Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2017, n. 108
Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'allegato B);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni di principio

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata direttiva, relativa all'ordine europeo di indagine penale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione cosi' recita:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, recante norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recitano:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- L'allegato B La legge 9 luglio 2015, n. 114, recante
delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita:

«Allegato B

(art. 1, comma 1)
In vigore dal 15 agosto 2015
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di
recepimento 1° luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015); (32)
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1° luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016); (37)
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1° giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015); (34)
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1° gennaio 2016);
(35)
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); (31)
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di
procedura penale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 1988, n. 250, S.O.
- La direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo
di indagine penale e' pubblicata nella G.U.U.E. 1° maggio
2014, n. L 130.

Note all'art. 1:
- La direttiva 2014/41 e' citata nelle note alle
premesse.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denominato ordine di indagine: il provvedimento emesso dalla autorita' giudiziaria o dalla autorita' amministrativa e convalidato dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono gia' disponibili;
b) autorita' di emissione: l'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione, che emette l'ordine di indagine con il quale dispone l'acquisizione di elementi di prova in un procedimento penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria proveniente da un'autorita' amministrativa;
c) autorita' di esecuzione: l'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione che riceve, riconosce e da' esecuzione a un ordine di indagine emesso dall'autorita' giudiziaria italiana;
d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell'autorita' di emissione;
e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell'autorita' di esecuzione;
f) Autorita' centrale: il Ministero della giustizia.
 
Art. 3
Protezione dei dati personali

1. Nel compimento delle attivita' relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformita' agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.
 
Art. 4
Attribuzioni del pubblico ministero

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorita' di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell'ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine ricevuto e' trasmessa al Ministero della giustizia.
2. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorita' di emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 e' in ogni caso regolato dalla legge italiana.
3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel piu' breve termine indicato dall'autorita' di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessita'.
4. Il decreto di riconoscimento e' comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento e' comunicato al momento in cui l'atto e' compiuto o immediatamente dopo.
5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.
6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorita' di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.
7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo.
8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale,
cosi' recita:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
Corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli
articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter e 630
del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.».
- Il testo dell'art. 54 del codice di procedura penale,
cosi' recita:
«Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri). -
1. Il pubblico ministero, se durante le indagini
preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza
di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le
funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se
ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi,
informa il procuratore generale presso la corte di appello
ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il
procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il
procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da'
comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima
della trasmissione o della designazione indicate nei commi
1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi
previsti dalla legge.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in
ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici
ministeri.».
- Il testo dell'art. 54-bis del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del
pubblico ministero). - 1. Quando il pubblico ministero
riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso
indagini preliminari a carico della stessa persona e per il
medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa
senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio
richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'art.
54 comma 1.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta,
ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale
presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un
diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte
di cassazione. Il procuratore generale, assunte le
necessarie informazioni, determina con decreto motivato,
secondo le regole sulla competenza del giudice, quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da'
comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del
pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi
gli atti da parte del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della
designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del
pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a
norma dell'art. 54 comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai
diversi uffici del pubblico ministero sono comunque
utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in
ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici
ministeri.».
- Il testo dell'art. 54-ter del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in
materia di criminalita' organizzata). - 1. Quando il
contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda
taluno dei reati indicati nell'art. 51, commi 3-bis e
3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale
presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta
al procuratore generale presso la corte di appello, questi
informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
dei provvedimenti adottati.».
- Il testo dell'art. 366, comma 1, del codice di
procedura penale, cosi' recita:
«Art. 366 (Deposito degli atti cui hanno diritto di
assistere i difensori). - 1. Salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il
difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella
segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno
successivo al compimento dell'atto, con facolta' per il
difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni
successivi. Quando non e' stato dato avviso del compimento
dell'atto, al difensore e' immediatamente notificato
l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento
della notificazione. Il difensore ha facolta' di esaminare
le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se
si tratta di documenti, di estrarne copia.
2. omissis.».
 
Art. 5
Intervento e poteri di controllo del giudice

1. Quando l'autorita' di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice, il procuratore della Repubblica riconosce l'ordine di indagine e fa richiesta di esecuzione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine.
3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' di emissione, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 127 del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in Camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.».
 
Art. 6
Comunicazioni all'autorita' di emissione

1. Della ricezione dell'ordine di indagine e' data comunicazione, entro sette giorni, all'autorita' di emissione, con la trasmissione del modello di cui all'allegato B del presente decreto. In tale modello sono indicate le modalita' di esecuzione quando da esse deriva l'impossibilita' di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell'ordine di indagine.
2. All'autorita' di emissione e' data tempestiva comunicazione, prima che sia assunta la decisione, che non sussistono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione dell'ordine di indagine, al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo di rifiuto.
3. Parimenti, l'autorita' di emissione e' tempestivamente informata, al fine di valutare l'opportunita' di una nuova richiesta o di ritirare l'ordine di indagine, quando il contenuto dello stesso appare non proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
4. La decisione di rifiuto del riconoscimento o il ritardo dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione. Allo stesso modo e' data comunicazione dell'impugnazione e del provvedimento di annullamento del decreto di riconoscimento nei casi di cui all'articolo 13.
 
Art. 7
Principio di proporzione

1. L'ordine di indagine non e' proporzionato se dalla sua esecuzione puo' derivare un sacrificio ai diritti e alle liberta' dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte dal compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravita' dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista.
 
Art. 8
Partecipazione all'esecuzione dell'autorita' di emissione

1. L'autorita' di emissione puo' chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine.
2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorita' di emissione avviene con le modalita' previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari ove richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine.
4. Il funzionario dell'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale.
5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34
recante norme di attuazione della decisione quadro
2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alle squadre investigative comuni e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2016, n. 58.
 
Art. 9
Modalita' particolari di esecuzione

1. Quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non e' previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede, previa comunicazione all'autorita' di emissione, mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo.
2. Previo accordo con l'autorita' di emissione, si da' luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o piu' atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appare proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7.
3. L'impossibilita' di eseguire l'ordine di indagine secondo quanto disposto dal comma 1 e' motivo di rifiuto del riconoscimento.
4. Se per il compimento dell'atto oggetto dell'ordine di indagine e' necessaria autorizzazione a procedere, il procuratore della Repubblica ne fa tempestiva richiesta.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, si provvede in ogni caso all'esecuzione dell'ordine di indagine avente ad oggetto:
a) acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento;
b) acquisizione di informazioni contenute in banche dati accessibili all'autorita' giudiziaria;
c) audizione della persona informata dei fatti, del testimone, del consulente o del perito, della persona offesa, nonche' della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato presenti nel territorio dello Stato;
d) compimento di atti di indagine che non incidono sulla liberta' personale e sul diritto all'inviolabilita' del domicilio;
e) identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico o di un indirizzo di posta elettronica o di un indirizzo IP.
 
Art. 10
Motivi di rifiuto e di restituzione

1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 9, comma 3, non si provvede al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine ove:
a) l'ordine di indagine trasmesso risulta incompleto ovvero le informazioni in esso contenute sono manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto;
b) la persona nei cui confronti si procede gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano o impediscono l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
c) l'esecuzione dell'ordine di indagine potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;
d) dalle informazioni trasmesse risulta la violazione del divieto di sottoporre una persona, gia' definitivamente giudicata, ad un nuovo processo per i medesimi fatti;
e) sussistono fondati motivi per ritenere che l'esecuzione dell'atto richiesto nell'ordine di indagine non e' compatibile con gli obblighi dello Stato sanciti dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
f) il fatto per il quale e' stato emesso l'ordine di indagine non e' punito dalla legge italiana come reato, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione, salvo quanto disposto dagli articoli 9, comma 5, e 11.
2. Se l'ordine di indagine e' stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non puo' essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale e' diversa da quella dello Stato di emissione.
3. E' restituito all'autorita' di emissione l'ordine di indagine emesso da un'autorita' diversa dalla giudiziaria o da questa non convalidato.

Note all'art. 10:
- Il Trattato dell'Unione europea e' pubblicato nella
G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115
 
Art. 11
Deroghe alla doppia incriminazione

1. Il motivo di rifiuto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), non rileva per le seguenti categorie di reati, come indicati dall'autorita' di emissione nell'ordine di indagine, qualora il fatto sia punibile nello Stato di emissione con una pena non inferiore nel massimo a tre anni o con una misura di sicurezza detentiva:
a) partecipazione a un'associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalita' informatica;
n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) rapina commessa da un gruppo organizzato o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di marchi e prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti alterati e contraffatti;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) ricettazione, riciclaggio e reimpiego di veicoli oggetto di furto;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.

Note all'art. 11:
- La Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee,
e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 novembre 1995, n. C 316/48.
 
Art. 12
Trasferimento delle prove

1. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo all'autorita' di emissione i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonche' i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, la trasmissione puo' essere fatta mediante consegna diretta al rappresentante dell'autorita' di emissione.
3. Dell'avvenuta trasmissione, anche nella forma della consegna diretta, e' data attestazione in forma scritta.
4. Il procuratore della Repubblica puo' disporre il trasferimento temporaneo del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quando non e' d'impedimento alla spedita trattazione del procedimento in corso, concordando con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e il termine di restituzione. A tal fine, dopo l'esercizio dell'azione penale, il procuratore della Repubblica richiede l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice provvede dopo aver sentito le parti.
 
Art. 13
Impugnazioni

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza. L'ordinanza e' comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato.
3. Il procuratore della Repubblica informa senza ritardo l'autorita' di emissione della decisione. Quando l'opposizione e' accolta, il decreto di riconoscimento e' annullato.
4. L'opposizione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione dell'ordine di indagine e della trasmissione dei risultati delle attivita' compiute. Il procuratore della Repubblica puo' comunque non trasmettere i risultati delle attivita' compiute se puo' derivarne grave e irreparabile danno alla persona sottoposta alle indagini, all'imputato o alla persona comunque interessata dal compimento dell'atto.
5. Il giudice per le indagini preliminari, quando e' richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5, se ricorrono i motivi di rifiuto indicati dall'articolo 10, dispone, anche su richiesta delle parti, l'annullamento del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.
6. Non si da' luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in caso di annullamento del decreto di riconoscimento.
7. Possono altresi' proporre opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il giudice provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione del giudice e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge da parte del pubblico ministero e degli interessati entro dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura
penale si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 14
Rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione

1. Il procuratore della Repubblica dispone il rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine per il periodo necessario quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo gia' in corso.
2. Dispone altresi' il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di indagine quando le cose, i documenti o i dati oggetto di richiesta di sequestro sono gia' sottoposti a vincolo, fino alla revoca del relativo provvedimento.
3. La decisione di rinvio e' immediatamente comunicata all'autorita' di emissione.
4. L'ordine di indagine e' tempestivamente eseguito non appena viene meno la causa che ha dato luogo al rinvio.
 
Art. 15
Spese

1. Sono a carico dello Stato le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine.
2. Nel caso di spese di rilevante entita', il procuratore della Repubblica informa l'autorita' di emissione e l'autorita' centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente.
 
Art. 16
Trasferimento temporaneo nello Stato di emissione
di persone detenute

1. L'ordine di indagine emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta o internata, ai fini del compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, e' eseguito, a condizione che la persona presti consenso, richiedendo il nulla osta al giudice che procede, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto e' un condannato o un internato, il nulla osta e' richiesto al magistrato di sorveglianza.
2. Ai fini del provvedimento di nulla osta si tiene conto dell'eta' della persona e delle sue condizioni di salute fisica o mentale.
3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento e individua il termine di rientro della persona detenuta in data anteriore alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare o di quello di cessazione della pena in esecuzione.
4. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed e' validamente prestato, con le modalita' stabilite dall'ordinamento interno, a condizione che la persona detenuta o internata abbia avuto la possibilita' di conferire con il difensore.
5. Il periodo di detenzione trascorso all'estero e' computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.
6. La persona detenuta o internata temporaneamente trasferita non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 279 del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 279 (Giudice competente). - 1. Sull'applicazione
e sulla revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle
loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede.
Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice
per le indagini preliminari.».
 
Art. 17

Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute nello Stato di
emissione

1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persona, detenuta nello Stato di emissione, per il compimento nel territorio nazionale di un atto di indagine o di prova, il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' di emissione le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine entro cui la persona temporaneamente trasferita deve fare rientro nello Stato di emissione.
2. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
 
Art. 18
Audizione mediante videoconferenza
o altra trasmissione audiovisiva

1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorita' di emissione circa le modalita' dell'audizione, anche in riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare.
2. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono.
3. Il procuratore della Repubblica richiede l'esecuzione dell'ordine di indagine al giudice per le indagini preliminari nei casi di cui all'articolo 5.
4. Il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dispongono, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete.
5. Provvedono altresi' a:
a) identificare la persona da ascoltare;
b) notificare l'ora e il luogo della comparizione;
c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione.
6. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' di emissione o sotto la sua direzione. Il procuratore della Repubblica, o il giudice quando provvede all'esecuzione dell'ordine di indagine, assicurano il rispetto, nel compimento dell'atto, dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione.
7. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' di emissione.
8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 366 del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). -
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito,
interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro
dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti
l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita'
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte.».
- Il testo dell'art. 367 del codice penale, cosi'
recita:
«Art. 367 (Memorie e richieste dei difensori). - 1. Nel
corso delle indagini preliminari, i difensori hanno
facolta' di presentare memorie e richieste scritte al
pubblico ministero.».
- Il testo dell'art. 368 del codice penale, cosi'
recita:
«Art. 368 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di
sequestro). - 1. Quando, nel corso delle indagini
preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba
disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette
la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini
preliminari.».
- Il testo dell'art. 369 del codice penale, cosi'
recita:
«Art. 369 (Informazione di garanzia). - 1. Solo quando
deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di
assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego
chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa una
informazione di garanzia con indicazione delle norme di
legge che si assumono violate della data e del luogo del
fatto e con invito a esercitare la facolta' di nominare un
difensore di fiducia.
1-bis. Il pubblico ministero informa altresi' la
persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del
diritto alla comunicazione previsto dall'art. 335, comma 3.
2. Qualora ne ravvisi la necessita' ovvero l'ufficio
postale restituisca il piego per irreperibilita' del
destinatario, il pubblico ministero puo' disporre che
l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'art.
151.».
- Il testo dell'art. 371-bis del codice penale, cosi'
recita:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti
indicati nell'art. 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e
antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'art. 51, comma 3-bis dispone della direzione
investigativa antimafia e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'art. 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei
servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia
e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori
distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento
delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita'
dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse
articolazioni e di assicurare la completezza e
tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati,
assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria
flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e
contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo,
anche internazionale;
d-e);
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche
direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere
contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali
realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la Corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis e comma
3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte
al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento
e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita'
di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri
previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle
indagini;
3).
4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le
necessarie informazioni personalmente o tramite un
magistrato della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari,
il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il
magistrato da lui designato non puo' delegare per il
compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
ministero.».
- Il testo dell'art. 372 del codice penale, cosi'
recita:
«Art. 372 (Avocazione delle indagini). - 1. Il
procuratore generale presso la corte di appello dispone con
decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie
informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari
quando:
a) in conseguenza dell'astensione o della
incompatibilita' del magistrato designato non e' possibile
provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha
omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del
magistrato designato per le indagini nei casi previsti
dall'art. 36 comma 1 lettere a), b), d), e).
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di
appello, assunte le necessarie informazioni, dispone
altresi' con decreto motivato l'avocazione delle indagini
preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli
270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in
cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice
penale quando, trattandosi di indagini collegate, non
risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste
dall'art. 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni
per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore
generale anche d'intesa con altri procuratori generali
interessati.».
- Il testo dell'art. 373 del codice penale, cosi'
recita:
«Art. 373 (Documentazione degli atti). - 1. Salvo
quanto disposto in relazione a specifici atti, e' redatto
verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento
presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona
sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei
sequestri;
d) delle sommarie informazioni assunte a norma
dell'art. 362;
d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'art.
363;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma
dell'art. 360.
2. Il verbale e' redatto secondo le modalita' previste
nel titolo III del libro II.
3. Alla documentazione delle attivita' di indagine
preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si
procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma
riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto
semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni
ritenute necessarie.
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro
compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono
insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che
impediscono la documentazione contestuale.
5. L'atto contenente la notizia di reato e la
documentazione relativa alle indagini sono conservati in
apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero
assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a
norma dell'art. 357.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni
provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario
che assiste il pubblico ministero. Si applica la
disposizione dell'art. 142.».
 
Art. 19
Audizione mediante teleconferenza

1. Su richiesta dell'autorita' di emissione, l'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato puo' essere svolta mediante conferenza telefonica, quando non e' opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinnanzi all'autorita' di emissione.
2. Il procuratore richiede l'intervento del giudice per le indagini preliminari quando l'audizione davanti al giudice e' condizione della richiesta
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 in quanto compatibili.
 
Art. 20
Informazioni e documenti presso banche
e istituti finanziari

1. L'ordine di indagine che ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari e' eseguito con le modalita' stabilite dagli articoli 255 e 256 del codice di procedura penale.
2. All'acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari, il procuratore della Repubblica provvede, se necessario, mediante richiesta al giudice per le indagini preliminari secondo quanto previsto dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica prima di darvi esecuzione richiede all'autorita' di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attivita' richiesta.

Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 255 del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 255 (Sequestro presso banche). - 1. L'autorita'
giudiziaria puo' procedere al sequestro presso banche di
documenti, titoli, valori, somme depositate in conto
corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in
cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di
ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non
appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo
nome.».
- Il testo dell'art. 256 del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti). - 1. Le
persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare
immediatamente all'autorita' giudiziaria, che ne faccia
richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se
cosi' e' ordinato, nonche' i dati, le informazioni e i
programmi informatici, anche mediante copia di essi su
adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di
esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero,
professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che
si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al
loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di
ufficio o professionale, l'autorita' giudiziaria, se ha
motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di
non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti
o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti
necessari. Se la dichiarazione risulta infondata,
l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di
Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale
per la definizione del processo, il giudice dichiara non
doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione
della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri
non dia conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria
dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell'art. 204.».
 
Art. 21
Operazioni sotto copertura

1. L'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura e' riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.
3. Ai fini dell'esecuzione della richiesta puo' essere promossa la costituzione di una squadra investigativa comune.
4. Il funzionario dello Stato di emissione che partecipa alle attivita' nel territorio dello Stato assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
5. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari dello Stato di emissione che partecipano alle attivita' nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.

Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n.
146, recante adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli
direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
2000, n. 132, cosi' recita:
«Art. 9 (Corso per la nomina a vice commissario
penitenziario). - 1. I vincitori del concorso di cui
all'art. 7 sono nominati vice commissari penitenziari in
prova.
2. I vice commissari penitenziari in prova frequentano,
presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari
dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione
teorico-pratico della durata di dodici mesi. Durante il
citato corso non possono essere impiegati in servizi
d'istituto.
3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo
al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un
esame finale sulle materie oggetto del corso.
4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno
superato gli esami finali del corso sono nominati vice
commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono
ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame
finale.
5. I vice commissari penitenziari in prova che non
superano l'esame finale possono partecipare al corso
successivo; se l'esito di quest'ultimo e' negativo, sono
dimessi.».
 
Art. 22
Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro

1. Nei casi e con le modalita' stabilite dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4, previo accordo con l'autorita' di emissione, puo' omettere o ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.
2. Si applica l'articolo 20, comma 3.

Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006,
n. 146 si veda nelle note all'art. 21.
 
Art. 23

Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della
autorita' giudiziaria italiana

1. Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati:
a) l'autorita' che procede;
b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
d) la durata dell'intercettazione;
e) i motivi che rendono necessaria l'attivita' di indagine richiesta.
3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno. Del rifiuto e' data immediata comunicazione all'autorita' di emissione a cura del procuratore della Repubblica.
4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorita' di emissione, puo' darsi esecuzione alternativamente:
a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi;
b) con l'intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorita' di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione.
6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorita' di emissione puo' richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.
7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.

Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 270-bis del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 270-bis (Comunicazioni di servizio di
appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). -
1. L'autorita' giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite
intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti
al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai
servizi di informazione per la sicurezza, dispone
l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto
dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali
comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l'autorita'
giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei
ministri copia della documentazione contenente le
informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per
accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da
segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono
essere utilizzate solo se vi e' pericolo di inquinamento
delle prove, o pericolo di fuga, o quando e' necessario
intervenire per prevenire o interrompere la commissione di
un delitto per il quale sia prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta
ferma la disciplina concernente la speciale causa di
giustificazione prevista per attivita' del personale dei
servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della
richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non
oppone il segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la
notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce
all'autorita' giudiziaria l'utilizzazione delle notizie
coperte dal segreto.
6. Non e' in ogni caso precluso all'autorita'
giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e
indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora il conflitto sia risolto nel senso
dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del
Consiglio dei ministri non puo' piu' opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia
risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato,
l'autorita' giudiziaria non puo' acquisire ne' utilizzare,
direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali
e' stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile
alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie
garanzie per la segretezza del procedimento.».
 
Art. 24
Notifica all'autorita' giudiziaria italiana nel caso di persona
soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato

1. Quando e' disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro che procede.
2. Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite e ne da' contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.
3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, da' comunicazione all'autorita' giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilita' a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.
 
Art. 25
Richieste di documentazione inerente
alle telecomunicazioni

1. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione all'ordine di indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche con le forme e le modalita' dell'articolo 256 del codice di procedura penale.

Note all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 256 del codice di procedura
penale si veda nelle note all'art. 20.
 
Art. 26
Provvedimenti di sequestro probatorio

1. In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento e' adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo.
2. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorita' di emissione con le modalita' stabilite dall'articolo 12.
3. Quando e' richiesto che le cose non siano trasferite, l'autorita' di emissione indica il termine trascorso il quale il provvedimento di sequestro puo' essere revocato.
4. Quando il procuratore della Repubblica ritiene di revocare il provvedimento di sequestro ne informa l'autorita' di emissione che puo' formulare osservazioni.
 
Art. 27
Emissione dell'ordine di indagine

1. Nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente all'autorita' di esecuzione. Il giudice emette l'ordine di indagine sentite le parti.
2. Dell'emissione dell'ordine di indagine e' data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Note all'art. 27:
- Per il testo dell'art. 51 del codice di procedura
penale si veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 28
Impugnazione dell'ordine di indagine avente
ad oggetto il sequestro a fini di prova

1. Contro l'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
2. Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322-bis e 325 codice di procedura penale.

Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 324 del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta
di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di
esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o
dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta e' presentata con le forme previste
dall'art. 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato
non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia'
dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a
norma dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio
presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal
comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante
consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da
un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il
proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
in cancelleria.
3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita'
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo,
trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il
provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre,
facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del
riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio
della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione
degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
Camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127.
Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per
l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato
al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al
giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9,
9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puo'
essere parziale e non puo' essere disposta nei casi
indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione
della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».
- Il testo dell'art. 322-bis del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 322-bis (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state
sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze
in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di
revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale,
il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha
sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del
provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 310.».
- Il testo dell'art. 325 del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 325 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le
ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il
pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la
persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dell'art. 324 comma 1,
contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo'
essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La
proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta
di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311 commi 3 e
4.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della
ordinanza.».
 
Art. 29
Partecipazione all'esecuzione dell'ordine di indagine

1. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, puo' partecipare direttamente, o far partecipare direttamente uno o piu' ufficiali di polizia giudiziaria, all'esecuzione dell'ordine di indagine. A tal fine il procuratore della Repubblica puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34.
2. Il giudice che ha emesso l'ordine di indagine puo' chiedere all'autorita' di esecuzione di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine, previo accordo con la stessa.
3. Le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, relative alla responsabilita' per i danni si applicano anche al caso di partecipazione diretta all'estero senza costituzione di una squadra investigativa comune.

Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 Norme
di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre
investigative comuni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 marzo 2016, n. 58.
 
Art. 30
Contenuto dell'ordine di indagine

1. L'ordine di indagine contiene, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, le seguenti informazioni:
a) i dati relativi all'autorita' di emissione;
b) l'oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
c) i dati utili all'individuazione della persona o delle persone interessate dal compimento dell'atto richiesto;
d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e l'indicazione delle norme di legge violate;
e) una sintetica descrizione dell'atto d'indagine o di prova richiesti.
 
Art. 31
Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa

1. Il difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, della persona per la quale e' proposta l'applicazione di una misura di prevenzione, puo' chiedere al pubblico ministero o al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine.
2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l'assunzione.
3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale.
4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti.

Note all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 368 del codice di procedura
penale si veda nelle note all'art. 18.
 
Art. 32
Trasmissione dell'ordine di indagine

1. L'ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all'autorita' di esecuzione con modalita' idonee a garantire l'autenticita' della provenienza, anche con l'ausilio dell'autorita' centrale se necessario.
2. La trasmissione puo' aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea.
3. L'autorita' di esecuzione e' individuata anche con l'ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.
4. L'ordine di indagine e' trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dall'autorita' di esecuzione.
 
Art. 33
Indicazioni all'autorita' di esecuzione

1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facolta' riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori.
2. L'autorita' giudiziaria, quando l'autorita' di esecuzione rileva che le spese necessarie all'esecuzione dell'ordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest'ultima le modalita' di ripartizione dell'eccedenza. Se non vi e' accordo, l'autorita' giudiziaria puo' ritirare, anche solo parzialmente, l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia (Testo A), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O., cosi' recita:
«Art. 7 (Rogatorie all'estero). - 1. Fermo quanto
disposto dall'art. 696, del codice di procedura penale, le
spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal
presente testo unico.».
 
Art. 34
Ordine di indagine collegato a un ordine precedente

1. Quando un ordine di indagine e' emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne da' menzione nella sezione D del modello di cui all'allegato A.
2. L'autorita' giudiziaria che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine puo' presentare direttamente all'autorita' di esecuzione un ordine di indagine collegato.
 
Art. 35
Avvisi alle parti e ai difensori

1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine, ricevuta dall'autorita' di esecuzione la documentazione delle attivita' compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori.
 
Art. 36
Disposizioni sulla utilizzabilita' degli atti compiuti
e delle prove assunte all'estero

1. Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale:
a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita';
b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta' loro consentite dalla legge italiana.
2. Nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 512-bis del codice di procedura penale il giudice da' lettura dei verbali di dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.

Note all'art. 36:
- Il testo dell'art. 431 del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 431 (Fascicolo per il dibattimento). - 1.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il
giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle
parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se
una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova
udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la
formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento
sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione
penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla
polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal
pubblico ministero e dal difensore;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria
internazionale e i verbali degli atti non ripetibili
assunti con le stesse modalita';
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente
probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti
dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria
internazionale ai quali i difensori sono stati posti in
grado di assistere e di esercitare le facolta' loro
consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e
gli altri documenti indicati nell'art. 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato,
qualora non debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero, nonche' della
documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva.».
- Il testo dell'art. 512-bis del codice di procedura
penale, cosi' recita:
«Art. 512-bis (Lettura di dichiarazioni rese da persona
residente all'estero). - 1. Il giudice, a richiesta di
parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di
prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di
dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a
seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata
citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia
assolutamente possibile l'esame dibattimentale.».
 
Art. 37

Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro
Stato membro

1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorita' di esecuzione le modalita' del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17.
2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato.
3. La persona detenuta temporaneamente che e' trasferita in Italia non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto.
4. L'immunita' prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilita' non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
 
Art. 38
Trasferimento temporaneo in altro Stato membro
di persone detenute nello Stato

1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16.
3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.
 
Art. 39
Richiesta di audizione mediante videoconferenza
o altra trasmissione audiovisiva

1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine per richiedere l'audizione a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone informate dei fatti, mediante videoconferenza, a condizione che l'autorita' di esecuzione abbia la disponibilita' o l'accesso ai mezzi tecnici necessari.
2. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione a distanza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini, sempre che questi vi consentano.
3. L'ordine di indagine puo' essere emesso:
a) quando per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la loro presenza sul territorio nazionale;
b) quando la persona da interrogare o esaminare e' a qualsiasi titolo detenuta nello Stato membro;
c) nei casi previsti dall'articolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
4. L'autorita' giudiziaria concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' dell'audizione.
5. Se l'autorita' di esecuzione non ha la disponibilita' o l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine puo' metterli a sua disposizione per il tramite dell'autorita' centrale.
6. L'autorita' giudiziaria verifica che alla persona da ascoltare sia dato avvertimento circa i diritti e le garanzie previste dall'ordinamento interno.

Note all'art. 39:
- Il testo dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 recante norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
cosi' recita:
«Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura,
delle persone che collaborano con la giustizia e degli
imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento
delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o
misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si
svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona
sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su
richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il
programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei
casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte
di assise.
1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle
interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto
copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo
2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre
con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza
della persona sottoposta all'esame e con modalita'
determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di
tali soggetti sia visibile.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente
comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
a norma dell'art. 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente
necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame
si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal
comma 2 nei seguenti casi:
a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone
ammesse al piano provvisorio di protezione previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle
speciali misure di protezione di cui al citato art. 13,
commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle
generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame,
il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto
dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile;
c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, o dall'art.
407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere
esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei
cui confronti si procede per uno dei delitti previsti
dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera
a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei
procedimenti;
c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel
corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo
9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali
soggetti sia visibile.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da
un difensore si applicano le disposizioni previste
dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere
altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a
norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della
persona da sottoporre ad esame.».
 
Art. 40
Informazioni relative a conti e operazioni
bancarie e finanziarie

1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto accertamenti o acquisizione di documenti presso banche o istituti finanziari, la richiesta e' trasmessa mediante il modello di cui all'allegato A, sezione H 4. Sono a tal fine indicati i motivi della rilevanza dell'accertamento, nonche' le informazioni utili all'individuazione delle banche o degli istituti interessati.
 
Art. 41
Richiesta di operazioni sotto copertura
da compiersi all'estero

1. L'ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura e' emesso soltanto nei casi e con le modalita' previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. La richiesta e' inoltrata, secondo il modello di cui all'allegato A, direttamente all'autorita' di esecuzione. Le modalita' di compimento delle operazioni sono concordate con l'autorita' di esecuzione.

Note all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006,
n. 146 si veda nelle note all'art. 21.
 
Art. 42
Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto
o di sequestro

1. Quando si procede per uno dei reati di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, puo' essere emesso, alle condizioni e con le modalita' ivi stabilite, ordine di indagine al fine di chiedere all'autorita' di esecuzione che siano omessi o ritardati il provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro probatorio, che si ritiene possano essere eseguiti nel territorio dello Stato di esecuzione.

Note all'art. 42:
- Per il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006,
n. 146 si veda nelle note all'art. 21.
 
Art. 43
Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza
tecnica dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro

1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare.
2. L'ordine di indagine contiene:
a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;
b) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare;
c) la durata delle operazioni di intercettazione;
d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione;
e) i motivi della rilevanza dell'atto.
3. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve essere eseguita:
a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni;
b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione.
4. La richiesta puo' avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.
 
Art. 44

Obblighi di informazione in favore dell'autorita' giudiziaria di
altro Stato membro

1. Il pubblico ministero, prima di dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa, mediante trasmissione del modello di cui all'allegato C al presente decreto, l'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare.
2. Nel corso delle operazioni di intercettazione, il pubblico ministero, non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede immediatamente, con le modalita' di cui al comma 1, a dare informazione all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso.
3. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorita' giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi 1 e 2, comunica che non possono essere eseguite o proseguite. I risultati dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro.
 
Art. 45
Richiesta di documentazione inerente
alle telecomunicazioni

1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorita' di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonche' l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonche' l'indicazione del reato per il quale si procede.
 
Art. 46
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 giugno 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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