Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2017
Modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;
Visti i decreti del commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, che individuano i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che hanno risentito di un'intensita' MCS uguale o superiore al sesto grado (c.d. «comuni del cratere»);
Visti, in particolare, l'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e la successiva delibera del CIPE 26 giugno 2009, n. 35, con la quale e' stata disposta, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013, l'assegnazione complessiva di euro 3.955.000.000 per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009, rinviando a successive delibere l'articolazione pluriennale di tale assegnazione sulla base dei fabbisogni accertati e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS (ora FSC);
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;
Visti, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, come integrato dall'art. 11, comma 13, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR) competenti, rispettivamente, per la Citta' dell'Aquila (USRA) e per i restanti comuni del cratere e fuori cratere sismico (USRC), e l'affidamento del coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, del 29 ottobre 2012, emanato ai sensi del richiamato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalita' del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio dei dati di verifica alla banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli USR, con riferimento allo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi a tali scadenze;
Visto l'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati»;
Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 5 e 6, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, che stabilisce l'ambito di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione nei trasferimenti delle risorse ai comuni del cratere e fuori del cratere;
Visto, altresi', l'art. 7-bis, comma 1, del predetto decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), art. 1, comma 255, e tabella E, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 4, comma 8, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), art. 1, comma 437, e tabella E, che autorizza complessivamente la spesa di 7.133.200.000 euro per il periodo 2014-2020 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata e pubblica, nonche' per le spese obbligatorie e l'assistenza tecnica nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che, all'art. 11, introduce misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 e, in particolare, il comma 9, il quale, con riferimento al processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che «ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma e' reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri (DISET), una struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorita' di gestione del POIn attrattori culturali, naturali e del turismo» (di seguito Struttura di missione);
Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 prevede che l'autorita' politica delegata alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 si avvalga della predetta Struttura di missione per le attivita' inerenti il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo gia' attribuite al DISET dall'art. 67-ter, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 83 del 2012;
Viste le delibere del CIPE n. 35 del 2009, n. 47 del 2009, n. 135 del 2012, n. 50 del 2013, n. 1 del 2014, n. 23 del 2014, n. 22 del 2015, n. 23 del 2015, n. 76 del 2015, n. 77 del 2015, n. 78 del 2015, n. 113 del 2015 e numeri 48, 49, 50 e 59 del 2016;
Considerato che la delibera del CIPE n. 23 del 2014 prevede che le risorse destinate alla riparazione o ricostruzione degli immobili privati negli altri comuni del cratere siano ripartite dall'USRC tra i singoli comuni, a fronte delle istruttorie da essi concluse positivamente e a copertura degli importi riconosciuti in esito alle medesime istruttorie, una volta che, sulla base dei dati di monitoraggio, risultino integralmente impegnate le risorse loro precedentemente attribuite;
Considerato, altresi', che, con delibera n. 22 del 2015, il CIPE ha esteso il citato sistema di ripartizione delle risorse da parte dell'USRC anche per i Comuni fuori del cratere e stabilito la competenza del medesimo Ufficio speciale in relazione ai trasferimenti di risorse per cassa agli altri comuni del cratere e fuori cratere;
Vista la delibera del CIPE n. 23 del 2015, relativa, tra l'altro, all'utilizzo delle assegnazioni pregresse di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 2012 a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 e della delibera del CIPE n. 35 del 2009;
Considerato che l'art. 67-sexies, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 stabilisce che con uno o piu' decreti del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse agli Uffici speciali di cui all'art. 67-ter, comma 2, della medesima norma, nonche' le modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione;
Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, all'art. 3, comma 2, dispone che con i successivi decreti di cui al citato art. 67-sexies del decreto-legge n. 83 del 2012 sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse per la ricostruzione, nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle stesse fra le amministrazioni competenti;
Rilevata la necessita' di assicurare adeguata flessibilita' nell'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione post sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009;
Ritenuto necessario assicurare il coordinamento delle attivita' connesse al riparto, all'utilizzo e al trasferimento delle risorse destinate al processo di ricostruzione post sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1
Modalita' di riparto delle risorse destinate al processo di
ricostruzione a seguito del sisma nella Regione Abruzzo del 6
aprile 2009

1. Le risorse destinate alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma nella Regione Abruzzo del 6 aprile 2009 sono assegnate dal CIPE, previa istruttoria da parte della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, ai tre ambiti territoriali «comune dell'Aquila», «altri comuni del cratere» e «comuni fuori cratere», sulla base, per ciascuna di tali aree, della dimostrata capacita' di impiego delle risorse gia' assegnate e dell'avanzamento delle attivita' istruttorie finalizzate all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativamente al finanziamento dei predetti interventi di ricostruzione o riparazione, risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012.
2. Le risorse di cui al comma 1 assegnate dal CIPE agli ambiti territoriali «altri comuni del cratere» e «comuni fuori cratere» sono ripartite dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) tra i singoli comuni, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, a copertura degli importi riconosciuti in esito alle istruttorie concluse positivamente, una volta che risultino integralmente impegnate le risorse precedentemente attribuite.
3. Le risorse destinate alla ricostruzione e al ripristino della funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici distrutti o danneggiati dal sisma verificatosi nella Regione Abruzzo il 6 aprile 2009 sono assegnate dal CIPE, previa istruttoria da parte della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, alle amministrazioni responsabili dell'attuazione dei programmi pluriennali di intervento di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, sulla base del fabbisogno espresso e dimostrato nell'ambito dei medesimi programmi pluriennali e della verifica dello stato di impiego delle risorse gia' assegnate, tenuto conto degli interventi previsti e in stato di attuazione, cosi' risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012.
4. Le risorse destinate allo sviluppo del territorio e delle attivita' produttive, alle spese obbligatorie, nonche' alle altre spese connesse con il processo di ricostruzione post sisma nella Regione Abruzzo del 6 aprile 2009 sono assegnate dal CIPE, previa rilevazione degli effettivi fabbisogni finanziari, effettuata dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, sulla base dei dati forniti dagli Uffici speciali o, per casi specifici, sulla base dei dati forniti direttamente dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse e dai soggetti competenti all'attuazione degli interventi.
5. Le risorse destinate ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, attuati anche attraverso azioni di sistema inerenti specifici settori di intervento della ricostruzione post sisma nella Regione Abruzzo del 6 aprile 2009, sono assegnate dal CIPE previa rilevazione degli effettivi fabbisogni finanziari effettuata dalla Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014. La Struttura di Missione provvede al successivo riparto tra le amministrazioni istituzionalmente preposte alle attivita' della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione.
 
Art. 2
Modalita' di trasferimento delle risorse destinate alla ricostruzione
a seguito del sisma nella Regione Abruzzo del 6 aprile 2009

1. Il trasferimento delle risorse di cui al precedente art. 1, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' effettuato nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato, previa istruttoria da parte della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori gia' avviati e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti, ivi compresa la verifica della corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 46 della legge n. 234/2012 recante «Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati». La predetta istruttoria potra' tenere conto altresi' di previsioni di spesa attestate dai soggetti pubblici destinatari dei trasferimenti con cronoprogrammi procedurali e finanziari da cui siano rilevabili, in relazione alle diverse tipologie di spesa, specifiche esigenze tecnico-finanziarie funzionali ad assicurare continuita' e accelerazione ai processi di ricostruzione post sisma. In tal caso la richiesta di trasferimento delle risorse deve indicare i criteri applicati per ciascuna specifica esigenza documentata anche sulla base degli utilizzi dei fondi precedentemente trasferiti.
2. Le risorse assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato e alle loro articolazioni periferiche dotate di contabilita' speciale dedicata presso la competente sezione di Tesoreria per conto dello Stato, agli istituti o enti pubblici a carattere nazionale dotati di autonomia funzionale e alla Regione Abruzzo sono trasferite direttamente ai predetti soggetti.
3. Le risorse assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato e alle loro articolazioni periferiche non dotate di contabilita' speciale dedicata sono trasferite a seguito delle necessarie variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Le risorse destinate alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel comune dell'Aquila sono trasferite a quest'ultimo previa richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Citta' dell'Aquila.
5. Le risorse destinate alla ricostruzione o alla riparazione degli immobili privati distrutti e danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 negli «altri comuni del cratere» e nei «comuni fuori del cratere» sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) per il successivo trasferimento alle singole amministrazioni locali, su richiesta del medesimo USRC. L'USRC trasferisce le risorse considerate nel rispetto della ripartizione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, previa verifica delle effettive necessita' di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, e delle richieste avanzate dai singoli comuni, debitamente documentate.
6. Fuori dai casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, le risorse destinate alla ricostruzione e al ripristino della funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici distrutti o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, allo sviluppo del territorio e delle attivita' produttive sono trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione per il successivo trasferimento ai soggetti attuatori, secondo le effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, dalle rilevazioni specifiche effettuate dagli USR e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti.
7. Fuori dai casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, le risorse destinate dal CIPE alla copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma e ai servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata connessi con il processo di ricostruzione sono trasferite agli Uffici speciali per la ricostruzione per il successivo trasferimento agli enti competenti sulla base delle effettive necessita' e degli utilizzi pregressi, cosi' come documentate dai medesimi enti e risultanti dalle specifiche rilevazioni effettuate dagli stessi USR.
8. Fuori dai casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, le risorse di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Citta' dell'Aquila (USRA), per gli interventi da effettuare nel territorio del Comune dell'Aquila, ovvero all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC), per gli interventi da effettuare nel territorio degli «altri comuni del cratere» e dei «comuni fuori del cratere».
 
Art. 3

Oneri

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1576
 
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