IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata; Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla citata lettera b), sono stabiliti ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 23, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto direttoriale 20 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006; Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2007 - 2008, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006; Visto il decreto direttoriale 10 maggio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2009 - 2010, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006; Visto il decreto direttoriale18 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2014 - 2015, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006; Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2016 e 2017; Ritenuto che occorre confermare, anche per il biennio 2016 e 2017, i criteri stabiliti dal suddetto decreto 20 aprile 2006;
Decreta:
Art. 1
Individuazione dei parametri di cui agli articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del Tuir
1. Per il biennio 2016-2017, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali nel limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), del Tuir, e di quello eccedente di cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo unico, il numero dei capi che rientra nel citato limite, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e il coefficiente moltiplicatore previsti dall'art. 56, comma 5, del Tuir, sono determinati in base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2017
Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze Lapecorella
Il Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Blasi |