Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2017 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»
DECRETO RETTORALE 28 giugno 2017
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Visti
la legge 9 maggio 1989, n. 168 riguardante l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;
lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011;
Preso atto
della delibera del 31 gennaio 2017 con cui il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche allo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011;
della delibera del 7 febbraio 2017 con cui il Senato accademico ha approvato le modifiche allo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011;
della nota n. 13071 dell'8 febbraio 2017 con cui gli Uffici hanno trasmesso al MIUR, mediante posta elettronica certificata, le modifiche allo statuto di Ateneo approvate dal Senato accademico 7 febbraio 2017;
della nota con cui il MIUR ha presentato osservazioni circa le modifiche presentate dall'Ateneo (nota prot. MIUR n. 4430 del 7 aprile 2017);
della delibera del 23 maggio 2017 con cui il Senato accademico, condizionatamente al parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ha approvato l'accoglimento delle osservazioni ministeriali;
della delibera del 30 maggio 2017 con cui il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle osservazioni ministeriali;

Decreta:

Art. 1
Modifiche e integrazioni

1. Allo statuto di Ateneo emanato con decreto n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 sono apportate le modifiche e integrazioni cosi' come riportate all'Allegato A, parte integrante del presente decreto rettorale.
 

Allegato A

Art. 1.
Modifiche all'art. 4, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 4, comma 3, lett. b) le parole «Programmazione triennale di Ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo».
2. All'art. 4, comma 3, lett. i) la parola «afferenza» e' sostituita dalla seguente: «inquadramento».
 
Art. 2
Vigore ed efficacia

1. Il presente decreto rettorale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bologna, 28 giugno 2017

Il Rettore: Ubertini
 

Art. 2.
Modifica all'art. 6, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 6, comma 3, lett. a) le parole «Programmazione triennale di Ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo».
 

Art. 3.
Modifiche all'art. 7, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 7, comma 2, lett. a) le parole «Programmazione triennale di Ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo».
2. All'art. 7, comma 2, lett. k) le parole «sentito il parere dei Consigli delle Scuole di riferimento» sono soppresse.
3. All'art. 7, comma 2, la lett. o) e' sostituita dalla seguente: «o) approvazione, acquisiti i pareri dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico, della mobilita' del personale docente tra Dipartimenti o tra sedi, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio di Campus, come previsto all'art. 23 del presente Statuto.»
 

Art. 4.
Modifiche all'art. 10, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 10, comma 2, lett. a) le parole «Programmazione triennale» sono sostituite dalle seguenti: «Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo».
2. All'art. 10, comma 2, la lett. g) e' sostituita dalla seguente: «g) esercitare la potesta' disciplinare sul personale dirigente nel rispetto delle norme di legge in materia, mediante l'istituzione dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di cui assume la responsabilita';»
3. All'art. 10, comma 2, dopo la lett. g) e' introdotta la lett. g-bis) nel testo che segue: «g-bis) istituire l'Ufficio competente ad esercitare l'azione disciplinare sul personale tecnico amministrativo e collaboratore linguistico; la titolarita' e responsabilita' dell'Ufficio spetta al Direttore Generale o a un Dirigente dallo stesso individuato;»
 

Art. 5.
Modifica all'art. 11, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 11, comma 4, lett. a) le parole «Programmazione triennale di Ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo».
 

Art. 6.
Modifica all'art. 12, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 12, comma 2, lett. a) le parole «Programmazione triennale di Ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo».
 

Art. 7.
Modifica all'art. 13, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 13, comma 2, le parole «Programmazione triennale» sono sostituite dalle seguenti: «Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo».
 

Art. 8.
Modifiche all'art. 16, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 Dipartimenti
1. I Dipartimenti sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attivita' didattiche e formative. Ogni Dipartimento puo' partecipare ad una o piu' Scuole.
2. I Dipartimenti:
a) approvano un piano della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attivita' di preminente interesse, nonche' indicano le disponibilita' di strutture, servizi e strumentazione;
b) approvano un piano triennale per la didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. Qualora partecipino a una o piu' Scuole, la parte relativa a ciascuna Scuola deve essere concordata con la Scuola.
Qualora siano di riferimento per Corsi di Studio non riferiti ad alcuna Scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri Dipartimenti, concordano con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella Convenzione didattica di cui all'art. 19 bis.
Il piano triennale della didattica disciplina i compiti che il Dipartimento assume nei confronti delle Scuole cui partecipa e con gli altri Dipartimenti con cui stabilisce la convenzione di cui all'art. 19 bis. In particolare, nel piano medesimo il Dipartimento definisce:
i. gli insegnamenti di cui garantisce la copertura;
ii. l'impegno didattico complessivo che e' tenuto a coprire e il numero dei docenti di riferimento da destinare a ciascuna Scuola e ai Corsi di Studio oggetto della convenzione di cui all'art. 19 bis;
iii. le risorse finanziarie, le strutture, gli spazi e le attrezzature con cui partecipera' all'impegno didattico.
Il piano triennale della didattica e' approvato dal Consiglio di Amministrazione, con parere obbligatorio del Senato Accademico;
c) propongono alla Scuola competente, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo. Provvedono direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui siano il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis, qualora sottoscritta.
d) deliberano, in conformita' con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
e) qualora partecipino ad una o piu' Scuole, concorrono alle attivita' di supporto amministrativo e gestionale delle attivita' didattiche coordinate dalle Scuole;
f) predispongono un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dall'Ateneo e ne rendono pubblici i risultati;
g) formulano richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilita' previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualita' e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica. Formulano altresi' le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
h) formulano al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie;
i) promuovono accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
j) propongono l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto.
3. L'istituzione del Dipartimento e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Tale proposta indica gli obiettivi scientifici, le attivita' di ricerca e di didattica, le ipotesi organizzative e loro motivazione nonche' le risorse a disposizione in termini di professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e di dotazioni strutturali e strumentali. Per ciascun Dipartimento e' previsto l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle classi di laurea di riferimento.
4. Per la costituzione di un Dipartimento occorre un numero di professori e ricercatori non inferiore a 50. In considerazione dell'assetto multicampus dell'Ateneo, e' possibile derogare da tale limite per la costituzione di Dipartimenti presso le sedi di Cesena, Forli', Ravenna, Rimini, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 2 comma 2 lettera b) della legge 240/2010. I professori e i ricercatori sono inquadrati in un Dipartimento. La sede di servizio e' prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento. Le procedure di mobilita' di professori e ricercatori fra Dipartimenti e fra sedi di servizio, di cui all'art. 7 comma 2 lettera o), sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.
4.bis Nella proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento deve essere specificato se il Dipartimento sara' chiamato ad un impegno didattico in favore di altri Dipartimenti ovvero se avra' necessita' di impegno didattico da parte di altri Dipartimenti. In questi due casi dovra' essere espressa l'indicazione della partecipazione a una o piu' Scuole e l'adesione a convenzioni di cui all'art. 19 bis del presente Statuto.
4.ter Di norma, la partecipazione ad una Scuola e' stabilita per una durata minima di 6 anni.
5. I Dipartimenti responsabili di offerta formativa o di ricerca su sedi ulteriori rispetto a quella del Dipartimento stesso possono costituire, anche con durata definita, Unita' Organizzative di Sede, laddove abbiano la loro sede di servizio, di norma, almeno 10 professori e ricercatori. L'Unita' Organizzativa di Sede e' coordinata da un Responsabile. Il funzionamento dell'Unita' Organizzativa di Sede e' disciplinato dal Regolamento di Dipartimento, che le conferisce autonomia sotto il profilo gestionale nell'ambito del Dipartimento, fermi restando i seguenti punti:
a) Il Regolamento del Dipartimento specifica le modalita' di elezione del Responsabile dell'Unita' Organizzativa di Sede, comunque scelta tra le due alternative:
i. elezione da parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori che fanno parte di tale Unita', di norma congiuntamente al Direttore.
ii. elezione da parte dei componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unita', tra i professori che fanno parte dell'Unita' stessa, di norma congiuntamente al Direttore.
La durata del mandato e' triennale, rinnovabile una sola volta.
b) nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonche' nella formulazione delle richieste e delle proposte di cui al comma 2 lettera g) del presente articolo, il Dipartimento riconosce le caratteristiche didattiche o scientifiche dell'Unita' Organizzativa di Sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze nell'attribuzione delle risorse.
6. Il Dipartimento adotta, con delibera del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato Accademico. Tale regolamento:
a) richiama l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle classi di laurea di riferimento, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo;
b) definisce la composizione, anche in forma ristretta, del Consiglio e della Giunta, nonche' le modalita' di elezione dei loro membri;
c) comprende, inoltre, ogni altra indicazione relativa all'organizzazione funzionale, alle procedure e alle attivita' di competenza del Dipartimento.
7. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per uno o piu' Corsi di Studio non riferiti a una Scuola, e' istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti la cui composizione e' definita dal Regolamento del Dipartimento nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia e sede di servizio e di studenti per ciclo di studio e per sede delle attivita' didattiche. Per la gestione delle attivita' didattiche svolte la Commissione Paritetica puo' istituire sottocommissioni di sede.
8. La Commissione e' presieduta dal Direttore del Dipartimento o da suo delegato.
9. La Commissione ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualita' della didattica e delle attivita' di servizio agli studenti; formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; puo' avanzare al Consiglio di Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui al comma 11 del presente articolo.
10. La Commissione redige una relazione annuale. Gli altri compiti della Commissione sono previsti nei regolamenti di riferimento di Ateneo.
11. Al Dipartimento sono assegnate risorse finanziarie, strutturali, tecniche e umane adeguate al corretto svolgimento delle proprie funzioni ed attivita', tenendo adeguato conto della distribuzione territoriale delle stesse.»
 

Art. 9.
Modifiche all'art. 17, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 17,comma 2, dopo la lettera f) le parole «Tra i rappresentanti degli studenti non meno di 2 e non piu' di 4 debbono essere studenti del terzo ciclo» sono sostituite con le seguenti: «Tra i rappresentanti degli studenti almeno 1 e' studente del terzo ciclo».
2. All'art. 17, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono competenze esclusive del Consiglio, nella composizione definita dal Regolamento del Dipartimento: i piani della ricerca e della didattica, la proposta di budget, la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore, la formulazione della proposta di chiamata di professori e ricercatori, la proposta di attivazione, disattivazione e regolamentazione dei Corsi di Studio, la partecipazione a Scuole, la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis, l'attribuzione di compiti didattici ai professori e ai ricercatori, il rapporto di autovalutazione, la proposta di attivazione e di disattivazione di Unita' Organizzative di Sede, la proposta di istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto e il Regolamento del Dipartimento.»
3. All'art. 17, comma 4:
a) tra le parole «Il Direttore e'» e le parole «un professore» sono aggiunte le parole «di norma»;
b) tra le parole «un professore» e le parole «del Dipartimento» e' aggiunta la parola «ordinario».
4. All'art. 17, comma 6, dopo la lettera g) e prima del periodo «Il mandato della Giunta e' triennale e coincide con quello del Direttore» e' aggiunto il seguente periodo: «Il regolamento di funzionamento di ciascun Dipartimento puo' prevedere che la Giunta sia composta anche da 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.»
 

Art. 10.
Modifiche all'art. 18, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. L'art. 18 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 Scuole
1. Le Scuole sono le strutture organizzative di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento.
2. Le Scuole possono operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali sia attivo almeno un Corso di Studio riferito alla Scuola.
3. Ogni Scuola si dota di un proprio Regolamento nel quale, fra l'altro, vengono individuate le modalita' di funzionamento e le disposizioni relative all'elezione delle varie rappresentanze nel Consiglio.
4. Ogni Scuola concorda con ciascun Dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica, che definisce le responsabilita' della Scuola e dei Dipartimenti e le procedure volte a garantire un'efficace ed efficiente gestione della programmazione didattica e delle attivita' formative dei Corsi di Studio riferiti alla Scuola, nonche' dei servizi comuni di supporto.
5. Al fine di assolvere al proprio ruolo funzionale spetta alla Scuola, sulla base del documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo:
a) esprimere parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilita' delle risorse necessarie;
b) formulare proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attivita' formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonche' dei servizi comuni di supporto;
c) approvare una relazione annuale sulle attivita', redatta dalla Commissione Paritetica docenti-studenti;
d) (abrogata)
e) coordinare, se delegate dai Dipartimenti partecipanti, le attivita' relative al terzo ciclo.
f) (abrogata)
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, stabilisce i criteri per la partecipazione alle Scuole dei Dipartimenti che ne facciano richiesta, tenendo conto della consistenza, della rilevanza e dell'affinita' disciplinare delle attivita' formative garantite dai Dipartimenti.
7. L'elenco delle Scuole, non superiore a quanto previsto dalle norme vigenti, con specificazione delle sedi di vicepresidenza e dei Dipartimenti partecipanti, proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Le modalita' di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle Scuole per le attivita' di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.»
 

Art. 11.
Modifiche all'art. 19, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
« Art. 19 Organi della Scuola
1. Sono Organi della Scuola il Presidente e il Consiglio.
2. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed e' composto da:
a) il Presidente;
b) i Direttori dei Dipartimenti partecipanti;
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori. Ogni Dipartimento contribuisce con un massimo del 10% dei propri docenti alla formazione della rappresentanza di professori e ricercatori nelle Scuole cui partecipa, in proporzione all'impegno didattico del Dipartimento nelle Scuole, sulla base dei criteri di cui all'art. 18 comma 6 del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo in materia. La rappresentanza di professori e ricercatori deve includere prevalentemente, ove possibile, i Coordinatori di Corso di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della Giunta ovvero responsabili delle attivita' assistenziali di competenza, ove previsto;
d) una rappresentanza elettiva degli studenti riferiti alla Scuola pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio.
Nella costituzione della rappresentanza dei docenti il Dipartimento terra' conto dell'eventuale presenza di Unita' Organizzative di Sede.
Sono invitati alle adunanze del Consiglio i Coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.
3. Il Presidente e' un professore ordinario eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola stessa. Nomina, fra i professori componenti del Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Il mandato del Presidente e' triennale, rinnovabile una sola volta.
4. Il Presidente rappresenta la Scuola, ne coordina le attivita' e sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio. Al fine di coordinare le attivita' di ciascuna sede territoriale caratterizzata dalla presenza di un numero rilevante di docenti e studenti, secondo quanto previsto all'art. 18 comma 7 del presente Statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari in servizio presso la sede.
5. Sulla base di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 comma 7 del presente Statuto, i Direttori dei Dipartimenti che partecipano a piu' di una Scuola fanno parte dei Consigli di tutte le Scuole partecipate.
6. Presso ogni Scuola e' istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti la cui composizione e' definita dal Regolamento della Scuola nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia e sede di servizio e di studenti per ciclo di studio e per sede delle attivita' didattiche. Per la gestione delle attivita' didattiche svolte la Commissione Paritetica puo' istituire sottocommissioni di sede e/o dipartimentali.
7. La Commissione e' presieduta dal Presidente della Scuola o da suo delegato.
8. La Commissione ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualita' della didattica e delle attivita' di servizio agli studenti; formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; puo' avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 del presente Statuto.
9. La Commissione redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei Dipartimenti partecipanti. Gli altri compiti della Commissione sono previsti nei regolamenti di riferimento d'Ateneo.»
 

Art. 12.
Introduzione dell'19 bis, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. Dopo l'art. 19 e' introdotto l'art. 19 bis nel testo che segue:
«Art. 19 bis Convenzione didattica tra Dipartimenti
1. I rapporti tra Dipartimenti relativi alla gestione di attivita' didattiche comuni possono essere regolati attraverso la partecipazione ad una o piu' Scuole, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, ovvero per mezzo di Convenzioni Didattiche disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.
2. La Convenzione Didattica, stipulata per un minimo di tre anni accademici, disciplina i compiti che ciascun Dipartimento assume nei confronti di altri Dipartimenti per lo svolgimento di attivita' didattiche comuni.
3. La proposta di Convenzione Didattica e' approvata con delibera dei Consigli di Dipartimento. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, approva la Convenzione e autorizza la sottoscrizione.»
 

Art. 13.
Modifiche all'art. 20, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 20, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «Ogni Corso di Studio ha un Dipartimento di riferimento. Ogni Corso di Studio e' riferito a una sola Scuola. I Corsi di Studio riferiti a una Scuola si servono della Commissione Paritetica della Scuola, quelli non riferiti a Scuole utilizzano la Commissione Paritetica del Dipartimento di riferimento.»
2. All'art. 20, comma 3, secondo periodo, le parole «alle Scuole» sono soppresse.
3. All'art. 20, comma 4, primo periodo, dopo le parole «i ricercatori» e prima delle parole «e dura in carica» sono aggiunte le seguenti parole «, di norma incardinato nel Dipartimento e nella sede di riferimento del corso di studio».
 

Art. 14.
Modifiche all'art. 23, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 23, comma 2, dopo le parole «e' composto» e prima della parola «da» sono aggiunte le parole «dal Presidente e»;
2. All'art. 23, comma 2, lett. c) dopo la parola «Vicepresidenti» e prima della parola «responsabili» sono aggiunte le parole «, qualora presenti,»
3. All'art. 23, comma 2, dopo la lett. c) e' aggiunta la lett. c-bis) nel testo che segue: «c-bis) I coordinatori di Corsi di Studio e di corsi di Dottorato aventi sede nel Campus; nonche' i Direttori dei Centri di ricerca interdipartimentali o di analoghe strutture ex art. 25 con sede nel Campus;».
4. All'art. 23, comma 2, la lett. e) e' sostituita dal testo che segue: «e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari al 10% del numero dei membri del Consiglio;»
5. All'art. 23, comma 2, la lett. g) e' sostituita dal testo che segue: «g) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali;»
6. All'art. 23, comma 2, dopo la lett. g) e' aggiunta la lett. h) nel testo che segue: «h) un rappresentante designato dall'Ente di sostegno.»
7. All'art. 23, comma 2, dopo la lett. h) il periodo «Il Consiglio elegge, tra i professori con sede di servizio nel Campus, un Coordinatore che lo presiede.» e' sostituito con il periodo «Il Presidente e' eletto dai professori e ricercatori, il personale tecnico amministrativo e i rappresentanti degli studenti presso il Campus tra i professori con sede di servizio nel Campus.»
8. All'art. 23, comma 2, dopo la lett. h) e il periodo di cui al comma 7 del presente articolo e' aggiunto il seguente periodo: «Il Presidente supporta le attivita' dei Dipartimenti e delle Scuole aventi sede nel Campus e cura i rapporti tra l'Ateneo e il territorio di propria competenza.»
9. All'art. 23, comma 3 la parola «Coordinatore» e' sostituita da «Presidente».
10. All'art. 23, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole «o di ricerca» e prima delle parole «essere imputate» la parola «devono» e' sostituita dalla parola «possono».
11. All'art. 23, dopo il comma 4 e' aggiunto il comma 4-bis nel testo che segue: «4-bis. Ai Campus possono essere dedicate dal Consiglio d'Amministrazione specifiche risorse finalizzate al rafforzamento delle attivita' didattiche e scientifiche. I Dipartimenti coinvolti possono concorrere con specifici progetti alla loro assegnazione.»
12. All'art. 23, comma 5, dopo la lett. f) sono aggiunte le seguenti lettere:
«g) esprimere parere sulle richieste di mobilita' di singoli professori e ricercatori da e per la propria sede;
h) gestire le funzioni ed i compiti ad esso delegate dai competenti organi di Ateneo;
i) esprimere parere sulle proposte di attivazione o soppressione di Corsi di Studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.»
 

Art. 15.
Modifiche all'art. 24, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 24, comma 1, lett. a) le parole «Prorettore alle Sedi di Cesena, Forli', Ravenna, Rimini» sono sostituite dalla parola «Rettore»;
2. All'art. 24, comma 1, lett. b) la parola «Coordinatori» e' sostituita dalla parola «Presidenti»;
3. All'art. 24, comma 2, la lett. d) e' abrogata;
4. All'art. 24, comma 2, dopo la lett. e) e' aggiunta la lett. f) nel testo che segue: «f) esprimere parere sul documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo.»
 

Art. 16.
Modifiche all'art. 25, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 25, comma 1, lett. b) le parole «, sentite le Scuole interessate nel caso in cui siano previste attivita' didattiche,» sono soppresse
2. All'art. 25, comma 1, dopo la lett. d) il periodo «Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, procede a una valutazione triennale delle attivita' e della sostenibilita' economica di tali strutture disponendone, ove opportuno, la disattivazione.» e' soppresso.
3. All'art. 25, il comma 2 e' sostituito dal testo che segue: «2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere costituite in forma di Centro interdipartimentale. I Centri possono gestire e partecipare a progetti di ricerca, attivare corsi post lauream, richiedere l'attivazione di assegni di ricerca e borse di studio, nonche' promuovere e partecipare a convenzioni con le Scuole, i Dipartimenti e altri enti pubblici o privati.»
4. All'art. 25, dopo il comma 2 sono aggiunti i commi 3, 4 e 5 nel testo che segue:
«3. I Centri di ricerca interdipartimentale sono attivati con decreto rettorale, su proposta di almeno tre Dipartimenti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.
Il loro funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento approvato con la medesima procedura.
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, procede a una valutazione triennale delle attivita' e della sostenibilita' economica di tali strutture disponendone, ove opportuno, la disattivazione. Nel caso dei Centri interdipartimentali, la loro disattivazione puo' altresi' essere richiesta dai Dipartimenti che ne avevano chiesto l'attivazione.
5. Su proposta del Rettore, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, puo' istituire o confermare, previa valutazione della sostenibilita' finanziaria, strutture con funzioni e obiettivi comuni a tutto l'Ateneo per le quali non possano essere utilizzate le forme di organizzazione generale di cui all'art. 31 del presente Statuto.»
 

Art. 17.
Modifiche all'art. 35, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 35, comma 4 le parole «Piano di programmazione triennale di Ateneo» sono sostituite dalle parole «documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo».
 

Art. 18.
Modifiche all'art. 37, Statuto di Ateneo emanato
con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

1. All'art. 37, commi 3, 4 e 5 le parole «Coordinatore di Consiglio di Campus» e «Coordinatore del Consiglio di Campus» sono sostituite dalle parole «Presidente del Consiglio di Campus».
 

Art. 19.
Aggiunta dalla Parte VI e degli articoli 43, 44, 45, 46 e 47

1. Dopo l'art. 42 e' aggiunta la Parte VI e gli artt. 43, 44, 45, 46 e 47 nel testo che segue:
«PARTE VI - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 43 Venir meno del numero minimo di professori e ricercatori in un Dipartimento
1. Qualora, nel corso della vita del Dipartimento, il numero di professori e ricercatori in esso inquadrati dovesse divenire inferiore a 50 per i Dipartimenti con sede a Bologna o inferiore a quanto previsto dall'art. 16 comma 4 del presente Statuto per i Dipartimenti con sede a Cesena, Forli', Ravenna, Rimini, il Rettore ne da' immediata segnalazione al Direttore del Dipartimento interessato, indicando il termine entro il quale dar conto di ogni elemento di fatto utile e presentare un piano volto o al ripristino del numero minimo o allo scioglimento del Dipartimento o alla unificazione con altro Dipartimento. Il Rettore ne da' notizia alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione immediatamente successive alla segnalazione. Il Senato Accademico nomina una commissione di esame affinche' esprima una valutazione sulla situazione e sul piano presentato dal Direttore di Dipartimento. La commissione dovra' trasmettere al Senato Accademico le proprie valutazioni entro un mese dalla presentazione del piano. Il Senato Accademico esprimera', entro tre mesi dalla trasmissione della valutazione della commissione, il proprio parere da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, a cui spettera' deliberare.
2. Al fine di garantire i primari interessi degli studenti e della continuita' delle attivita' di didattica e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce del parere espresso dal Senato Accademico, potra' prevedere che il Dipartimento svolga comunque le sue funzioni per un termine non superiore a due anni dal momento in cui e' venuto meno il numero minimo di professori e ricercatori, qualora la soglia minima sia fissata a 50 professori e ricercatori; non superiore a un anno, qualora la soglia sia stabilita ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 240/10. Allo scadere del termine, con decreto rettorale, acquisiti il parere del Senato Accademico e la delibera del Consiglio di Amministrazione, si dispone la soppressione del Dipartimento e l'assegnazione dei Professori e Ricercatori ad altro o altri Dipartimenti, una volta sentiti i Dipartimenti. Al contempo si dispone in merito all'assegnazione delle responsabilita' didattiche e scientifiche connesse.
Art. 44 Cessazione della partecipazione dei Dipartimenti alle Scuole
1. I Dipartimenti che partecipano a una o piu' Scuole che intendano cessare la partecipazione a una o piu' di esse predispongono e trasmettono al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione un progetto illustrativo del nuovo assetto che dettagliatamente illustri:
a) l'assetto attuale dei propri impegni didattici con riferimento a tutti i Corsi di Studio in cui siano impegnati i propri docenti, l'articolazione dei Corsi di Studio e la didattica fornita in Corsi di Studio comuni ad altri Dipartimenti, che andra' comunque garantita;
b) nel caso in cui i Dipartimenti siano impegnati in attivita' didattiche comuni ad altri Dipartimenti, una bozza di Convenzione Didattica di cui all'art. 19 bis del presente Statuto completa dei contenuti di cui al comma 2 del medesimo articolo e da cui emergano l'impegno a garantire gli impegni didattici dei propri docenti presso gli altri Dipartimenti o la soluzione prospettata per acquisire da altri Dipartimenti l'impegno didattico per lo svolgimento adeguato dei propri Corsi di Studio;
c) nel caso in cui i Dipartimenti non siano impegnati in attivita' didattiche comuni ad altri Dipartimenti, in coerenza con il proprio piano della didattica, una definizione del futuro assetto dei propri Corsi di Studio con l'indicazione delle risorse di cui dispongono e delle quali necessitano;
d) le risorse di cui ritengono di avere necessita', distinguendo tra quelle di cui dispongono e quelle di cui chiedono l'assegnazione;
e) la eventuale bozza di Regolamento di Dipartimento che intendono adottare.
2. Il progetto illustrativo di cui al precedente comma e' approvato dal Consiglio di Dipartimento, prima della trasmissione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
3. Entro tre mesi dalla trasmissione del progetto illustrativo, il Senato Accademico, sentiti il Presidente della Scuola o i Presidenti delle Scuole partecipate e, nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, i Direttori dei Dipartimenti partecipanti, esprime il proprio parere in merito alla sostenibilita', alla qualita' delle proposte ed alla loro coerenza didattica. Entro tre mesi dal parere del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla proposta, sentito il Direttore Generale.
4. In sede di prima deliberazione e nel rispetto dei tempi di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione, anche in esito al parere del Senato Accademico, puo' sospendere l'approvazione e suggerire al Dipartimento proponente modifiche non strutturali o parziali revisioni. Entro il mese successivo, il Consiglio del Dipartimento proponente delibera in merito alle modifiche o revisioni proposte, trasmettendo la delibera assunta al Consiglio di Amministrazione, che assume la decisione nella prima seduta utile.
5. La delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dei commi 3 o 4 del presente articolo e' trasmessa al Presidente della Scuola o ai Presidenti delle Scuole interessate per gli adempimenti necessari.
6. La delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dei commi 3 o 4 del presente articolo, unitamente alla bozza di Convenzione Didattica e agli altri documenti ritenuti utili, e' trasmessa ai Direttori dei Dipartimenti tenuti alla sottoscrizione ai sensi del presente articolo e dell'art. 19 bis.
Art. 45 Costituzione di nuove Scuole e fusione tra Scuole
1. Con deliberazione dei propri Consigli, due o piu' Dipartimenti possono presentare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una proposta di costituzione di una nuova Scuola.
Nella proposta devono dettagliatamente indicare:
a) i Dipartimenti che partecipano alla Scuola;
b) l'assetto attuale dei propri impegni didattici con riferimento a tutti i Corsi di Studio in cui siano impegnati i propri docenti, l'articolazione dei Corsi di Studio e la didattica fornita in Corsi di Studio comuni ad altri Dipartimenti;
c) una definizione del futuro assetto dei propri Corsi di Studio con l'indicazione delle risorse di cui dispongono e delle quali necessitano;
d) le risorse di cui ritengono di avere necessita', distinguendo tra quelle di cui dispongono e quelle di cui chiedono l'assegnazione;
e) la denominazione della Scuola;
f) la bozza di Regolamento della Scuola che intendono adottare.
2. I Dipartimenti proponenti che, al momento della proposta, abbiano impegni didattici in comune con Dipartimenti non aderenti alla proposta di costituzione della nuova Scuola, dovranno garantire il rispetto della Convenzione Didattica stipulata con questi ultimi.
3. Il Senato Accademico esprime parere sulla proposta, tenuto conto della coerenza didattica della stessa, tenuto conto delle risorse disponibili e della significativita' degli impegni didattici comuni.
4. Sulla proposta delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale definisce anche i tempi, le modalita' e le condizioni per la costituzione della nuova Scuola.
5. Due o piu' Scuole, con deliberazione dei propri Consigli, possono presentare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una proposta di fusione. La proposta deve dettagliatamente indicare, oltre alle ragioni che la sostengono, gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo. La costituzione avviene secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 46 Adesione di un Dipartimento ad una Scuola
1. Un Dipartimento puo' chiedere di partecipare a una Scuola, illustrando, oltre alle ragioni che sostengono la domanda:
a) l'assetto attuale dei propri impegni didattici con riferimento a tutti i Corsi di Studio in cui siano impegnati i propri docenti, l'articolazione dei Corsi di Studio e la didattica fornita in Corsi di Studio comuni ad altri Dipartimenti partecipanti alla Scuola alla quale la domanda di adesione e' rivolta;
b) una definizione del futuro assetto dei propri Corsi di Studio con l'indicazione delle risorse di cui dispongono e delle quali necessitano.
2 Il Consiglio della Scuola a cui la domanda e' rivolta esprime il proprio parere, tenuto conto delle valutazioni espresse dai Dipartimenti partecipanti.
3 Sulla domanda delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto della coerenza didattica della stessa, delle risorse disponibili e della significativita' degli impegni didattici comuni.
Art. 47 Norma transitoria sul passaggio al nuovo assetto di Dipartimenti e Scuole
1. In sede di prima applicazione della prima revisione statutaria, e con riferimento alla disciplina di Scuole, Dipartimenti, Campus e Sedi, i Consigli di Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni per l'attuazione della revisione dello Statuto, possono proporre nuovi assetti anche in deroga alle vigenti norme regolamentari in tema di mobilita' di professori e ricercatori.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, stabiliscono i tempi e le modalita' per l'attuazione della presente norma transitoria.».
 
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