Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 aprile 2017
Ammissione a contributo del progetto 201594LT3F - Macrosettore PE. (Bando PRIN 2015). (Decreto n. 803).


IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto interministeriale n. 684 del 9 settembre 2015 di ripartizione delle disponibilita' del FIRST per l'anno 2015;
Visto il D.D. n. 2488 del 4 novembre 2015 (di seguito «bando»), con il quale sono state stabilite le procedure per gli interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, definiti i tre macrosettori di ricerca e la ripartizione del budget disponibile per ciascuno di essi (LS - Scienze della vita; PE - Scienze fisiche e ingegneria; SH - Scienze sociali e umanistiche) e individuati i criteri per la selezione dei progetti presentati;
Visto il D.D. n. 3265 del 14 dicembre 2015 contenente modifiche all'art. 4, comma 1, del D.D. n. 2488 del 4 novembre 2015 sopra menzionato;
Visto il D.D. n. 3131 del 3 dicembre 2015 con il quale e' stato impegnato, tra l'altro, per le sopra indicate finalita' l'importo di € 50.122.850;
Visto il D.D. n. 1827 del 20 settembre 2016 riguardante il macrosettore PE (registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2016 - n. 3947) che, per il progetto codice 201594LT3F (proposto dal prof. Gianfranco Rizzo in qualita' di coordinatore nazionale), ha disposto l'esclusione dal Bando PRIN 2015 in quanto dalle risultanze dei controlli di cui all'art. 3 comma 5 del «Bando» e' stata riscontrata l'assenza della dichiarazione del legale rappresentante dell'ateneo;
Visto che il D.D. 1827 del 20 settembre 2016, sopra menzionato, nell'approvare i progetti del Macrosettore PE, ha disposto, tra l'altro, che il CUP deve essere richiesto dagli stessi atenei ed enti di ricerca (un CUP per ogni unita' di ricerca ad essi afferenti nell'ambito dei singoli progetti PRIN) e comunicato al MIUR subito dopo l'avvenuto trasferimento dei fondi; ne consegue che sara' cura dell'Ateneo di Palermo e delle singole unita' di ricerca afferenti al progetto in argomento richiedere il CUP e comunicarlo al MIUR come sopra indicato;
Visto il D.D. n. 3615 del 29 dicembre 2016 (registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2017 - n. 201) che, a modifica del D.D. n. 1827 del 20 settembre 2016, ha disposto l'approvazione del progetto codice 201594LT3F, coordinato dal prof. Gianfranco Rizzo e valutato positivamente dal Comitato di Selezione del macrosettore PE;
Vista la rideterminazione dei costi e del contributo spettante alle singole unita' di ricerca;
Ritenuto di procedere alla conseguente ammissione a contributo del progetto del prof. Gianfranco Rizzo approvato, con le ripartizioni dei costi e dei contributi per singola unita' di ricerca stabilite dal coordinatore nazionale, al fine di consentire il successivo trasferimento ad ogni singolo ateneo della quota complessiva spettante;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1

1. La ripartizione del costo e del contributo per il progetto approvato e' indicata nella tabella di cui all'Allegato, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta tabella sono indicati il codice Cineca del progetto, il nome del coordinatore nazionale e, in particolare, per ciascuna unita' di ricerca, il nome del responsabile di unita', l'ateneo di afferenza, il cofinanziamento, il contributo MIUR per la ricerca, la quota premiale e il contributo totale.
2. L'importo di € 481.709 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilita' di cui al seguente decreto: D.D. di impegno n. 3131 del 3 dicembre 2015 - Capitolo 7245 - PG 01 - Impegno registrato al n. 4901, clausola 01 - Esercizio finanziario 2015 - Esercizio di provenienza 2015.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Ciascuna unita' di ricerca dovra' garantire la completa realizzazione delle attivita' di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.
 
Art. 3

1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra le unita' di ricerca afferenti al progetto (di responsabilita' esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
 
Art. 4

1. La data di avvio ufficiale del progetto (decorrenza) e' convenzionalmente fissata al 90° giorno dalla data del presente decreto.
2. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di avvio ufficiale di cui al comma 1.
 
Art. 5

1. La decorrenza per l'ammissibilita' delle spese sostenute e' fissata convenzionalmente al 29 dicembre 2016, data del decreto di approvazione del progetto vincitore del bando PRIN 2015.
2. La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' fissata alla scadenza temporale indicata all'art. 4, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purche' relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
 
Art. 6

1. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alle modifiche degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR.
2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informera' il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
4. Nel caso di trasferimento del coordinatore nazionale o di un responsabile di unita', in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attivita' deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature gia' acquistate e inventariate presso l'ateneo originario ed alla prosecuzione dell'attivita' dell'eventuale personale a tempo determinato gia' contrattualizzato dall'ateneo originario per lo svolgimento delle attivita' dell'unita' di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo originario all'ateneo/ente di destinazione del coordinatore nazionale o del responsabile di unita' non puo' essere soggetto ad altre ulteriori limitazioni.
5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il coordinatore nazionale e gli eventuali altri responsabili di unita' sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del bando PRIN 2015.
 
Art. 7

1. Ogni responsabile di unita' di ricerca dovra' trasmettere al MIUR, al termine delle attivita' di progetto e comunque entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione contabile ordinaria delle spese effettivamente sostenute, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 2 del bando («Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese»), e mediante apposita procedura telematica. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazioni di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa, da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro, l'insieme delle due distinte rendicontazioni puo' dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a contributo.
2. La rendicontazione contabile della eventuale sub-unita' di ricerca relativa ad organismi di ricerca resta a carico del coordinatore scientifico del progetto, che avra' cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto tutta la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari tra l'unita' di ricerca del coordinatore nazionale e la sub-unita' rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MIUR. L'unita' di ricerca del coordinatore nazionale risponde in solido con la sub-unita' nei confronti del MIUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabile.
3. Per la necessaria attestazione di conformita' alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) e' altresi' assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sede delle unita' di ricerca. Il Ministero procede a campione agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo le modalita' e le procedure stabilite nella nota MIUR prot. n. 8109 dell'8 aprile 2014, lettera B) «Nuove modalita' di verifica amministrativo-contabile». In particolare, il Ministero procedera' alla verifica documentale delle rendicontazioni e al controllo a campione degli audit interni centrali, anche mediante attivazione di apposite commissioni di accertamento finale di spesa, assicurando il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale). Il campione sara' costituito, fino al raggiungimento dei predetti limiti, dai progetti di maggiore costo e riguardera' tutte le unita' di ricerca di tali progetti.
4. Il coordinatore nazionale di progetto dovra' trasmettere, con modalita' telematica, al MIUR entro 90 giorni dalla conclusione del progetto una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome, o come autore corrispondente, quello del coordinatore nazionale o dei responsabili di unita', nonche' degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, con l'indicazione di provenienza del finanziamento. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa il coordinatore nazionale, redige contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.
 
Art. 8

1. Il MIUR disporra' l'erogazione in unica soluzione anticipata del contributo di cui all'art. 1, direttamente agli atenei sedi delle unita' di ricerca secondo le effettive disponibilita' di cassa. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.
 
Art. 9

1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. Ciascun responsabile di unita' di ricerca e' tenuta a garantire l'accesso aperto («open access» - accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche «peer-reviewed» relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
3. Il rispetto di quanto sopra indicato ai comma 1 e 2 del presente articolo non incide su eventuali obblighi di riservatezza, nonche' sugli obblighi relativi alla tutela dei dati personali, ognuno dei quali resta impregiudicato. Come eccezione, i responsabili di unita' sono esentati da assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.
4. Ogni unita' di ricerca e' tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
5. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile di unita' dai successivi bandi MIUR per un periodo di 5 anni dalla data dell'accertamento.
6. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme gia' accreditate.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2017

Il direttore generale: Di Felice
 
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