sono gia' autorizzati e notificati e non necessita, di norma, di attivita' ispettive o audit. E' fatta salva la facolta' di effettuare sopralluoghi o audit supplementari qualora se ne ravvisi la necessita' sulla base delle valutazioni effettuate. 6.3. Nel caso in cui l'istruttoria accerti che gli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche non siano tali da ricadere in uno dei precedenti casi di «ulteriore autorizzazione» o «estensione di autorizzazione», e se non dovessero emergere osservazioni, richieste e/o prescrizioni, da comunicarsi comunque entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione si intende accolta e, sulla base del relativo Rapporto del GV trasmesso dall'Amministrazione referente, l'Autorita' notificante provvedera' ad aggiornare, sul sistema NANDO, la situazione dell'Organismo con riferimento alle norme revisionate. 6.4. Nel caso in cui l'istruttoria accerti che gli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche siano tali da ricadere in uno dei precedenti casi di «ulteriore autorizzazione» o «estensione di autorizzazione», l'Amministrazione referente ne da' comunicazione al richiedente, entro trenta giorni, e si avviera' la pertinente istruttoria di estensione o ulteriore autorizzazione. |
| ALLEGATO D (di cui agli articoli 9, 11 e 12)
REQUISITI INERENTI GLI ORGANISMI NOTIFICATI E LA LORO ATTIVITA'
1. Requisiti degli Organismi Notificati
a) Esperienza, almeno biennale, nell'ambito delle valutazioni e verifiche sui prodotti da costruzione, maturata anche in ambito volontario; b) applicazione di regole e procedure che garantiscano l'indipendenza e l'imparzialita' dell'organismo nonche' la competenza e l'affidabilita' nello svolgimento delle attivita' previste nell'Allegato V del Regolamento; c) utilizzo di locali: 1) in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e di igiene e sicurezza del lavoro; 2) mantenuti in maniera adeguata a soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita'; 3) dotati, nel caso dei laboratori, di attrezzature e spazi idonei a permettere lo svolgimento dell'attivita' di prova nonche' a movimentare e conservare i campioni; d) sottoscrizione di una polizza assicurativa per la responsabilita' civile connessa all'attivita' di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Il massimale minimo assicurato deve essere pari a 3.500.000 euro e la polizza deve rimanere valida per tutta la durata della notifica. Tale requisito puo' essere anche soddisfatto alla positiva conclusione dell'istruttoria, prima del rilascio del decreto di autorizzazione; e) organico minimo costituito almeno da: 1) un direttore tecnico, in possesso di laurea magistrale, ovvero quinquennale, in ingegneria o in discipline tecnico-scientifiche o equipollente, dotato di specifiche competenze professionale e di esperienza post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione almeno quinquennale; 2) due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecnico-scientifiche o equipollente; 3) sei addetti, di cui almeno due con profilo tecnico-scientifico; del personale laureato sopraindicato, almeno 2 unita' sono regolate da un rapporto di lavoro dipendente di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione; f) Organigramma del personale dell'Organismo che preveda la figura di un responsabile della qualita'; g) il Direttore tecnico non collabora con altri Organismi che svolgono le medesime attivita', oggetto di notifica, di cui al presente decreto.
2. Fascicolo tecnico
2.1 Per ciascuna valutazione e verifica della costanza di prestazione effettuata, e' costituito un fascicolo tecnico, conservato per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per almeno dieci anni dalla relativa data di risoluzione. 2.2 Il fascicolo tecnico contiene almeno i seguenti documenti, conservati in originale o in copia conforme e muniti di data certa: a) domanda del servizio (corredata della documentazione tecnica del prodotto e da eventuali estremi del campionamento); b) contratto; c) designazione dei servizi interni coinvolti incluso l'eventuale ricorso a subappaltatori e filiali; d) documenti attestanti l'attivita' di valutazione e verifica svolta: d.1) Ai fini della determinazione del prodotto-tipo: 1) prove di tipo (rapporto di prova/estensione dei risultati di prova/classificazione e verbale di campionamento); 2) calcoli di tipo; 3) valori desunti da tabelle; 4) documentazione descrittiva del prodotto. d.2) Ai fini dell'ispezione iniziale, della sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica: 1) rapporto di ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del suo controllo di produzione, con la documentazione acquisita e le liste di controllo utilizzate; 2) rapporti di sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica, con la documentazione acquisita e le liste di controllo utilizzate. e) verbali relativi alla decisione di rilascio, sospensione e revoca dei certificati; f) certificato di costanza della prestazione del prodotto (sistema 1 o 1+) o del controllo di produzione in fabbrica (sistema 2+); g) reclami e relative azioni correttive. 2.3 E' facolta' dell'organismo costituire e conservare il fascicolo tecnico con modalita' digitale, a condizione di adottare procedure analoghe a quelle previste nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" che siano cioe' tali da garantire la certezza circa l'autenticita' dei documenti informatici e dei soggetti responsabili della loro redazione nonche' l'adeguatezza delle modalita' di gestione e conservazione. 2.4 Nel caso di organismi notificati operanti in piu' sedi, e' possibile avvalersi della possibilita' di creare archivi cartacei o elettronici anche nelle sedi periferiche, purche' sia garantita comunque la disponibilita' nella sede centrale (o in altra sede autorizzata) dell'archivio completo dei fascicoli tecnici, a disposizione per le attivita' di vigilanza dei soggetti competenti
3. Pianificazione e svolgimento delle attivita' e salvaguardia
3.1 La pianificazione e lo svolgimento delle attivita' avviene nel rispetto dei requisiti di imparzialita' e trasparenza. La registrazione delle pratiche e la gestione delle attivita' tecniche di certificazione o prova viene assicurata a livello centrale, coordinando le attivita' svolte nella sede centrale con quelle di eventuali filiali. 3.2 Gli Organismi Notificati adottano, con particolare riferimento al Regolamento, un Meccanismo di salvaguardia dell'imparzialita'. Le Amministrazioni competenti partecipano all'attivita' dei relativi comitati con non piu' di un rappresentante designato dalle Amministrazioni stesse. I compensi per le attivita' di detti rappresentanti sono a carico degli Organismi.
4. Sistema di identificazione dei campioni di prova
4.1 La manipolazione dei campioni sottoposti a prova avviene con l'attuazione di un sistema di identificazione degli stessi, sia per mezzo di documenti, sia per mezzo di marcatura, ove possibile indelebile, che permetta di evitare confusioni sull'identita' dei campioni. 4.2 Il sistema di cui al punto 4.1 garantisce che i campioni possano essere preferibilmente manipolati in modo anonimo: in tal caso debbono essere adottate le opportune intese con l'operatore economico e le precauzioni necessarie per assicurare che nelle fasi di prelievo, ricezione in laboratorio, preparazione dei campioni, l'operatore addetto all'esecuzione della prova non sia a conoscenza dei dati del richiedente.
5. Certificati e rapporti di prova, estensione dei risultati di prova, classificazione
5.1 I risultati dell'attivita' degli organismi notificati formano oggetto di un certificato ovvero di un rapporto di prova, estensione dei risultati di prova, classificazione. 5.2 Per ciascun tipo di certificato ovvero di rapporto di prova rilasciato e' adottato uno specifico formato, anche tenuto conto dei documenti eventualmente elaborati dal Coordinamento degli Organismi Notificati di cui all'articolo 55 del Regolamento. 5.3 Dopo l'emissione del certificato ovvero del rapporto, allo stesso non possono essere apportate correzioni o aggiunte se non per mezzo di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal quale risulta espressamente la modifica e la correzione. 5.4 La sospensione, il ritiro o la limitazione di un certificato o di un rapporto, adottati nel rispetto dell'Articolo 52 del Regolamento, e' motivata. Detti provvedimenti sono comunicati immediatamente agli interessati e alle Amministrazioni competenti ed all'Autorita' notificante in adempimento a quanto previsto dall'art 53 del Regolamento. 5.5 Gli organismi notificati redigono e tengono costantemente aggiornato un elenco dei certificati e dei apporti emessi, secondo il modello proposto al successivo punto 7, da rendere pubblico ed agevolmente consultabile anche sul proprio sito internet. 5.6 I certificati sono emessi con riferimento alla versione piu' recente della pertinente norma armonizzata (hEN) citata nelle Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero della valutazione tecnica europea (ETA), applicabile alla data di emissione del certificato. 5.7. Qualora la Commissione europea o un organismo di valutazione tecnica abbiano disposto il ritiro, con eventuale sostituzione, di una hEN o di un ETA, i corrispondenti certificati sono ritirati ed eventualmente sostituiti all'esito delle verifiche e valutazioni necessarie. 5.8. Nel caso di errata corrige o emendamenti ad una hEN ovvero ETA, ciascun organismo: a) esamina l'impatto dei cambiamenti sulla validita' di tutti i certificati in corso di validita'; b) effettua le valutazioni eventualmente necessarie; c) procede alla revisione dei certificati entro il termine del periodo di coesistenza o alla data di applicabilita' dell'emendamento. 5.9. E' ammessa la firma digitale delle certificazioni ovvero dei rapporti di prova, estensione dei risultati di prova, classificazione. In tal caso si applica il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, riportante il codice dell'Amministrazione Digitale. In tal caso i documenti sono firmati digitalmente, con l'utilizzo anche della marca temporale, ed emessi e conservati in formato pdf/A. La versione originale del documento e' quella digitale, firmata digitalmente, e viene trasmessa al richiedente tramite PEC.
6. Filiali e subappalto
6.1 Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento, l'utilizzo di filiali ed il subappalto di attivita' specifiche connesse a compiti di terza parte e' regolato per mezzo di atto scritto e comunicato alle Amministrazioni competenti. In ogni caso sono vietati: a) il subappalto o l'utilizzo di filiali per l'esecuzione di tutte le attivita' relative ad un incarico; b) il subappalto o l'utilizzo di filiali per l'esecuzione delle attivita' di decisione necessarie ai fini del rilascio di una certificazione del prodotto ovvero del controllo della produzione in fabbrica. 6.2. Per quanto riguarda l'operativita' di unita' locali o filiali, un parziale decentramento deve essere limitato alle attivita' preliminari alla valutazione quali la formulazione di offerte economiche, sulla base di documenti di riferimento stabiliti dalla sede centrale dell'organismo notificato. Qualora sia previsto lo svolgimento in unita' locali di compiti tecnici ai fini della valutazione e verifica della costanza della prestazione, dette strutture ed il relativo personale sono oggetto di esame ed ispezione al pari della sede centrale dell'organismo e sono citate nel decreto di autorizzazione e nell'eventuale certificato di accreditamento. 6.3 Nel caso di personale operante stabilmente in paesi esteri (anche non appartenenti all'Unione Europea), incaricato di svolgere funzioni ispettive per conto di organismi notificati, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 45 del Regolamento, l'organismo interessato produce in fase di notifica o successivamente richiedendo una modifica della stessa, un atto d'impegno, sottoscritto dal Direttore tecnico, dal Responsabile della qualita' e dal legale rappresentante dell'Organismo, a far si che detto personale: a) sia impiegato esclusivamente in attivita' di ispezione, con esclusione di tutte quelle preliminari o successive previste dall'iter di valutazione, che resteranno di esclusiva competenza dell'Organismo notificato; b) sostenga un corso iniziale di addestramento, tenuto da personale operante stabilmente nella sede nazionale dell'organismo notificato, e teso ad assicurare la conoscenza del Regolamento, del presente decreto, delle norme armonizzate di prodotto e delle liste di controllo/procedure operative/istruzioni/modulistica di riferimento per la specifica attivita' ispettiva da svolgere. La documentazione di riferimento per l'attivita' ispettiva dovra' essere tradotta in una lingua conosciuta dall'ispettore; c) sia qualificato come ispettore solo dopo un affiancamento iniziale effettuato in qualita' di osservatore con un ispettore operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo, da ripetersi successivamente con cadenza almeno biennale; d) sia coinvolto obbligatoriamente nelle periodiche attivita' di aggiornamento e formazione continua, tenute da personale operante stabilmente nella sede nazionale dell'organismo notificato, secondo le cadenze temporali stabilite nei documenti del sistema di qualita' e comunque almeno ogni due anni. 7. Modello del registro dei prodotti certificati ovvero provati/classificati
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Organismo unico nazionale di accreditamento, l'organismo designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; b) accreditamento, attestazione da parte dell'Organismo unico nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione soddisfa quanto stabilito dall'articolo 43 e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46, del regolamento (UE) n. 305/2011, anche sulla base del rispetto di criteri stabiliti da norme armonizzate o parti di esse secondo quanto indicato nell'articolo 44 del predetto regolamento, nonche' rispetta le ulteriori prescrizioni contenute nelle pertinenti parti del presente decreto; c) schema di accreditamento, insieme di regole e procedure definite che disciplinano le attivita' svolte dall'Organismo unico nazionale di accreditamento per la concessione, l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attivita' coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento; d) certificato di accreditamento, documento attestante l'accreditamento di un organismo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di prodotti da costruzione, di cui alla lettera b); e) prima autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo che intende essere notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; f) ulteriore autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo, gia' autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche, attivita' o requisiti base delle opere per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature differenti da quelle per cui esso e' stato gia' autorizzato; g) estensione di autorizzazione, autorizzazione rilasciata ad un organismo, gia' autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche per le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature analoghe o affini a quelle per cui esso e' stato gia' autorizzato; h) aggiornamento di notifica, aggiornamento di una o piu' notifiche di un organismo, gia' autorizzato e notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, che intenda essere notificato per specifiche tecniche che siano state aggiornate o revisionate successivamente alla notifica gia' effettuata per l'organismo, per le quali gli aggiornamenti o revisioni delle specifiche tecniche non siano tali da ricadere in uno dei casi di cui alle lettere f) o g); i) materiali e prodotti per uso strutturale, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 «Resistenza meccanica e stabilita'», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011; l) materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011; m) Amministrazioni competenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n. 1, di cui alla lettera i), il Ministero dell'interno per il requisito di base delle opere n. 2, di cui alla lettera l) e il Ministero dello sviluppo economico per i requisiti di base delle opere numeri 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011; n) organismi notificati, organismi autorizzati dalle Amministrazioni competenti a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 ed a tal fine notificati ai sensi del Capo VII dello stesso regolamento; o) operatori economici, i soggetti indicati all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 305/2011; p) valutazione tecnica europea, la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea. 2. Si applicano, altresi', le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 305/2011.
Note all'art. 2: Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3 Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione
1. E' costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di seguito Comitato, composto dai rappresentanti di cui all'articolo 26 e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato. 2. Il Comitato di cui al comma 1 e' altresi' composto dai seguenti rappresentanti designati dalle Amministrazioni competenti: a) fino a un massimo di tre, per il rilascio degli ETA e per la partecipazione all'Organismo italiano di valutazione tecnica, ITAB, di cui all'articolo 7; b) fino a un massimo di tre, per la valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi notificati, di cui all'articolo 8; c) fino a un massimo di tre, per la vigilanza sul mercato e nei cantieri sui prodotti da costruzione, di cui all'articolo 17. 3. Nel caso in cui vengano trattati argomenti o questioni inerenti prodotti per i quali risulti rilevante il requisito dell'uso sostenibile delle risorse naturali, e' prevista, con funzione consultiva, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al Comitato possono essere altresi' invitati, con funzioni consultive in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, dell'Organismo italiano di valutazione tecnica di cui all'articolo 7, degli Enti nazionali di normazione, dell'Organismo di accreditamento, delle associazioni di categoria rappresentative del settore delle costruzioni e degli organismi notificati. 4. Il Comitato si insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e approva, entro tre mesi dal suo insediamento, il regolamento di funzionamento. 5. Il Comitato svolge compiti di coordinamento delle attivita' delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l'uniformita' ed il controllo dell'attivita' di certificazione e prova degli organismi notificati. Il Comitato effettua, altresi', il monitoraggio dell'implementazione del presente decreto. 6. Il Comitato si riunisce non meno di due volte l'anno e, in ogni caso, prima di ogni riunione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011. 7. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Note all'art. 3: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4 Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione
1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, il punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, gia' istituito in attuazione del regolamento (UE) n.764/2008. Il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione si avvale della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio.
Note all'art. 4: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.764/2008 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5 Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione
1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall'articolo 5 del regolamento stesso, una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento. 2. Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate secondo i sistemi previsti nell'Allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014. Nel caso dei sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 1+, 1, 2+ e 3, di cui all'Allegato V del citato regolamento, la dichiarazione di prestazione si basa sui certificati o rapporti di prova rilasciati dai pertinenti Organismi notificati. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo primo, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 305/2011, il soggetto incaricato della sicurezza dell'esecuzione delle opere da costruzione e' individuato nella figura del direttore dei lavori, ove designato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ovvero del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo primo, lettera c), del regolamento (UE) n. 305/2011, le opere da costruzione formalmente protette sono quelle soggette a tutela ed individuate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 5. L'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione e' soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139. 6. Per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011 e' possibile derogare, con le modalita' di cui al medesimo articolo 5, dall'obbligo di redazione della dichiarazione di prestazione, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
Note all'art. 5: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del regolamento delegato (UE) n. 568/2014 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 52 (L).(Tipo di strutture e norme tecniche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) . - 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono: a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. 2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. 3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.". Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 15. (Norme tecniche di prevenzione incendi). - (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano: a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili. 2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle attivita' interessate.". |
| Art. 6 Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza
1. E' responsabilita' del fabbricante individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 305/2011, in relazione all'uso previsto del prodotto. 2. Le Amministrazioni competenti, mediante decreto interministeriale, notificato ai sensi della direttiva n. 2015/1535, possono elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011. 3. Qualora la dichiarazione di prestazione venga fornita su supporto elettronico oppure messa a disposizione su un sito web nei modi previsti dal regolamento delegato (UE) n. 157/2014, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, si adottano le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 4. Per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto da costruzione, la dichiarazione di prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 11, paragrafo 6, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 sono fornite in lingua italiana. 5. Ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 305/2011, il fabbricante allega alla dichiarazione di prestazione idonea documentazione attestante la qualita' di microimpresa secondo la definizione riportata nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.
Note all'art. 6: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2015/1535 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi della raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7 Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea, ETA, e' istituito un Organismo di coordinamento, denominato Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, di seguito ITAB, costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche. 2. L'ITAB e' designato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011 quale organismo di valutazione tecnica per tutte le aree di prodotto previste dal medesimo regolamento ed entra a far parte dell'organizzazione europea degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 31 del regolamento stesso. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabilite le modalita' di funzionamento dell'ITAB. 4. Ai componenti dell'ITAB non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione dei costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 7: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8 Autorizzazione e notifica
1. Ai fini di quanto previsto al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011, le Amministrazioni competenti, con riferimento ai requisiti base per le opere di competenza, rilasciano i decreti di autorizzazione, di durata massima quadriennale, ai fini della successiva notifica. 2. Ai fini della autorizzazione e della notifica degli organismi, si applica la procedura basata sul certificato di accreditamento, di cui all'articolo 11. Si applica la procedura non basata sul certificato di accreditamento, di cui all'articolo 12, nel solo caso di mancanza di convenzione regolante le attivita' di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3. 3. La notifica ha la stessa scadenza temporale dei decreti di autorizzazione su cui si basa. 4. L'autorita' notificante di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 e' il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti, fornisce alla Commissione europea l'informazione sulle procedure nazionali adottate per la valutazione e la notifica degli organismi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento stesso.
Note all'art. 8: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 9 Requisiti ed obblighi degli organismi notificati
1. Possono essere organismi notificati, le societa' di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto di quanto stabilito al Capo VII, ed in particolare, all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 305/2011. I requisiti per gli organismi notificati e per la loro attivita' sono previsti all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La funzionalita' dell'organismo notificato deve essere assicurata da personale qualificato in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed alle attivita' per le quali e' autorizzato. 3. Fra il personale dell'organismo e' individuato il direttore tecnico che ha il compito di sovrintendere all'attivita' tecnica dell'organismo, di adottare le procedure operative, di vigilare sul rispetto delle procedure tecniche. 4. Gli organismi notificati partecipano alle pertinenti attivita' di normalizzazione e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, e garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato e partecipi alle attivita' dei corrispondenti coordinamenti nazionali, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 5. Nell'ipotesi in cui gli organismi notificati siano enti pubblici, e' esclusa la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Note all'art. 9: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10 Domanda di autorizzazione e notifica
1. I soggetti che intendono svolgere le attivita' di organismo notificato presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza contenente le informazioni indicate all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 305/2011, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. Qualora l'istanza riguardi prodotti per i quali risultino anche i requisiti base per le opere n. 1 o 2, l'istanza ed i relativi allegati sono anche presentati, rispettivamente, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e al Ministero dell'interno. 2. Qualora si applichi la procedura di notifica di cui all'articolo 11, nella domanda sono anche indicati gli estremi di uno o piu' certificati di accreditamento che attestano la competenza a svolgere le attivita' per cui e' richiesta la notifica. 3. Qualora si applichi la procedura di notifica di cui all'articolo 12, la domanda e' corredata dalla documentazione indicata nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, fornita in formato elettronico non modificabile (*.PDF/A).
Note all'art. 10: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 11 Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, e' adottata sulla base di specifico certificato di accreditamento emesso dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, che opera ai sensi delle norme di attuazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'accreditamento attesta che l'organismo soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 43, e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 305/2011 nonche' quelli di cui all'articolo 9 e all'allegato D. 2. I decreti di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1 hanno scadenza pari a quella del corrispondente accreditamento, in essi esplicitamente citato. 3. Ai fini del rilascio del certificato di accreditamento, i rapporti tra le Amministrazioni competenti e l'Organismo unico nazionale di accreditamento sono regolati con apposita convenzione, pubblicata sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni competenti. 4. Le Amministrazioni competenti effettuano attivita' di monitoraggio e di vigilanza sul processo di accreditamento.
Note all'art. 11: Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12 Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, non basata su un certificato di accreditamento, effettuata nel solo caso di mancanza di convenzione di cui all'articolo 11, comma 3, e' soggetta ad istruttoria da parte delle Amministrazioni competenti volta a verificare il rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 43 e, ove applicabili, dagli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 305/2011, nonche' quelli di cui all'articolo 9 e all'allegato D. L'istruttoria delle Amministrazioni competenti si conclude con il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, di durata massima quadriennale, oppure con il suo diniego. 2. Le modalita' di svolgimento dell'istruttoria ed i termini del procedimento di autorizzazione ai fini della notifica sono riportati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza dell'autorizzazione cui si riferiscono. 3. Nel periodo di validita' temporale dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti assicurano lo svolgimento di attivita' di sorveglianza periodica sugli Organismi notificati.
Note all'art. 12: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13 Rinnovo dell'autorizzazione e notifica
1. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione e' presentata dall'organismo interessato alle Amministrazioni competenti, con il modello di cui all'allegato A. 2. Nel caso di notifica basata sull'accreditamento, ai sensi dell'articolo 11, l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno due mesi prima della scadenza. 3. Nel caso di notifica non basata sull'accreditamento, ai sensi dell'articolo 12, l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza; si applicano i criteri, termini e procedure previsti nell'allegato C. 4. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione si applicano le corrispondenti procedure di cui agli articoli 11 e 12. |
| Art. 14 Relazione annuale
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi notificati trasmettono a ciascuna delle Amministrazioni competenti una relazione sintetica con indicazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente nel settore dei prodotti da costruzione. 2. Nella relazione devono essere almeno specificati: a) il numero complessivo di certificati e di rapporti di prova emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel caso di sospensione o ritiro e' necessario indicare la motivazione di tali provvedimenti; b) la partecipazione ai lavori del coordinamento degli organismi notificati di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011; c) ogni modifica o revisione della struttura dell'organismo intercorsa nel periodo di riferimento, solo nel caso di notifica non basata su certificato di accreditamento, di cui all'articolo 12.
Note all'art. 14: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 15 Tariffe
1. Sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento delle seguenti attivita': a) rilascio di valutazione tecnica europea (ETA) di cui all'articolo 7, comma 1; b) valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 16; c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione di cui all'articolo 17. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'Organismo unico nazionale italiano di accreditamento, nonche' i termini, i criteri di riparto e le modalita' di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni tre anni. |
| Art. 16 Controllo sugli organismi notificati
1. Le Amministrazioni competenti assicurano il controllo sugli organismi notificati, al fine di accertare la permanenza dei requisiti posti a base dell'autorizzazione. Il controllo, con o senza preavviso, si effettua mediante una o piu' delle modalita' di seguito indicate: a) verifica documentale e controllo su fascicoli e documenti tecnici, certificazioni, registri, siti web; b) prelievo di campioni ed esecuzione di analisi, prove e misurazioni; c) visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori; d) audizioni del personale; e) supervisione delle attivita' degli organismi notificati presso i siti produttivi. 2. Il personale che effettua il controllo puo' accedere a qualsiasi locale in cui si svolge l'attivita' dell'organismo notificato, inclusi i siti produttivi dei fabbricanti richiedenti i servizi di valutazione, nonche' chiedere ogni informazione ritenuta utile ed acquisire i documenti ritenuti necessari. 3. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle proprie attivita' di controllo o a seguito di attivita' di vigilanza sul mercato, riscontrino difformita', inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, di entita' tale da non compromettere nel complesso la funzionalita' dell'organismo notificato, diffidano il medesimo ad adottare misure correttive. 4. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti riscontrino difformita', inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, tali da compromettere, temporaneamente, la funzionalita' dell'organismo notificato, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in esito alla diffida di cui al comma 3 non risultino adeguate, sospendono o limitano l'autorizzazione e la notifica, per un periodo non superiore a sei mesi. L'attivita' dell'Organismo puo' essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento della rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione o la limitazione. 5. Nel caso in cui l'organismo notificato non rimuova le cause che hanno determinato la sospensione o la limitazione di cui al comma 4, le Amministrazioni competenti revocano o limitano definitivamente l'autorizzazione e la notifica. 6. Nel caso in cui le Amministrazioni competenti, nell'ambito delle proprie attivita' di controllo o a seguito di attivita' di vigilanza sul mercato, riscontrino difformita', inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, di entita' tale da compromettere nel complesso la funzionalita' dell'organismo notificato, revocano l'autorizzazione e la notifica. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione puo' prevedere un periodo di inibizione alla riproposizione della richiesta di autorizzazione e della notifica. 7. L'autorizzazione e la notifica sono sospese o revocate anche nei casi in cui l'Organismo unico nazionale di accreditamento sospenda o revochi il relativo certificato di accreditamento. 8. Le sospensioni, le limitazioni, le revoche delle autorizzazioni e le notifiche adottate dalle Amministrazioni competenti sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri secondo quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 305/2011, nonche' all'Organismo unico nazionale di accreditamento, nel caso di procedura di notifica basata su un certificato di accreditamento.
Note all'art. 16: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 17 Vigilanza sul mercato
1. Le Amministrazioni competenti sono autorita' di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza. 2. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a: a) garantire che i prodotti da costruzione, anche provenienti da altri Stati membri dello spazio economico europeo con medesime garanzie di prestazione, siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell'impiego dei prodotti nelle opere e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse, anche mediante verifiche sul rispetto delle procedure di immissione sul mercato e dei prescritti controlli di produzione, eventualmente effettuate con il ricorso ad ispezioni all'ingresso del territorio nazionale nonche' nei luoghi di fabbricazione, trasformazione, deposito, vendita o nei cantieri; b) esigere dalle parti interessate l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento; c) prelevare, con le modalita' di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami volti ad accertarne le prestazioni e la rispondenza ai requisiti tecnici applicabili; d) ritirare o sospendere la commercializzazione di prodotti da costruzione che siano suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone, a seguito degli accertamenti svolti; e) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con gli operatori economici il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone. 3. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le Amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, in attuazione dell'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, del Corpo della Guardia di Finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e agiscono secondo le norme e le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento e secondo appositi atti di indirizzo. 5. Per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attivita' di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' avvalersi anche dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, del medesimo Ministero; b) il Ministero dell'interno puo' avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi anche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Note all'art. 17: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 47. (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.". Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 36 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 36. (Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati). - 1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego e' soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.". L'allegato II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricato: "Allegato II (previsto dall'articolo 107, comma 3) (riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE) Procedure per l'applicazione del RAPEX delle linee guida per le notifiche ". |
| Art. 18 Disposizioni procedurali
1. Le procedure per l'espletamento delle attivita' di controllo e vigilanza di cui al presente Capo, che tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, nonche' le modalita' di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, sono stabilite, nel rispetto di quanto previsto al Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011, con decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. I provvedimenti adottati ai sensi del Capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011 che proibiscono o limitano la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro o il richiamo entro un termine stabilito, dispongono in senso proporzionato alla natura del rischio, sono adeguatamente motivati, indicano i mezzi di impugnativa ed il termine entro cui e' possibile ricorrere e sono notificati all'interessato entro sette giorni dall'adozione. 3. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per l'incolumita' pubblica o privata, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 305/2011, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento di cui al presente articolo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 18: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.". |
| Art. 19 Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante
1. Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l'obbligo di cui al primo periodo o l'obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011, in materia di deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione. 3. Il fabbricante che viola l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 4. Il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 non rispettando le prescrizioni ivi previste e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 5. Il fabbricante che fornisce la dichiarazione di prestazione violando le prescrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 6. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all'uso della marcatura CE di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l'apposizione della marcatura CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 8. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformita' formali, di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 18.
Note all'art. 19: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 20 Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione
1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Note all'art. 20: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 21 Violazione degli obblighi degli operatori economici
1. L'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e), del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che viola le disposizioni di cui agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16 del regolamento (UE) n. 305/2011 e 6, comma 5, del presente decreto e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; ai medesimi fatti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio rientranti nell'ambito di cui all'articolo 5, comma 1, o tenuti alla conformita' alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5. 3. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformita' formali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011 rimosse dall'operatore economico entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 18.
Note all'art. 21: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 22 Violazione degli obblighi di certificazione
1. Chiunque, nell'esercizio delle attivita' svolte dall'organismo notificato o dal laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 2. Ferma restando l'applicazione del comma 1, l'organismo o il laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che non adempie alle richieste di cui all'articolo 16, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro; al medesimo fatto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da 2.000 euro a 12.000 euro, qualora si riferisca a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 3. Chiunque rilasci documenti che attestino la conformita' del prodotto da costruzione e che non sia soggetto autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo 1985, ciascuno per le proprie specifiche attribuzioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Note all'art. 22: Il testo dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 59 (L). (Laboratori) (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20). - 1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; [b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito; ] c) prove di laboratorio su terre e rocce. 3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.". Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Il decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo 1985 (Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1985, n. 95, S.O. |
| Art. 23 Modalita' di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le modalita' di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono definite con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.
Note all'art. 23: Per i riferimenti normativi della legge n. 689 del 1981 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 24 Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 maggio 2003, n. 156, sono abrogati. 2. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al presente decreto.
Note all'art. 24: Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 si veda nelle note alle premesse. Il decreto del Ministro della attivita' produttive 9 maggio 2003, n. 156 (Criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2003, n. 152. Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 25 Coordinamento degli Organismi notificati
1. I rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, su designazione del Comitato di cui all'articolo 3. 2. Ai rappresentanti di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 25: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 26 Comitato permanente per le costruzioni
1. I rappresentanti in seno al comitato permanente previsto all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, sono designati, uno per ciascuna Amministrazione, con l'indicazione dei rappresentanti supplenti, rispettivamente, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito del Servizio tecnico centrale del medesimo organo, dal Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e dal Ministero dell'interno, nell'ambito della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. I predetti rappresentanti possono essere assistiti da esperti. La designazione e' comunicata alle competenti autorita' europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 26: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 27 Obbligo di riservatezza
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i soggetti coinvolti nell'applicazione del presente decreto sono obbligati a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti.
Note all'art. 27: Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 28 Aggiornamento
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, sono effettuati eventuali ulteriori adeguamenti della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 nelle materie non riservate alla legge e gia' disciplinate mediante regolamenti. 2. All'aggiornamento e alla modifica degli allegati al presente decreto che contengono caratteristiche di ordine tecnico si provvede con decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti.
Note all'art. 28: Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 29 Disposizioni transitorie
1. Restano efficaci fino alla data di scadenza e si considerano effettuate in ottemperanza al presente decreto: a) la designazione del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, gia' istituito in attuazione del regolamento (UE) n. 764/2008, alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) fino alla piena efficacia della notifica, come organismo di valutazione tecnica, dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB di cui all'articolo 7, le designazioni degli organismi di valutazione tecnica gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) le autorizzazioni e le notifiche di organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, gia' rilasciate ed effettuate, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto; d) le designazioni dei rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto; e) le designazioni dei rappresentanti in seno al Comitato permanente per le costruzioni, gia' effettuate, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Dalla data di piena efficacia della notifica dell'Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea ITAB, di cui all'articolo 7, lo stesso subentra in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti inerenti la valutazione tecnica europea, intrapresi dagli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7. 3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15, per le attivita' di cui al comma 1 svolte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, e in particolare: a) per le attivita' di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni e le tariffe per lo svolgimento delle attivita' di rilascio di benestare tecnico europeo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), ed allegato I, lettera N.d) del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012, n. 267; b) per le attivita' di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le relative tariffe sono determinate sulla base dell'effettiva attivita' svolta e quantificate per mezzo delle tariffe orarie di cui all'allegato II del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 26 novembre 2012 n. 267. 3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 15, per le attivita' di cui al comma 1 del medesimo articolo svolte dal Ministero dell'interno si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 29: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 764/2008 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 1 e degli allegati I e II del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 1. (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento si applica alle attivita' ricomprese all'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate: a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi; b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche, compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento termico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; c) al rilascio del certificato di idoneita' tecnica per i sistemi costruttivi prefabbricati ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; d) alla qualificazione e vigilanza sulla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; e) al rilascio dell'autorizzazione alla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; f) alla qualificazione e vigilanza della produzione di sistemi antisismici o similari, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; g) alla qualificazione e vigilanza della produzione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare incollato, pannelli a base di legno, esplicata, in attesa della completa definizione delle procedure comunitarie per il rilascio della marcatura CE, secondo le indicazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; h) al rilascio della concessione ai laboratori di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, ed all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla vigilanza sugli stessi; i) alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi non coperti da marcatura CE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; j) al rilascio del certificato di idoneita' all'uso tramite procedure di equivalenza ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; k) all'abilitazione di organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati nonche' vigilanza sugli stessi ai sensi dell'articolo 5 decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; l) alla qualificazione e vigilanza dei centri di trasformazione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, sostituito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008; m) al rilascio dell'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; n) al rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, di ispezione e dei laboratori incaricati delle prove; alle attivita' di certificazione, di ispezione, di prova e rilascio di benestare tecnico sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246."
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 30 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 31 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 giugno 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Minniti, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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