Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2016 che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Nozione e qualifica di impresa sociale

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformita' alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attivita'.
2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le societa' costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attivita' adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalita' di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9.
4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attivita' di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1.
5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riportano l'art. 76 della Costituzione:
«Art.76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato (80) al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
L'art.87. della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 117, secondo comma, della
Costituzione:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
- Si riportano gli articoli 1, 2, 4, 6 e 9 della legge
6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del
Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141:
«Art. 1. (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di
produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni
bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento
delle finalita' della presente legge, non si applicano le
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del
libro primo del codice civile in materia di associazioni,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza
scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non
riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della
disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1,
compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti,
mediante la redazione di un apposito codice del Terzo
settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di
impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di
competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in
relazione alle singole materie oggetto della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a
norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo
17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per
l'esercizio della delega, perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i
pareri delle rispettive commissioni competenti per materia
e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione
della presente legge le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al proprio interno, i medesimi
decreti legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la
medesima procedura di cui al presente articolo,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.».
«Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali). - 1.
I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) riconoscere, favorire e garantire il piu' ampio
esercizio del diritto di associazione e il valore delle
formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la
personalita' dei singoli, quale strumento di promozione e
di attuazione dei principi di partecipazione democratica,
solidarieta', sussidiarieta' e pluralismo, ai sensi degli
articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica
privata il cui svolgimento, secondo le finalita' e nei
limiti di cui alla presente legge, puo' concorrere ad
elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti,
l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il
pieno conseguimento delle loro finalita' e la tutela degli
interessi coinvolti;
d) semplificare la normativa vigente, garantendone la
coerenza giuridica, logica e sistematica.».
«Art. 4. (Riordino e revisione della disciplina del
Terzo settore e codice del Terzo settore). - 1. Con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), si provvede al riordino e alla revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore
mediante la redazione di un codice per la raccolta e il
coordinamento delle relative disposizioni, con
l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) stabilire le disposizioni generali e comuni
applicabili, nel rispetto del principio di specialita',
agli enti del Terzo settore;
b) individuare le attivita' di interesse generale che
caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui
svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e
attraverso modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni
di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce
requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla
normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla
lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che
tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale nonche' sulla base dei settori di
attivita' gia' previsti dal decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155. Al periodico aggiornamento delle attivita' di
interesse generale si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
parere delle commissioni parlamentari competenti;
c) individuare criteri e condizioni in base ai quali
differenziare lo svolgimento delle attivita' di interesse
generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del
Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;
d) definire forme e modalita' di organizzazione,
amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi
di democrazia, eguaglianza, pari opportunita',
partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche' ai
principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di
correttezza e di economicita' della gestione degli enti,
prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei
diritti degli associati e dei lavoratori, con facolta' di
adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle
peculiarita' della compagine e della struttura associativa
nonche' della disciplina relativa agli enti delle
confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese
con lo Stato;
e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in
forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, lettera d);
f) individuare criteri che consentano di distinguere,
nella tenuta della contabilita' e dei rendiconti, la
diversa natura delle poste contabili in relazione al
perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e
vincoli in base ai quali l'attivita' d'impresa svolta
dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta
finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei
confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi,
differenziati anche in ragione della dimensione economica
dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse pubbliche,
tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, nonche' prevedere il relativo regime
sanzionatorio;
h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni
economiche non inferiori a quelle previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro adottati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
i) individuare specifiche modalita' e criteri di
verifica periodica dell'attivita' svolta e delle finalita'
perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in
relazione alle categorie dei soggetti destinatari;
l) al fine di garantire l'assenza degli scopi
lucrativi, promuovere un principio di proporzionalita' tra
i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno
rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli
obblighi di pubblicita' relativi agli emolumenti, ai
compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,
ai dirigenti nonche' agli associati;
m) riorganizzare il sistema di registrazione degli
enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo
criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalita' e
delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di
settore, attraverso la previsione di un Registro unico
nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche
sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, favorendone, anche con modalita'
telematiche, la piena conoscibilita' in tutto il territorio
nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al
possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b),
c), d) ed e), e' obbligatoria per gli enti del Terzo
settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di
finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti
attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei
destinati al sostegno dell'economia sociale o che
esercitano attivita' in regime di convenzione o di
accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi
delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;
n) prevedere in quali casi l'amministrazione,
all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico
di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la
certificazione antimafia;
o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di
programmazione, a livello territoriale, relativa anche al
sistema integrato di interventi e servizi
socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e
individuare criteri e modalita' per l'affidamento agli enti
dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di
standard di qualita' e impatto sociale del servizio,
obiettivita', trasparenza e semplificazione e nel rispetto
della disciplina europea e nazionale in materia di
affidamento dei servizi di interesse generale, nonche'
criteri e modalita' per la verifica dei risultati in
termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni;
p) riconoscere e valorizzare le reti associative di
secondo livello, intese quali organizzazioni che associano
enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la
loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali;
q) prevedere che il coordinamento delle politiche di
governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle
attivita' degli enti di cui alla presente legge sia
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
«Art. 6. (Impresa sociale). - 1. Con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si
provvede al riordino e alla revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto
dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) qualificazione dell'impresa sociale quale
organizzazione privata che svolge attivita' d'impresa per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, destina i
propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto
sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalita'
di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il piu'
ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di
tutti i soggetti interessati alle sue attivita' e quindi
rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
b) individuazione dei settori in cui puo' essere
svolta l'attivita' d'impresa di cui alla lettera a),
nell'ambito delle attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b);
c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa
sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro
consorzi;
d) previsione di forme di remunerazione del capitale
sociale che assicurino la prevalente destinazione degli
utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da
assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi
previsti per le cooperative a mutualita' prevalente, e
previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di
gestione per gli enti per i quali tale possibilita' e'
esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di
impresa sociale;
e) previsione per l'organizzazione che esercita
l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai
sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in
quanto compatibili;
f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e
di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali
e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
g) ridefinizione delle categorie di lavoratori
svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione
sociale, anche con riferimento ai principi di pari
opportunita' e non discriminazione di cui alla vigente
normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una
graduazione dei benefici finalizzata a favorire le
categorie maggiormente svantaggiate;
h) possibilita', nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese
private e per le amministrazioni pubbliche di assumere
cariche sociali negli organi di amministrazione delle
imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la
direzione, la presidenza e il controllo;
i) coordinamento della disciplina dell'impresa
sociale con il regime delle attivita' d'impresa svolte
dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
l) previsione della nomina, in base a principi di
terzieta', fin dall'atto costitutivo, di uno o piu' sindaci
allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della
legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche
con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile.».
«Art. 9. (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli
enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e
all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e
delle diverse forme di fiscalita' di vantaggio, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n.
23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione complessiva della definizione di ente
non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita' di
interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di
un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma
indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente;
b) razionalizzazione e semplificazione del regime di
deducibilita' dal reddito complessivo e di detraibilita'
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e
giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in
natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo
1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di
raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e
degli enti;
c) completamento della riforma strutturale
dell'istituto della destinazione del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di
cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei
criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei
requisiti per l'accesso al beneficio nonche'
semplificazione e accelerazione delle procedure per il
calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui
alla lettera c), di obblighi di pubblicita' delle risorse
ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla
massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze
sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
di pubblicita', fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera g);
e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili
semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da
individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo
articolo 1;
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilita' di accedere a forme di
raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici,
in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli
investimenti di capitale;
g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere
lo svolgimento di attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il
finanziamento di iniziative e progetti promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone
altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo delle
risorse, anche attraverso forme di consultazione del
Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
presente lettera e' articolato, solo per l'anno 2016, in
due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una
dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere
non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione
dei titoli di solidarieta' e di altre forme di finanza
sociale finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale;
i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti
di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro,
degli immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto
della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili
confiscati alla criminalita' organizzata, secondo criteri
di semplificazione e di economicita', anche al fine di
valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
l) previsione di agevolazioni volte a favorire il
trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla
presente legge;
m) revisione della disciplina riguardante le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, in
particolare prevedendo una migliore definizione delle
attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita'
connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le
condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni
di volontariato, alle cooperative sociali e alle
organizzazioni non governative.
2. Le misure agevolative previste dal presente articolo
tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui
all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, gia' destinate alle imprese sociali di cui
all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26
settembre 2015.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta l'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.
381 (Disciplina delle cooperative sociali), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283:
« Art.1. (Definizione). - 1. Le cooperative sociali
hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi;
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto
compatibili con la presente legge, le norme relative al
settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve
contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".».
- Per l'art. 1 della citata legge n. 106 del 2016, si
vedano note alle premesse.
- Il testo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
settembre 2016, n. 210.
- Il testo del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti
di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre
1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23 dicembre 1998, n. 461) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125.
 
Art. 2

Attivita' d'impresa di interesse generale

1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' d'impresa aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, l'elenco delle attivita' d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato.
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attivita' per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attivita' d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, sono occupati:
a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
b) persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per piu' di un terzo. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.
6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«Art.1. (Principi generali e finalita'). - 1. La
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualita' della vita, pari
opportunita', non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di
disabilita', di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e
servizi sociali" si intendono tutte le attivita' previste
dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- La legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in
materia di assistenza in favore delle persone con
disabilita' grave prive del sostegno familiare) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2016, n. 146.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14 febbraio 2001, (Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001.
- La legge 28 marzo 2003, n, 53 (Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- La legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e
per la limitazione degli sprechi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2016, n. 202.
- Si riporta l'art. 16, comma 5 della Legge 6 agosto
1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato):
«5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario
e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e'
esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non
riconosciute che siano espressione di particolari istanze
culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa'
cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del
codice civile, che abbiano per oggetto sociale la
realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a
carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che
prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a),
b) e c) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo
di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai
soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere
programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle
istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di
trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.
Non sono considerate programmi originali autoprodotti le
trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi
pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa
trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui
all'articolo 36.».
- La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22
aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini
dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di
Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146.
- Si riporta l'art. 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia):
«Art. 111. (Microcredito). - 1. In deroga all'articolo
106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco,
possono concedere finanziamenti a persone fisiche o
societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata
semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o
associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o
l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di
microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi
abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00
e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a
quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o
rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di
cui al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via
non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro, in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche'
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono
svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati
a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e'
subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le
caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.».
- Si riporta l'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n.
141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale):
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge, per agricoltura sociale si intendono le attivita'
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile, in forma singola o associata, e
dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente
articolo, dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con
disabilita' e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi
dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone
svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in
eta' lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e
sostegno sociale;
b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per
le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle risorse
materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere,
accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di
abilita' e di capacita', di inclusione sociale e
lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita
quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano
le terapie mediche, psicologiche e riabilitative
finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le
funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti
interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati
e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e
alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche'
alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso
l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di
accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di
persone in difficolta' sociale, fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definiti i requisiti minimi e le modalita' relativi alle
attivita' di cui al comma 1.
3. Le attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo,
costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo
2135 del codice civile.
4. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate
altresi' dalle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' agricole svolte sia
prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia
superiore al 30 per cento di quello complessivo, le
medesime cooperative sociali sono considerate operatori
dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in
misura corrispondente al fatturato agricolo.
5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte
in associazione con le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
nonche' con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la
disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei
soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
6. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate, ove
previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con
i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti
per territorio. Gli enti pubblici competenti per
territorio, nel quadro della programmazione delle proprie
funzioni inerenti alle attivita' agricole e sociali,
promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori
agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare
l'agricoltura sociale.».
- Per il testo dell'art. 1, della citata legge n. 106
del 2016, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno
2014.
- Si riporta l'art. 112, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni (Codice dei contratti pubblici):
«2. Ai sensi del presente articolo si considerano
soggetti con disabilita' quelli di cui all'articolo 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle
previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.
381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche
giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le
persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
condannati e gli internati ammessi alle misure alternative
alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e
successive modificazioni.».
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.
- Si riporta l'art. 2, quarto comma, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, (Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente):
«E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero
dell'interno un apposito registro nazionale delle persone
che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di funzionamento
del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.».
 
Art. 3

Assenza di scopo di lucro

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile e' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);
d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualita', salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2;
f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. L'impresa sociale puo' destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o societa' da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilita' sociale.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183):
«Art. 51. (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».
 
Art. 4

Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

1. All'attivita' di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attivita' di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facolta' di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.
2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 9.
3. Le societa' costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attivita' di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Le decisioni assunte in violazione del divieto di cui al comma 3 sono annullabili e possono essere impugnate in conformita' delle norme del codice civile entro il termine di centottanta giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 2545-septies del codice civile:
«Art. 2545-septies. (Gruppo cooperativo paritetico). -
Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a
categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la
direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve
indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita
direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici
e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso
dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.
La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad
essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora,
per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello
scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a
depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione
presso l'albo delle societa' cooperative.».
- Per il testo dell'art. 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si vedano note all'art. 1.
- Si riporta l'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359. (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
 
Art. 5

(Costituzione)

1. L'impresa sociale e' costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformita' alle norme del presente decreto e in particolare indicare:
a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5;
b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.
2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 15, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.
4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 31, comma 2, della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1999):
«2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59. Le modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al
predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei
soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative sono stabilite con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».
 
Art. 6

Denominazione

1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
3. L'indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.
 
Art. 7

Cariche sociali

1. L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e' riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.
2. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n, 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
 
Art. 8

Ammissione ed esclusione

1. Le modalita' di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonche' il rapporto sociale, sono regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa sociale secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarita' della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita.
2. Compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facolta' per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati.
 
Art. 9

Scritture contabili

1. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformita' alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.
2. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte.
3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento.

Note all'art. 9:
- Si riportano gli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis e
2423-ter del codice civile:
«Art. 2423. (Redazione del bilancio). - Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa
quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella
nota integrativa i criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una
disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con
la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione
non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti
dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo' essere redatta in migliaia di euro.».
«Art. 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio). -
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attivita';
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci
e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione
o del contratto;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole
voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma
precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico.».
«Art. 2423-ter. (Struttura dello stato patrimoniale e
del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi
speciali per le societa' che esercitano particolari
attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine
indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce
complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a
causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la
chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro
contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste
dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere
adattate quando lo esige la natura dell'attivita'
esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
economico deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non
sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilita' e
l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.».
«Art. 2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata). - Le
societa', che non abbiano emesso titoli negoziati in
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in
forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424
con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D
dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce
E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci
CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio
successivo. Le societa' che redigono il bilancio in forma
abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto
finanziario.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere
tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)(6)
Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e
quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma
dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6),
dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le
indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427,
numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli
debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8),
9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la
ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per
quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli
effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater),
22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione
del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio
consolidato, nonche' dal primo comma dell'articolo
2427-bis, numero 1).
Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai
sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle
operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i
loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli
organi di amministrazione e controllo, nonche' con le
imprese in cui la societa' stessa detiene una
partecipazione.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla
redazione della relazione sulla gestione.
Le societa' che redigono il bilancio in forma
abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426,
hanno la facolta' di iscrivere i titoli al costo di
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i
debiti al valore nominale.
Le societa' che a norma del presente articolo redigono
il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma
ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».
«Art. 2435-ter. (Bilancio delle micro-imprese). - Sono
considerate micro-imprese le societa' di cui all'articolo
2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per
due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000
euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
5 unita'.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi
di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese
sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo
2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato
patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo
comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce
allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste
dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto
comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma
dell'articolo 2426.
Le societa' che si avvalgono delle esenzioni previste
del presente articolo devono redigere il bilancio, a
seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria
quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano
superato due dei limiti indicati nel primo comma.».
- Si riporta l'art. 5, della citata legge n. 106 del
2016:
«Art. 5. (Attivita' di volontariato, di promozione
sociale e di mutuo soccorso). - 1. Con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si
provvede altresi' al riordino e alla revisione organica
della disciplina vigente in materia di attivita' di
volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso,
tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione e coordinamento delle diverse
discipline vigenti in materia di volontariato e di
promozione sociale, valorizzando i principi di gratuita',
democraticita' e partecipazione e riconoscendo e favorendo,
all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di
volontario e la specificita' delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di
quelle operanti nella protezione civile;
b) introduzione di criteri e limiti relativi al
rimborso spese per le attivita' dei volontari,
preservandone il carattere di gratuita' e di estraneita'
alla prestazione lavorativa;
c) promozione della cultura del volontariato, in
particolare tra i giovani, anche attraverso apposite
iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle
attivita' scolastiche;
d) valorizzazione delle diverse esperienze di
volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di
promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in
ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite
dai volontari;
e) revisione del sistema dei centri di servizio per
il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11
agosto 1991, n. 266, prevedendo:
1) che alla loro costituzione e gestione possano
concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo
1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme
di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la
personalita' giuridica e una delle forme giuridiche
previste per gli enti del Terzo settore;
2) che la loro costituzione sia finalizzata a
fornire supporto tecnico, formativo e informativo per
promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei
volontari nei diversi enti del Terzo settore;
3) il loro accreditamento e il loro finanziamento
stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse
previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n.
266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse,
le medesime siano comprese in una contabilita' separata;
4) il libero ingresso nella base sociale e criteri
democratici per il funzionamento dell'organo assembleare,
con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti
nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
5) forme di incompatibilita' per i soggetti
titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;
6) che gli stessi non possano procedere a
erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo
gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti
del Terzo settore;
f) revisione dell'attivita' di programmazione e
controllo delle attivita' e della gestione dei centri di
servizio per il volontariato, svolta mediante organismi
regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano
nazionale, prevedendo:
1) che tali organismi, in applicazione di criteri
definiti sul piano nazionale, provvedano alla
programmazione del numero e della collocazione dei centri
di servizio, al loro accreditamento e alla verifica
periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il
profilo della qualita' dei servizi dagli stessi erogati,
nonche' all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in
applicazione di elementi di perequazione territoriale;
2) che alla costituzione di tali organismi si
provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di
contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico
delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti
previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri
saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle
fondazioni bancarie finanziatrici;
g) superamento del sistema degli Osservatori
nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di
promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio
nazionale del Terzo settore, quale organismo di
consultazione degli enti del Terzo settore a livello
nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle
reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera p). All'attuazione della disposizione di
cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente;
h) previsione di requisiti uniformi per i registri
regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera m);
i) previsione di un regime transitorio volto a
disciplinare lo status giuridico delle societa' di mutuo
soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, nell'eventualita' che intendano rinunciare alla
natura di societa' di mutuo soccorso per continuare ad
operare quali associazioni senza fini di lucro, con
particolare riguardo alle condizioni per mantenere il
possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque
volto al raggiungimento di finalita' solidaristiche.».
 
Art. 10

Organi di controllo interno

1. Fatte salve disposizioni piu' restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o piu' sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
5. Fatte salve disposizioni piu' restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore legale o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Note all'art. 10:
- Si riportano gli articoli 2397 e 2399 del codice
civile:
«Art. 2397. (Composizione del collegio). - Il collegio
sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci
supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono
essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro. I restanti membri, se non iscritti in tale
registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche.».
«Art. 2399.(Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o alle societa' che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di
sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- Per il testo dell'art. 2435- bis del codice civile,
si vedano le note all'art. 9.
 
Art. 11

Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti
e di altri soggetti interessati alle attivita'

1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attivita'.
2. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attivita' siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei beni o dei servizi.
3. Le modalita' di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attivita' esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformita' a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalita' di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2.
4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:
a) i casi e le modalita' della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;
b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della meta', la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.
5. Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015, si vedano le note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 2435-bis del codice civile, si
vedano le note all'art. 9.
 
Art. 12

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda
e devoluzione del patrimonio

1. La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attivita' e delle finalita' da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attivita' d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attivita' e delle finalita' da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attivita' indicate nel regolamento.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformita' alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.
3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformita' al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
5. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e' devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di societa' cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
 
Art. 13

Lavoro nell'impresa sociale

1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non puo' essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nelle imprese sociali e' ammessa la prestazione di attivita' di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attivita' d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non puo' essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attivita' di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015, si vedano le note all'art. 3.
 
Art. 14

Procedure concorsuali

1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di societa' cooperativa, nonche' la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell'economicita', efficacia ed efficienza delle attivita' svolte.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza e' stabilita sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016, recante «Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'autorita' ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.».
5. Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale e' devoluto ai sensi dell'articolo 15, comma 8.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 198 del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O:
«Art. 198. (Organi della liquidazione amministrativa).
- Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con
altro successivo viene nominato un commissario liquidatore.
E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre o
cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte
nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa,
possibilmente fra i creditori.
Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono
essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso
essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e'
esercitata congiuntamente da due di essi. Nella
liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di
sorveglianza e' facoltativo.».
- Si riportano gli articoli 2545-terdecies e
2545-septiedecies del codice civile:
«Art. 2545-terdecies. (Insolvenza). - In caso di
insolvenza della societa', l'autorita' governativa alla
quale spetta il controllo sulla societa' dispone la
liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che
svolgono attivita' commerciale sono soggette anche al
fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione
coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa preclude la dichiarazione di
fallimento.».
«Art. 2545-septiesdecies. (Scioglimento per atto
dell'autorita'). - L'autorita' di vigilanza, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da
iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le
societa' cooperative e gli enti mutualistici che non
perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione
di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o
che per due anni consecutivi non hanno depositato il
bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di
gestione.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso
provvedimento sono nominati uno o piu' commissari
liquidatori.».
 
Art. 15

Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attivita' di raccordo con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attivita' di monitoraggio e ricerca.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese sociali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalita' dell'attivita' ispettiva sulle imprese sociali, nonche' il contributo per l'attivita' ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese sociali sono sottoposte ad attivita' ispettiva almeno una volta all'anno sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. L'attivita' ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa e' svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalita' e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicita', la completezza, la periodicita' e l'efficacia dell'attivita' ispettiva.
6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il soggetto esercente l'attivita' ispettiva ai sensi dei commi 2 e 3 diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine.
7. In caso di ostacolo allo svolgimento dell'attivita' ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 6, il Ministero vigilante puo' nominare un commissario ad acta, anche nella persona del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento richiesto.
8. Nel caso di irregolarita' non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresi' che il patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e' devoluto al fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di societa' cooperative. Il provvedimento e' trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese.
9. Avverso i provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emessi ai sensi del comma 8 e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta l'art. 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita'
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1. (Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al
fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi
ispettivi, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato
nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che
integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia'
esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare
omogeneita' operative di tutto il personale che svolge
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale,
ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono
attribuiti i poteri gia' assegnati al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi
compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime
condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto
pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e contabile
ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli
obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un
massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la
sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un
immobile demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali o un immobile
dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.
5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte
dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.».
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza
sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore»),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2002, n. 236:
«Art. 3. (Riconoscimento delle Associazioni). - 1. Il
riconoscimento delle Associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del
movimento cooperativo, e' concesso con decreto del
Ministro.
2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni
nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da
una copia dell'atto costitutivo e dello statuto,
dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di
adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono
essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi
associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del
numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome,
cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e
direttori in carica e delle altre persone autorizzate a
trattare per conto dell'Associazione richiedente.
3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2
devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno
cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del
rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui
all'articolo 15.
4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di
essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei
confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite
delle loro articolazioni organizzative centrali e
periferiche.
5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un
numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da
garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di
propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello
tecnico.
6. Il Ministro puo' chiedere la documentazione atta a
dimostrare l'idoneita' dell'Associazione ad assolvere le
funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le
Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
7. Il Ministro puo' revocare il riconoscimento di cui
al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in
grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di
vigilanza sugli enti cooperativi associati.
8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli
enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad
osservare le norme stabilite dal Ministro.».
 
Art. 16

Fondo per la promozione
e lo sviluppo delle imprese sociali

1. Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonche' dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attivita' di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.
 
Art. 17

Norme di coordinamento e transitorie

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106».
2. Le societa' cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
3. Le imprese sociali gia' costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.

Note all'art. 17:
- Si riporta l'art. 1, della cita legge n. 381 del
1991, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art.1. (Definizione). - 1. Le cooperative sociali
hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi, incluse anche le attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto
legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto
compatibili con la presente legge, le norme relative al
settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve
contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».».
- Si riporta l'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n.
59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative):
«Art. 13. (Albo nazionale delle societa' cooperative
edilizie di abitazione e dei loro consorzi). - 1. E'
istituito, presso la Direzione generale della cooperazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo
nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione
e dei loro consorzi.
2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le
societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro
consorzi che intendano ottenere i contributi pubblici
dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo.
3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono
disposte dal comitato per l'albo nazionale delle societa'
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di
seguito denominato "comitato", composta da:
a) il Direttore generale della cooperazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo
presiede;
b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia
della cooperazione edilizia;
c) un membro designato da ciascuna delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo legalmente riconosciute;
d) un membro designato dal Ministro dei lavori
pubblici;
e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, designati,
secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti
regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia
residenziale.
4. Il comitato e' costituito entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica
quattro anni.
5. L'attivita' del comitato e' disciplinata dal
regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta
giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il
regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli
elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fine
del rilascio della certificazione, nonche' le modalita'
degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su
richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione
di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta
norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo'
avvalersi di personale con contratto di diritto privato a
tempo determinato, nel limite massimo di sei unita'.
7. All'albo possono essere iscritti le societa'
cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno
di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel
registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento
approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e
nello schedario generale della cooperazione di cui
all'articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, che siano disciplinati dai
principi di mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e
si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano stati costituiti con il conferimento da
parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore
non inferiore a lire cinquecentomila;
b) abbiano iniziato o realizzato un programma di
edilizia residenziale;
c) siano proprietari di abitazioni assegnate in
godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprieta'
gli alloggi ai propri soci.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere
b) e c), le societa' cooperative edilizie di abitazione e i
loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non si trovino nella condizione di cui al
comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo
a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il
capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma
7, lettera a).
9. Possono essere sospesi dall'albo le societa'
cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in
gestione commissariale.
10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;
b) l'elenco della documentazione da allegare alla
domanda;
c) lo schema della comunicazione che le societa'
cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione
generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun
anno per documentare l'attivita' svolta nel corso dell'anno
precedente.
11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato
predispone l'elenco delle societa' cooperative e dei loro
consorzi radiati dall'albo perche' privi dei requisiti o
delle condizioni previste dal comma 7 o perche' soggetti
all'applicazione del comma 9. L'elenco e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti
ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20, comma
1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito
contributivo di cui al citato comma 1.».
 
Art. 18

Misure fiscali e di sostegno economico

1. Gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, e risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonche' al versamento del contributo per l'attivita' ispettiva di cui all'articolo 15. La destinazione degli utili e degli avanzi di gestione deve risultare dalle scritture contabili previste dall'articolo 9. Salvo quanto previsto dal comma 2, concorrono alla determinazione del reddito imponibile gli utili e gli avanzi di gestione destinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) e lettera b).
2. Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili e gli avanzi di gestione destinati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.
3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non piu' di trentasei mesi dalla medesima data. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non piu' di trentasei mesi dalla medesima data. L'investimento massimo deducibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla medesima data e siano costituite da non piu' di trentasei mesi dalla stessa.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
8. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le PMI» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali», e prima delle parole «e degli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali»;
2) dopo il comma 5-undecies e' inserito il seguente:
«5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, costituite in forma di societa' di capitali o di societa' cooperativa»;
b) la rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, e' sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di capitali per le PMI e per le imprese sociali»;
c) all'articolo 50-quinquies:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Gestione di portali per la raccolta di PMI e per le imprese sociali»;
2) al comma 1, prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, per le imprese sociali,»;
3) al comma 2, prima delle parole «per gli organismi di investimento collettivo del risparmio» sono inserite le seguenti: «, per le imprese sociali,»;
d) all'articolo 100-ter, comma 1, prima delle parole «dagli organismi di investimento collettivo del risparmio», sono inserite le seguenti parole: «, dalle imprese sociali,»;
e) all'articolo 100-ter, comma 2, le parole: «o della PMI innovativa», sono sostituite dalle seguenti: «, della PMI innovativa o dell'impresa sociale»;
f) all'articolo 100-ter, comma 2-bis, le parole «e di PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, di PMI innovative e di imprese sociali»;
g) all'articolo 100-ter, comma 2-quater, le parole «e da PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, da PMI innovative e da imprese sociali».
9. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Note all'art. 18:
- Si riporta l'art. 30 della legge 23 dicembre
1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
«Art. 30. (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli).
- 1. Agli effetti del presente articolo le societa' per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice,
nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti,
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si
considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei
ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi,
esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli
importi che risultano applicando le seguenti percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'
articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di
partecipazione nelle societa' commerciali di cui
all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i
predetti beni e partecipazioni costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti;
b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria
per gli immobili classificati nella categoria catastale
A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5 per cento;
per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la
percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento; per
tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per
cento;
c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le
disposizioni del primo periodo non si applicano:
1) ai soggetti ai quali, per la particolare
attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto
forma di societa' di capitali;
2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di
imposta;
3) alle societa' in amministrazione controllata o
straordinaria;
4) alle societa' ed enti che controllano societa'
ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle stesse
societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi
controllate, anche indirettamente;
5) alle societa' esercenti pubblici servizi di
trasporto;
6) alle societa' con un numero di soci non
inferiore a 50;
6-bis) alle societa' che nei due esercizi
precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai
inferiore alle dieci unita';
6-ter) alle societa' in stato di fallimento,
assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di
liquidazione coatta amministrativa ed in concordato
preventivo;
6-quater) alle societa' che presentano un ammontare
complessivo del valore della produzione (raggruppamento A
del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale;
6-quinquies) alle societa' partecipate da enti
pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale
sociale;
6-sexies) alle societa' che risultano congrue e
coerenti ai fini degli studi di settore.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i
proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio
e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i
beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto
dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di
documentazione, la somma dei canoni di locazione e del
prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali:
a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati
nella lettera a) del comma 1;
b) il 4,75 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni
immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale
e' ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati
nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e'
ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli
immobili situati in comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento;
c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite
di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo
di cui al presente comma.
3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per
le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma
1 si presume che il valore della produzione netta non sia
inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma
3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale
dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli
interessi passivi.
4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta
consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1,
l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a
scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta
successivi.
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli
incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non
hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.
4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere individuate determinate
situazioni oggettive, non trovano applicazione le
disposizioni di cui al presente articolo.
4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le
condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato
l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero,
avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
5.
6.
7.
8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito
dal seguente: "2. Ai fini del raggruppamento in categorie
omogenee non si tiene conto del valore e si considerano
della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto
ed aventi uguali caratteristiche".
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1994
10.».
- Si riporta l'art. 2, commi da 36-decies a
36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):
«36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, le societa' e gli enti ivi indicati che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi
d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a
decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e
per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le
cause di non applicazione della disciplina in materia di
societa' non operative di cui al predetto articolo 30 della
legge n. 724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione
anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo
comma, le societa' e gli enti siano per quattro periodi
d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato
un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del
1994.
36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies
e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e
36-undecies.».
- Si riporta l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in
materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di
IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni
concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino
all'ammontare corrispondente al contributo diretto
lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie):
«Art. 62-bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
settori economici, appositi studi di settore al fine di
rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
una piu' articolata determinazione dei coefficienti
presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal fine
gli stessi uffici identificano campioni significativi di
contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
a controllo allo scopo di individuare elementi
caratterizzanti l'attivita' esercitata. Gli studi di
settore sono approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno
validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
di imposta 1995.».
- Si riporta l'art. 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
«181. Fino alla approvazione degli studi di settore,
gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono
essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione
accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre
categorie reddituali, nonche' con riferimento ad ulteriori
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, utilizzando i parametri di cui al comma 184 del
presente articolo ai fini della determinazione presuntiva
dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari. Le
disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente
articolo si applicano nei confronti:
a) dei soggetti diversi da quelli indicati
nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di
cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli
esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel
periodo di imposta precedente, compensi per un ammontare
non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano
optato per il regime ordinario di contabilita';
b) degli esercenti attivita' d'impresa o arti e
professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
risulti l'inattendibilita' della contabilita' ordinaria.
Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge; sono stabiliti i
criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e'
considerata inattendibile in presenza di gravi
contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente
rilevati.
182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
presente articolo non si applicano nei confronti dei
contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di
ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
184. Il Ministero delle finanze-Dipartimento delle
entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i
ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente
attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
alle condizioni di esercizio della specifica attivita'
svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a
settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano
coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
degli stessi sono determinati parametri che tengano conto
delle specifiche caratteristiche della attivita'
esercitata.
185. L'accertamento di cui al comma 181 puo' essere
definito ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla
categoria di reddito che ha formato oggetto di
accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento
con adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di
effettuare, per lo stesso periodo di imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a
settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle
finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
le associazioni di categoria e gli ordini professionali,
dei supporti meccanografici contenenti i programmi
necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla
base dei parametri.
187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e
corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
delle disposizioni di cui al comma 181, non costituisce
notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale.
188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione
dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 48,
primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati
ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati,
ivi previsto.
189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si
applicano per gli accertamenti relativi al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.».
- Si riporta l'art. 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito
in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE; (39)
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le
banche italiane, le banche comunitarie con succursale in
Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i
cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
comunitari;
w-septies) "depositari centrali di titoli": i
soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1),
del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e
ai depositari centrali di titoli.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti
ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo
del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere
regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso
il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a
merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la
consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati
connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'articolo 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
5-novies. Per " portale per la raccolta di capitali per
le PMI e per le imprese sociali " si intende una
piattaforma on line che abbia come finalita' esclusiva la
facilitazione della raccolta di capitale di rischio da
parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione
europea, delle imprese sociali e degli organismi di
investimento collettivo del risparmio o altre societa' che
investono prevalentemente in PMI.
5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la
societa' definita dall'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
5-undecies. Per "piccola e media impresa innovativa" o
"PMI innovativa" si intende la PMI definita dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno
2016, n. 106, costituite in forma di societa' di capitali o
di societa' cooperativa.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
- Si riporta la rubrica del capo III-quater, del titolo
III, della parte II, del citato decreto legislativo n. 58
del 1998, come modificata dal presente decreto legislativo:
«PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI
TITOLO III GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
CAPO III-quater Gestione di portali per la raccolta di
capitali per le PMI e per le imprese sociali".
- Si riporta l'art. 50-quinquies del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta
di PMI e per le imprese sociali). - 1. E' gestore di
portali il soggetto che esercita professionalmente il
servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali
per le PMI, per le imprese sociali, per gli organismi di
investimento collettivo del risparmio e per le societa' di
capitali che investono prevalentemente in PMI ed e'
iscritto nel registro di cui al comma 2
2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta
di capitali per le PMI, per le imprese sociali, per gli
organismi di investimento collettivo del risparmio e per le
societa' di capitali che investono prevalentemente in PMI
e' riservata alle imprese di investimento e alle banche
autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche' ai
soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla
Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli
ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di
strumenti finanziari rappresentativi di capitale
esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai
soggetti iscritti in tale registro non si applicano le
disposizioni della parte II, titolo II, capo II e
dell'articolo 32.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e'
subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti
comunitari, stabile organizzazione nel territorio della
Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal
comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il
controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di
onorabilita' stabiliti dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di
requisiti di professionalita' stabiliti dalla Consob.
4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2
non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari
di pertinenza di terzi.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme
di pubblicita';
b) alle eventuali ulteriori condizioni per
l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione,
radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei
confronti degli iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di
incompatibilita';
d) alle regole di condotta che i gestori di portali
devono rispettare nel rapporto con gli investitori,
prevedendo un regime semplificato per i clienti
professionali.
6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di
portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di
cui al presente articolo e della relativa disciplina di
attuazione. A questo fine la Consob puo' chiedere la
comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di
atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonche'
effettuare ispezioni.
7. I gestori di portali che violano le norme del
presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in
forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della
violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a
euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro
di cui al comma 2, puo' altresi' essere disposta la
sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal
registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196.
Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte
II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di
investimento, alle banche, alle SGR e alle societa' di
gestione armonizzate.».
- Si riporta l'art. 100-ter del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la
raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte
esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la
raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la
sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle
start-up innovative, dalle PMI innovative, dalle imprese
sociali, dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio o altre societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative
e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello
determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma
1, lettera c).
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle
offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare
la sottoscrizione da parte di investitori professionali o
particolari categorie di investitori dalla stessa
individuate di una quota degli strumenti finanziari
offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli investitori
diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di
controllo della start-up innovativa, della PMI innovativa o
dell'impresa sociale cedano le proprie partecipazioni a
terzi successivamente all'offerta.
2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo
2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o
l'acquisto e per la successiva alienazione di quote
rappresentative del capitale di start-up innovative, di PMI
innovative e di imprese sociali costituite in forma di
societa' a responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere
effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla
resa di uno o piu' dei servizi di investimento previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli
intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o
l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei
sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito
all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al
registro delle imprese la loro titolarita' di soci per
conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono
espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma,
comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di
mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome
proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti,
tenendo adeguata evidenza dell'identita' degli stessi e
delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la
titolarita' delle quote; tale attestato di conferma ha
natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
diritti sociali, e' nominativamente riferito al
sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile,
neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
non costituisce valido strumento per il trasferimento della
proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti
che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo
quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la
facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione
diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di
un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b),
numero 3), avviene mediante semplice annotazione del
trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la
scritturazione e il trasferimento non comportano costi o
oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la
successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed
esaurisce le formalita' di cui all'articolo 2470, secondo
comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle
quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente
indicato nel portale, ove e' altresi' prevista apposita
casella o altra idonea modalita' per esercitare l'opzione
ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime
ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del
codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della
parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di
sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti
finanziari emessi da start-up innovative, da PMI innovative
e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del
capitale delle medesime, effettuati secondo le modalita'
previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente
articolo, non necessita della stipulazione di un contratto
scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni
corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore,
acquirente o alienante deve essere indicato nel portale
dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle
condizioni praticate da ciascuno degli intermediari
coinvolti, nonche' in apposita sezione del sito internet di
ciascun intermediario. In difetto, nulla e' dovuto agli
intermediari.
2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la
societa' interessata abbia cessato di essere una start-up
innovativa per il decorso del termine previsto
dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, gli intermediari provvedono a
intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e
degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione
ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari
delle partecipazioni al registro delle imprese ed e'
soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico
dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di
cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva
registrazione effettuata dal registro delle imprese
sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui all'articolo
2470, secondo comma, del codice civile.».
 
Art. 19

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e' abrogato e tutti i riferimenti a quest'ultimo decreto si intendono riferiti al presente decreto legislativo.
 
Art. 20

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 7, pari a 6,82 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 20:

- Si riporta l'art. 1, comma 187, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale
e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno
2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».
 
Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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