IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana e la successiva delibera del 31 luglio 2014 con cui lo stato d'emergenza in rassegna e' stato prorogato per ulteriori centottanta giorni; Viste le ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile n. 157 del 5 marzo 2014, n. 178 del 10 luglio 2014 e n. 261 dell'8 giugno 2015; Vista la nota prot. 309908 del 16 giugno 2017, con cui il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 261/2015 ha chiesto il mantenimento, per un ulteriore anno, della contabilita' speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 157/2014, per le motivazioni ivi indicate; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico e delle relative procedure amministrativo-contabili; D'intesa con la regione Toscana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire la conclusione delle attivita' finalizzate al superamento del contesto di criticita' di cui in premessa, nonche' delle relative procedure amministrativo-contabili, la contabilita' speciale n. 5804 - intestata al dirigente responsabile del settore di protezione civile della regione Toscana ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 261 dell'8 giugno 2015 - rimane aperta fino al 18 giugno 2018. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2017
Il capo del Dipartimento: Curcio |