Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 maggio 2017
Determinazione della misura massima di utilizzazione, da parte dell'Associazione della Croce rossa italiana, delle risorse disponibili per le associazioni di promozione sociale, a livello nazionale, regionale e locale.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 2, rubricato «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni;
Tenuto conto che la XX Conferenza internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo italiano, ha approvato i Sette principi fondamentali che devono ispirare l'attivita' e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio fondamentale di «Unita'» che prevede che nel territorio nazionale non vi possa essere che una sola associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle societa' di croce rossa e mezzaluna rossa;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale l'Associazione della Croce Rossa Italiana «e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383»;
Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, tra l'altro, prevede che «L'utilizzazione da parte dell'associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le associazioni di promozione sociale e' condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e' stabilita la misura massima della medesima utilizzazione»;
Ritenuto di dover individuare la misura massima di tale utilizzazione sulla base della struttura, dell'articolazione e della diffusione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana garantendo, nel contempo, il rispetto delle finalita' generali cui sono destinate le risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale a sostegno della generalita' delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
Ritenuto congruo fissare nella misura massima del dieci per cento delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le associazioni di promozione sociale, l'importo utilizzabile dall'Associazione della Croce Rossa Italiana;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si e' espressa nella seduta del 30 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, le risorse disponibili per le associazioni di promozione sociale, a livello nazionale, regionale e locale, sono utilizzabili dall'Associazione della Croce Rossa Italiana nella misura massima del dieci per cento delle stesse.
2. Le amministrazioni nazionali, regionali e locali tengono conto, nell'adozione dei provvedimenti finalizzati alla programmazione e alla attribuzione delle risorse destinate al sostegno e alla promozione delle associazioni di promozione sociale, della previsione di cui al comma 1.
 
Art. 2

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2017

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
 
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