Gazzetta n. 165 del 17 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 giugno 2017
Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2017 (articolo 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visti gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;
Visto in particolare l'art. 117, secondo comma, lettera r), che disciplina, tra l'altro, la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»;
Visto il comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10;
Visto l'art. 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del richiamato art. 10, che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti;
Visto il comma 3 del predetto art. 10, che prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
Visto altresi', il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionale, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalita' di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
Visto il comma 433 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle risorse di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 433;
Visto il comma 437 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 in misura pari al Fondo stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, emanato in attuazione del comma 439 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, con il quale sono definite, fra l'altro, le modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 433 dell'art. 1, nonche' gli enti beneficiari del predetto Fondo;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dispone che, ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 in misura pari al contributo di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il comma 469 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016, che prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, le citta' metropolitane, le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Considerato che gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province;
Visto il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante disposizioni per «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», che prevede che, a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge per i comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi, per il periodo di dodici mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni;
Visto il comma 468 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che dispone che, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 dell'art. 1, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, al bilancio di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;
Considerato che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466 da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione 2017-2019 e' stato aggiornato, ai sensi del richiamato comma 468, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nella riunione del 23 novembre 2016;
Visto il comma 11 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017 degli enti locali, di cui all'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 marzo 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, del 30 marzo 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 delle citta' metropolitane e delle province e' stato ulteriormente differito al 30 giugno 2017;
Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che ha introdotto il cosiddetto patto di solidarieta' «nazionale verticale» disponendo che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica;
Visti i successivi commi da 486 a 492 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, che dispongono l'ordine prioritario e i criteri di assegnazione degli spazi finanziari di cui al predetto comma 485;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337, emanato ai sensi del comma 492, dell'art. 1, della richiamata legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica, agli enti beneficiari di cu agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto;
Visto il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2017, n. 77112 e i relativi allegati 1 e 2, sostitutivi degli allegati 1 e 2 del precedente decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;
Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo;
Visto il comma 508 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede che, qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);
Visto il comma 482 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede che qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti degli enti locali relativi a quanto disposto dai commi 463 e seguenti del medesimo art. 1;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2017;
Sentita la Conferenza Stato-Regioni che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2017;

Decreta:

Articolo unico

1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, in applicazione del comma 469 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, del richiamato art. 1, nonche' le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun periodo, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it
2. Gli obblighi di monitoraggio di cui al comma 1, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province. La regione o provincia autonoma fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Le informazioni devono essere trasmesse, con riferimento a ciascun periodo, in formato excel, all'indirizzo di posta elettronica certificata pareggio@pec.mef.gov.it
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, alla Conferenza Stato-Regioni, all'ANCI e all'UPI.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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