Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2017 (vai al sommario)
LEGGE 14 luglio 2017, n. 110
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale,
concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico
ufficiale alla tortura

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta' personale o affidata alla sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita' della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della meta'.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e' dell'ergastolo.
Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
 
Art. 2

Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 191 del Codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 191. (Prove illegittimamente acquisite). - 1. Le
prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla
legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio
in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute
mediante il delitto di tortura non sono comunque
utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale
delitto e al solo fine di provarne la responsabilita'
penale.».
 
Art. 3

Modifica all'articolo 19 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 19. (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1. In
nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
1.1 Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora
esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di
essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali
motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato,
di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento
alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione
di persone affette da disabilita', degli anziani, dei
minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli
minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi
violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate
con modalita' compatibili con le singole situazioni
personali, debitamente accertate.».
 
Art. 4

Esclusione dall'immunita'.
Estradizione nei casi di tortura

1. Non puo' essere riconosciuta alcuna forma di immunita' agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero e' estradato verso lo Stato richiedente nel quale e' in corso il procedimento penale o e' stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.
 
Art. 5

Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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