Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 maggio 2017
Individuazione del datore di lavoro del Comando carabinieri per la tutela della salute.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante «attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in particolare l'art. 3, comma 6, che prevede, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali, che gli obblighi imposti dal medesimo decreto legislativo siano a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorita' ospitante;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Visto il proprio decreto del 20 settembre 2016 di «individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici» del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2016, n. 253;
Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, recante «riordino del Comando Carabinieri per la tutela della salute», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 28 ottobre 2009, che prevedono che il Ministero della salute si avvalga del Comando Carabinieri per la tutela della salute per la repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria e che il medesimo comando operi su tutto il territorio nazionale anche sulla scorta delle direttive del Ministro della salute;
Considerato, pertanto, che il Ministro della salute, ai sensi del sopracitato art. 3, comma 6, ultimo capoverso, del decreto legislativon. 81/08, e' l'Autorita' competente all'individuazione del datore di lavoro per gli organismi posti alle proprie dipendenze funzionali;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e in particolare l'art. 246, comma 4 che dispone: «Per il personale dell'amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 , sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall'organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorita' ospitante, ai sensi dell' art. 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «codice dell'ordinamento militare» e preso atto delle peculiarita' organizzative ed istituzionali del Comando Carabinieri per la tutela della salute, forza armata ad ordinamento militare, che prevedono unicita' di comando e controllo attribuite al comandante;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare la figura del datore di lavoro nel comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, al fine di assicurare la piena attuazione del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ancorche' il medesimo comandante non eserciti gli autonomi poteri di spesa tipici del datore di lavoro;
Visto l'art. 6 del citato decreto 26 febbraio 2008, il quale prevede che siano poste a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero della salute le spese per l'approvvigionamento di quanto necessario alla funzionalita' del Comando Carabinieri per la tutela della salute;

Decreta:

Art. 1

1. Il comandante dei Carabinieri per la tutela della salute e' individuato quale datore di lavoro per la sede centrale e le sedi periferiche del medesimo comando, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, citato in premessa.
2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno sul capitolo di spesa n. 3045 p.g.8, nell'ambito della missione «tutela della salute» - programma «vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario» - CdR «direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio» - Azione «vigilanza nel settore sanitario svolta dai nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei Carabinieri» dello stato di previsione del Ministero della salute.
 
Art. 2

1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2017

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017 Ufficio controllo atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1638
 
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