Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore;
Visto in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima, alla razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, nonche' alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo all'introduzione di obblighi di pubblicita' delle risorse destinate ai beneficiari di cui alla lettera c), individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g) della medesima legge;
Visto l'articolo 2, commi da 4-novies a 4-quaterdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante le finalita' ed i soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) legge: la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
b) beneficiario: l'ente destinatario del contributo;
c) amministrazione erogatrice: l'amministrazione competente al pagamento del contributo a favore del beneficiario;
d) Registro: il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), della legge delega.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riportano gli articoli 1, 4 comma 1 e 9 della
legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la
riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale):
«Art. 1 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di
produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni
bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento
delle finalita' della presente legge, non si applicano le
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del
libro primo del codice civile in materia di associazioni,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza
scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non
riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della
disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1,
compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti,
mediante la redazione di un apposito codice del Terzo
settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di
impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di
competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in
relazione alle singole materie oggetto della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a
norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno
antecedente il termine per l'esercizio della delega,
perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive
commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione
dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione
della presente legge le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In
conformita' all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, i medesimi decreti
legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la
medesima procedura di cui al presente articolo,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.».
«Art. 4 (Riordino e revisione della disciplina del
Terzo settore e codice del Terzo settore). - 1. Con i
decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
si provvede al riordino e alla revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore
mediante la redazione di un codice per la raccolta e il
coordinamento delle relative disposizioni, con
l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) stabilire le disposizioni generali e comuni
applicabili, nel rispetto del principio di specialita',
agli enti del Terzo settore;
b) individuare le attivita' di interesse generale che
caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui
svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e
attraverso modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni
di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce
requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla
normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla
lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che
tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale nonche' sulla base dei settori di
attivita' gia' previsti dal decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155. Al periodico aggiornamento delle attivita' di
interesse generale si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
parere delle commissioni parlamentari competenti;
c) individuare criteri e condizioni in base ai quali
differenziare lo svolgimento delle attivita' di interesse
generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del
Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1;
d) definire forme e modalita' di organizzazione,
amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi
di democrazia, eguaglianza, pari opportunita',
partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche' ai
principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di
correttezza e di economicita' della gestione degli enti,
prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei
diritti degli associati e dei lavoratori, con facolta' di
adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle
peculiarita' della compagine e della struttura associativa
nonche' della disciplina relativa agli enti delle
confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese
con lo Stato;
e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in
forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, lettera d);
f) individuare criteri che consentano di distinguere,
nella tenuta della contabilita' e dei rendiconti, la
diversa natura delle poste contabili in relazione al
perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e
vincoli in base ai quali l'attivita' d'impresa svolta
dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta
finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei
confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi,
differenziati anche in ragione della dimensione economica
dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse pubbliche,
tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, nonche' prevedere il relativo regime
sanzionatorio;
h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni
economiche non inferiori a quelle previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro adottati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
i) individuare specifiche modalita' e criteri di
verifica periodica dell'attivita' svolta e delle finalita'
perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in
relazione alle categorie dei soggetti destinatari;
l) al fine di garantire l'assenza degli scopi
lucrativi, promuovere un principio di proporzionalita' tra
i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno
rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli
obblighi di pubblicita' relativi agli emolumenti, ai
compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
ai dirigenti nonche' agli associati;
m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti
e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri
di semplificazione e tenuto conto delle finalita' e delle
caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore,
attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del
Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da
istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, favorendone, anche con modalita' telematiche, la
piena conoscibilita' in tutto il territorio nazionale.
L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei
requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e),
e' obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si
avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti
pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche
sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno
dell'economia sociale o che esercitano attivita' in regime
di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che
intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi
dell'art. 9;
n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto
della registrazione degli enti nel Registro unico di cui
alla lettera m), acquisisce l'informazione o la
certificazione antimafia;
o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di
programmazione, a livello territoriale, relativa anche al
sistema integrato di interventi e servizi
socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e
individuare criteri e modalita' per l'affidamento agli enti
dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di
standard di qualita' e impatto sociale del servizio,
obiettivita', trasparenza e semplificazione e nel rispetto
della disciplina europea e nazionale in materia di
affidamento dei servizi di interesse generale, nonche'
criteri e modalita' per la verifica dei risultati in
termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni;
p) riconoscere e valorizzare le reti associative di
secondo livello, intese quali organizzazioni che associano
enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la
loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali;
q) prevedere che il coordinamento delle politiche di
governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle
attivita' degli enti di cui alla presente legge sia
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
«Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
I decreti legislativi di cui all'art. 1 disciplinano le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli
enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e
all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e
delle diverse forme di fiscalita' di vantaggio, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n.
23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione complessiva della definizione di ente non
commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita' di
interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di
un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma
indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente;
b) razionalizzazione e semplificazione del regime di
deducibilita' dal reddito complessivo e di detraibilita'
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e
giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in
natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al
fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta
di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli
enti;
c) completamento della riforma strutturale
dell'istituto della destinazione del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di
cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione dei criteri
di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti
per l'accesso al beneficio nonche' semplificazione e
accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione
dei contributi spettanti agli enti;
d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla
lettera c), di obblighi di pubblicita' delle risorse ad
essi destinate, individuando un sistema improntato alla
massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze
sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, lettera g);
e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili
semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui
all'art. 1, in relazione a parametri oggettivi da
individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo
art. 1;
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilita' di accedere a forme di raccolta
di capitali di rischio tramite portali telematici, in
analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli
investimenti di capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo
svolgimento di attivita' di interesse generale di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), attraverso il
finanziamento di iniziative e progetti promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo
settore di cui all'art. 1, comma 1, disciplinandone
altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo delle
risorse, anche attraverso forme di consultazione del
Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
presente lettera e' articolato, solo per l'anno 2016, in
due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una
dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere
non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei
titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza sociale
finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale;
i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di
cui all'art. 1, anche in associazione tra loro, degli
immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della
disciplina in materia, dei beni immobili e mobili
confiscati alla criminalita' organizzata, secondo criteri
di semplificazione e di economicita', anche al fine di
valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il
trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla
presente legge;
m) revisione della disciplina riguardante le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in
particolare prevedendo una migliore definizione delle
attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita'
connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le
condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni
di volontariato, alle cooperative sociali e alle
organizzazioni non governative.
2. Le misure agevolative previste dal presente articolo
tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui
all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, gia' destinate alle imprese sociali di cui all'art. 6
della presente legge secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre
2015.».
- Si riporta l'art. 2, commi da 4-novies a
4-quaterdecies del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in
materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori):
«4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti
a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una
quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e'
destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all' art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460
del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune
di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive
dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal
Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille
di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi
al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle
somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto
dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione
delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro della salute, sono stabiliti le modalita' di
richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le
modalita' e i termini del recupero delle somme non
spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive
dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai
fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere
al contributo, delle modalita' di rendicontazione e dei
controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
per la disciplina delle modalita' di ammissione al riparto
del cinque per mille per l'anno 2010.
4-quaterdecies. All'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvedera' solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che integrino le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 2-quinquies.».
- Si riporta l'art. 1, comma 154, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«154. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi da
4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
base alla scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai
successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
dell'annualita' precedente. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8
giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio
finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono
conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun
esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed
efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di redazione del
rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente
la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti
beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme
per violazione degli obblighi di rendicontazione, le
modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna
amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai
quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del
relativo importo, nonche' le modalita' di pubblicazione
nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di
violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a
carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di
comunicazione della rendicontazione da parte degli
assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per
la liquidazione della quota del cinque per mille e'
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il
31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio
successivo.».

Note all'art. 1:
- Il testo della citata legge n. 106 del 2016 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge
n. 106 del 2016, si vedano note alle premesse.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge, detta norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo, e ne disciplina la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 9 della citata legge n. 106
del 2016, si vedano note alle premesse.
 
Art. 3

Destinazione del cinque per mille

1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita':
a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operativita' del Registro; fino a tale anno la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
3. Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 1 e 4 comma 1 della
citata legge n. 106 del 2016, si vedano note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2, comma 4-novies, del citato
decreto-legge n. 40 del 2010, si vedano note alle premesse.
- Si riporta l'art. 23, comma 46 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le
finalita' alle quali puo' essere destinata, a scelta del
contribuente, una quota pari al cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' inserita,
altresi', quella del finanziamento delle attivita' di
tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti
ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme.».
 
Art. 4

Modalita' di accreditamento

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche' le modalita' e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
 
Art. 5

Riparto ed erogazione del contributo

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 sono fissati i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e sono definite le modalita' di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, altresi', le modalita' per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
3. I beneficiari che non forniscono all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il termine stabilito ai sensi del comma 2 perdono il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento e le somme loro assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in caso di contenzioso con i beneficiari.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 1, comma 154 della citata
legge n. 190 del 2014, si vedano note alle premesse.
 
Art. 6

Accelerazione delle procedure di riparto

1. Al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono definite le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 1.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 2, commi 7, 8 e 8-bis del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662):
«7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui
al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ferma restando in ogni caso l'applicabilita' della
disposizione di cui al primo periodo per i casi di
correzione di errori contabili di competenza, nel caso in
cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia
presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo, il credito di cui al periodo precedente puo'
essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato
art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e'
presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il
credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in
ogni caso per il contribuente la possibilita' di far
valere, anche in sede di accertamento o di giudizio,
eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o,
comunque, di un minore credito.».
 
Art. 7

Spese di pubblicita' per campagne di sensibilizzazione

1. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicita' sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.
 
Art. 8

Trasparenza della destinazione
delle somme derivanti dal cinque per mille

1. I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.
2. Gli stessi beneficiari hanno, altresi', l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalita' definite nel decreto di cui all'articolo 4.
4. Ciascuna amministrazione erogatrice pubblica, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonche' il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui al comma 2.
5. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 4, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Note all'art. 8:
- Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 46 (Responsabilita' derivante dalla violazione
delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione
e di accesso civico). - 1. L'inadempimento degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis,
costituiscono elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno
all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati
ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.».
«Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di
trasparenza per casi specifici). - 1. La mancata o
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da
diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche
nei confronti del dirigente che non effettua la
comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter, relativa
agli emolumenti complessivi percepiti a carico della
finanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile
della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo
articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui
all'art. 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso
entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennita' di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate
dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita'
nazionale anticorruzione disciplina con proprio
regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni.».
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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