Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2017 (vai al sommario) |
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LEGGE 12 luglio 2017, n. 107 |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e durata
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione e comunque entro la fine della XVII legislatura. 3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione: «Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria.». |
| Art. 2 Composizione
1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta. 2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza. 3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. |
| Art. 3 Competenze
1. La Commissione ha il compito di verificare: a) gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano; b) la gestione degli istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione. In particolare, per tali istituti la Commissione verifica: 1) le modalita' di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati; 2) i criteri di remunerazione dei manager e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse; 3) la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie; 4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca; 5) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione; 6) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonche' degli obblighi di corretta informazione agli investitori; c) l'efficacia delle attivita' di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalita' di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalita' di applicazione e all'idoneita' degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonche' all'adeguatezza delle modalita' di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati; d) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonche' sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie. |
| Art. 4 Attivita' di indagine
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 5. La Commissione non puo' adottare provvedimenti che restringano la liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' la liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale: «Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.». «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.». - La legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto». - Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale: «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.». |
| Art. 5 Richiesta di atti e documenti
1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale: «Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.». |
| Art. 6 Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale: «Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.». |
| Art. 7 Organizzazione interna
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. 2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre modifiche al regolamento. 3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione. 4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 luglio 2017
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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