Gazzetta n. 165 del 17 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 maggio 2017
Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie stesse.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»;
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede che «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212»;
Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale»;
Visto l'art. 8, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto in particolare l'art. 3-bis del suddetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente «Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012, recante «Proroga del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012»;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012»;
Visto, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 11 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i quali stabiliscono rispettivamente che:
«In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonche' sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali gia' operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180» (comma 5);
«I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi» (comma 6);
«Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (comma 7);
«I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione» (comma 8);
«Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
a) una autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'art. 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonche'
2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entita' effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attivita' di impresa;
b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013» (comma 9);
«Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento» (comma 10);
«Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e le modalita' della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8» (comma 11);
«Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori» (comma 12);
«Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente» (comma 13);
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;
Visto il proprio decreto n. 82113 del 18 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 24 ottobre 2012, registro n. 9, foglio n. 394, recante la concessione delle garanzie dello Stato di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nonche' i criteri e le modalita' di operativita' delle garanzie stesse;
Visto il proprio decreto del 14 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 dicembre 2012, n. 287, concernente «Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie stesse», ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che «Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il proprio decreto del 28 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2013, n. 12, concernente «Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e dell'art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)»;
Visti, in particolare, i commi da 365 a 373 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, i quali stabiliscono rispettivamente che:
«Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonche' il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:
a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;
b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attivita' conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita» (comma 365);
«A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373» (comma 366);
«Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto art. 11, comma 7, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (comma 367);
«Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 presentano:
a) ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualita' di commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di finanza, nonche' ai soggetti finanziatori una perizia asseverata che attesta l'entita' della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche' la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e d) nonche' la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici e' stato tale da determinare la crisi di liquidita' che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366;
b) ai soli soggetti finanziatori:
1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;
2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366» (comma 368);
«I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione» (comma 369);
«Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 365 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento» (comma 370);
«Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate e' approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e le modalita' della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 369» (comma 371);
«Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 371, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori» (comma 372);
«L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 e' subordinata alla previa verifica della loro compatibilita' da parte dei competenti organi comunitari. L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)» (comma 373 come modificato dall'art. 1, comma 661 della legge n. 190 del 2014);
Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;
Visti, in particolare, gli articoli 6 e 6-septies del citato decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, i quali stabiliscono rispettivamente che:
«1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto art. 11, e' rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni gia' previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'art. 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' dell'art. 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. La «Cassa depositi e prestiti S.p.a.» e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' all'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita' di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012» (art. 6);
«All'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre";
b) al comma 368, lettera a), le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entita' della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche'";
c) il comma 373 e' sostituito dal seguente:
"373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto e' concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.".» (art. 6-septies);
Visto il proprio decreto del 9 agosto 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 settembre 2013, n. 227, concernente «Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell'art. 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e di cui all'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto, in particolare, il comma 8 dell'art. 2 del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, il quale stabilisce che «Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, e' prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilita' con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonche' previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di "Cassa depositi e prestiti S.p.a." e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalita', le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 e' corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi»;
Visto, in particolare, l'art. 3-bis, commi da 1 a 3, del citato decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, il quale stabilisce che:
«Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La societa' "Cassa depositi e prestiti S.p.a." e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' di operativita' stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma» (comma 1);
«La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 e' corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1 (comma 2);
«Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 e' condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» (comma 3);
Visto il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, recante «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9-ter, del citato decreto-legge 26 giugno 2014, n. 74, il quale stabilisce che «Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato art. 3-bis, e' concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo art. 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilita' speciali di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati»;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto, in particolare, l'art. 10, commi 11-ter e 11 quater, del citato decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, il quale stabilisce che:
«La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'art. 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, e' prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento e' prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilita' speciale» (comma 11-ter);
«La "Cassa depositi e prestiti S.p.a." e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'art. 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato art. 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' operative stabiliti nei predetti decreti» (comma 11 -quater);
Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;
Visto, in particolare, l'art. 6, commi da 1 a 4, del citato decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale ha previsto che:
«Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, e' differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020» (comma 1);
«I commissari delegati individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1, dell'entita' dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014) 2356 del 7 marzo 2014 e n. C (2015) 7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012» (comma 2);
«La "Cassa depositi e prestiti S.p.a." e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' operative stabiliti nei predetti decreti. (comma 3);
«Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al presidente della Regione Emilia-Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilita' speciale. A tal fine, previa comunicazione dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di "Cassa depositi e prestiti S.p.a." al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» (comma 4);
Ritenuta la necessita' di procedere ad una nuova formulazione dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del 14 novembre 2012, volta a riconoscere ai soggetti finanziatori un piu' ampio margine temporale per richiedere l'escussione della garanzia dello Stato;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 14 novembre 2012 di cui in premessa, le parole «devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso» vengono sostituite dalle seguenti parole «devono pervenire entro diciotto mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l 'adempimento relativo al rimborso».
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2017

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 862
 
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