Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 maggio 2017 |
Determinazione della misura massima di utilizzazione, da parte dell'Associazione della Croce rossa italiana, delle risorse disponibili per le associazioni di promozione sociale, a livello nazionale, regionale e locale. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 2, rubricato «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»; Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni; Tenuto conto che la XX Conferenza internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo italiano, ha approvato i Sette principi fondamentali che devono ispirare l'attivita' e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio fondamentale di «Unita'» che prevede che nel territorio nazionale non vi possa essere che una sola associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle societa' di croce rossa e mezzaluna rossa; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale l'Associazione della Croce Rossa Italiana «e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383»; Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, tra l'altro, prevede che «L'utilizzazione da parte dell'associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le associazioni di promozione sociale e' condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e' stabilita la misura massima della medesima utilizzazione»; Ritenuto di dover individuare la misura massima di tale utilizzazione sulla base della struttura, dell'articolazione e della diffusione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana garantendo, nel contempo, il rispetto delle finalita' generali cui sono destinate le risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale a sostegno della generalita' delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; Ritenuto congruo fissare nella misura massima del dieci per cento delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le associazioni di promozione sociale, l'importo utilizzabile dall'Associazione della Croce Rossa Italiana; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si e' espressa nella seduta del 30 marzo 2017;
Decreta:
Art. 1
1. In attuazione dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, le risorse disponibili per le associazioni di promozione sociale, a livello nazionale, regionale e locale, sono utilizzabili dall'Associazione della Croce Rossa Italiana nella misura massima del dieci per cento delle stesse. 2. Le amministrazioni nazionali, regionali e locali tengono conto, nell'adozione dei provvedimenti finalizzati alla programmazione e alla attribuzione delle risorse destinate al sostegno e alla promozione delle associazioni di promozione sociale, della previsione di cui al comma 1. |
| Art. 2
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2017
Il Ministro della salute Lorenzin
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti |
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