Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 maggio 2017
Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' della percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 64, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), il quale dispone che, in relazione ai commi 61 e 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' la percentuale di cui all'art. 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e sono, altresi', determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze;
Visto il secondo periodo del medesimo art. 1, comma 64, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che la rideterminazione delle percentuali di cui agli articoli 58, comma 2, e 68, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del medesimo testo unico;
Visto il comma 61 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, il quale prevede la riduzione al 24 per cento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016;
Visto il successivo comma 62 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, la riduzione all'1,20 per cento dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto l'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente i redditi prodotti in forma associata;
Visto l'art. 47, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, relativo agli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati nell'art. 73 del medesimo testo unico;
Visto l'art. 58, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, concernente il concorso alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze di cui all'art. 87 del medesimo testo unico;
Visto l'art. 59 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, concernente gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'art. 73 del medesimo testo unico, nonche' quelli relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di cui rispettivamente agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico;
Visto l'art. 68, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, relativo alle plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del medesimo testo unico;
Visto l'art. 73, comma 1, lettera c), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, concernente i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa';
Visto l'art. 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e certificazione dei sostituti d'imposta;
Visto il decreto del Vice-Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90, recante «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

Decreta:

Art. 1
Utili da partecipazione e proventi equiparati

1. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', nonche' i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di cui rispettivamente agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100 per cento del loro ammontare.
3. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26 per cento del loro ammontare.
4. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla societa' o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
5. L'ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla societa' o dall'ente partecipato nel corso del periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione sono indicati nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle societa' di capitali. Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati di cui all'art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere data separata indicazione degli utili e proventi equiparati maturati nel periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli maturati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano, in quanto compatibili, anche ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, e alle remunerazioni dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico.
7. In caso di utili e proventi equiparati, nonche' di remunerazioni erogate da societa' o enti non residenti, i dati e gli elementi indicati nel comma 5 sono forniti dal soggetto partecipante residente, previa attestazione da parte della societa' o dell'ente estero, all'intermediario che interviene nella distribuzione degli utili e dei proventi.
 
Art. 2
Plusvalenze e minusvalenze

1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 41,86 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 49,72 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2017

Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 871
 
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