Gazzetta n. 171 del 24 luglio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 luglio 2017 |
Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito «decreto n. 633 del 1972», recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha definito l'ambito di applicazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che hanno introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonche' l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica; Visto l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante principi fondamentali di coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli obiettivi di finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, prevedendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita' e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, che ha stabilito modalita' e termini per il versamento dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 semplificando i requisiti necessari per avvalersi della procedura di rimborso prioritario dell'imposta; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta; Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2016; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, in particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle societa' controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonche' alle societa' incluse nell'indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le relative modalita' di attuazione; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L118 del 6 maggio 2017, che ha autorizzato l'Italia a prevedere che, a decorrere dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020, il meccanismo della scissione dei pagamenti sia applicato dalle pubbliche amministrazioni, dalle societa' da queste controllate e dalle societa' quotate incluse nell'indice FTSE MIB; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017, che ha modificato il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 per stabilire le modalita' di attuazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017;
Decreta:
Art. 1
Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2015, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 5-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 5-bis (Individuazione delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»; b) all'art. 5-ter, comma 2, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «L'elenco definitivo e' pubblicato, a cura dello stesso Dipartimento delle finanze, entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.». |
| Art. 2
Efficacia
1. Il presente decreto si applica alle fatture per le quali l'esigibilita' si verifica a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle fatture per le quali l'esigibilita' si e' verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2017
Il Ministro: Padoan |
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