Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017
Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze gia' maturate nei bilanci degli Enti territoriali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilita' e, particolare, l'art. 40, comma 1, concernente la delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'art. 9, che ha inserito l'art. 38-septies, della citata legge n. 196 del 2009, che dispone l'avvio di una sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato;
Visto, in particolare, il comma 2, del sopra citato art. 38-septies, secondo cui con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione anche tenendo conto delle esperienze gia' maturate nei bilanci degli enti territoriali;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 10, secondo cui la relazione annuale sulla performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, il bilancio di genere realizzato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003, 2002/2198(INI) recante «La costruzione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva di genere», nella quale si definisce il bilancio di genere come lo strumento che consente di «adottare una valutazione d'impatto di genere a tutti i livelli delle procedure di bilancio e ristrutturando le entrate e le uscite al fine di promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne»;
Vista, altresi', la risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010, P7_TA(2010)0037, su Pechino +15, recante «Piattaforma d'azione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere» che ribadisce la necessita' di mettere in atto e monitorare sistematicamente l'integrazione della prospettiva di genere nei processi legislativi, di bilancio e in altri importanti processi, nonche' strategie, programmi e progetti in vari ambiti, tra cui la politica economica e le politiche d'integrazione;
Vista la raccomandazione del Comitato dei ministri CM/Rec (2007)17 rivolta agli Stati membri sulle norme e i meccanismi in materia di uguaglianza di genere che individua nel bilancio di genere uno degli strumenti piu' efficaci per integrare la dimensione di genere e garantire una presenza equilibrata di entrambi i sessi nei servizi pubblici;
Vista la direttiva 23 maggio 2007 recante «Misure per attuare parita' e pari opportunita' tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche», adottata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', la quale prevede la necessita' di redigere i bilanci di genere e che questi «diventino pratica consolidata nelle attivita' di rendicontazione sociale delle amministrazioni»;
Tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2017 recante «Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti»;
Considerato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettua una serie di rilevazioni relative al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle note come Conto annuale nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche);
Considerato che il Dipartimento degli affari generali del Ministero dell'economia e delle finanze gestisce il sistema di pagamento del c.d. cedolino unico di cui all'art. 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso il quale e' possibile ricavare informazioni utili a effettuare un'analisi del diverso impatto del genere per le politiche del personale delle amministrazioni centrali dello Stato;
Tenuto conto delle esperienze maturate nell'ambito di diverse amministrazioni a livello centrale e territoriale per lo sviluppo di metodologie e indicatori utili al fine di una rappresentazione del bilancio secondo una prospettiva di genere e per l'attuazione di azioni che promuovono le pari opportunita' rivolte al personale delle stesse amministrazioni;
Tenuto conto, altresi', che tra gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) introdotti dal Governo nel documento di economia e finanza 2017 in via sperimentale per monitorare l'evoluzione del benessere e valutare l'impatto delle politiche ai sensi dell'art. 10, comma 10-bis figura, tra l'altro, il tasso di mancata partecipazione al lavoro per gli uomini e per le donne;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2017, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione;

Decreta:

Art. 1
Sperimentazione del bilancio di genere

1. Per l'esercizio 2016 e' realizzato, in via sperimentale, un bilancio di genere con riferimento al conto del bilancio dello Stato, quale strumento per la valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, tramite una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un'analisi degli effetti delle suddette politiche in base al genere.
2. I soggetti coinvolti sono i singoli centri di responsabilita' delle amministrazioni centrali dello Stato incluse le loro articolazioni periferiche, e della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali soggetti attivi delle politiche di bilancio e detentori, rilevatori e fornitori dei dati, nonche' il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento delle finanze, il Dipartimento degli affari generali del Ministero dell'economia e delle finanze per i dati e le metodologie comuni a tutte le amministrazioni centrali.
 
Art. 2
Riclassificazione contabile
della spesa secondo una prospettiva di genere

1. La metodologia generale per la realizzazione del bilancio di genere richiede una riclassificazione contabile delle spese del bilancio dello Stato in:
a) neutrali, rispetto al genere;
b) sensibili, ossia che hanno un diverso impatto su donne e uomini;
c) destinate a ridurre le diseguaglianze di genere.
2. Ai sensi dell'art. 38-septies, comma 3, della legge n. 196 del 2009, gli schemi contabili e le modalita' di rappresentazione sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tramite apposite linee guida che specificano le categorie della riclassificazione di cui al comma 1 e le unita' di analisi a cui applicarle.
3. I dati rilevati ed elaborati secondo i criteri delle linee guida di cui al comma 2 sono trasmessi dai centri di responsabilita' delle amministrazioni centrali dello Stato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo le modalita' operative ed informatiche ivi illustrate.
4. Gli Uffici centrali del bilancio curano il raccordo tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ai fini della trasmissione dei dati e della condivisione della metodologia, facilitando i compiti delle amministrazioni e assicurando l'unitarieta' dell'applicazione dei principi e degli schemi contabili contenuti nelle linee guida di cui al comma 2.
5. La riclassificazione della spesa fornisce evidenza anche della diversa ripartizione di genere del personale delle amministrazioni centrali dello Stato, in base alle risultanze del sistema di pagamento del cd. cedolino unico di cui all'art. 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e alle rilevazioni relative al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle del Conto annuale nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).
 
Art. 3

Indicatori per il monitoraggio del diverso impatto delle politiche
sul genere

1. Al fine di monitorare il diverso impatto sul genere delle politiche statali, il bilancio di genere si avvale di indicatori statistici che riguardano sia le politiche del personale dell'amministrazione, sia le politiche settoriali.
2. Ai sensi dell'art. 38-septies, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le modalita' di raccolta e presentazione degli indicatori statistici sono stabiliti nelle linee guida, anche tenuto conto dei contenuti previsti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009. In particolare, gli indicatori relativi alle politiche del personale delle amministrazioni centrali sono stabiliti d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. La rilevazione del Conto annuale prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituisce una fonte di dati per la costruzione di indicatori riferiti alle diseguaglianze di genere relative alle politiche di personale delle amministrazioni centrali di cui all'ultimo periodo del comma 2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare la scadenza per la trasmissione dei dati indicata nella circolare annuale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relativa alla rilevazione del Conto annuale.
4. Le amministrazioni comunicano le azioni intraprese e gli indirizzi specifici emanati per incidere nella direzione di una riduzione delle diseguaglianze di genere sulla base degli schemi stabiliti nelle linee guida, evidenziando il proprio contributo anche tramite indicatori di risultato da esse individuati.
5. Gli indicatori statistici di riferimento per monitorare l'impatto sul genere delle politiche statali possono essere adottati da parte di ciascuna amministrazione anche nelle note integrative allegate al bilancio dello Stato in relazione ai programmi di spesa che possono maggiormente incidere in termini di politiche sottostanti, nonche' per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, in coerenza con i contenuti previsti nel piano della performance e nella relazione sulla performance, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h) e dell'art. 10, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009.
 
Art. 4

Costruzione di indicatori per il monitoraggio dell'impatto delle
politiche sul genere

1. Al fine di supportare le amministrazioni nell'adozione di una prospettiva di genere nell'ambito delle politiche del proprio personale, il Dipartimento delle pari opportunita' e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato collaborano nella costruzione di indicatori statistici utili al monitoraggio dell'impatto sul genere delle politiche del personale delle amministrazioni, tra cui il divario medio retributivo delle posizioni apicali nelle amministrazioni centrali dello Stato e nella Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale collaborazione e' volta a evitare duplicazioni e a garantire uniformita' di applicazione.
2. L'ISTAT collabora con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle pari opportunita' e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine dell'individuazione di indicatori utili al monitoraggio dell'impatto sul genere delle politiche statali, assicurando l'inclusione delle relative statistiche di base, distinte per genere, nel Piano statistico nazionale.
 
Art. 5
Analisi delle politiche di entrata
secondo una prospettiva di genere

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua analisi sulle principali politiche tributarie ovvero su particolari misure fiscali adottate per ridurre le diseguaglianze di genere, quantificando il diverso impatto su donne e uomini.
2. Le analisi sono elaborate facendo riferimento anche a indicatori statistici, quali il coefficiente di Gini per genere.
3. Sono, altresi', individuate in un apposito elenco le eventuali agevolazioni fiscali, previste dalla legislazione vigente, dirette a ridurre le diseguaglianze di genere.
 
Art. 6
Applicazione ai bilanci
di altre amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri possono definire un percorso di adozione della riclassificazione contabile secondo una prospettiva di genere e del ricorso a indicatori di monitoraggio in analogia al bilancio dello Stato. Le amministrazioni vigilanti supportano le amministrazioni vigilate, in coerenza con quanto effettuato per il proprio bilancio.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Entro il 30 settembre 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui all'art. 1, indicando le risultanze della sperimentazione e le modalita' per condurre a regime la realizzazione del bilancio di genere.
2. All'esito della sperimentazione di cui all'art. 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procede, con apposite circolari, all'eventuale aggiornamento delle linee guida e a specificare le modalita' operative di raccolta e trasmissione delle informazioni occorrenti, nonche' a fissare la tempistica della redazione del bilancio di genere.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e contabile, adotta le misure relative all'applicazione del presente decreto tenendo conto delle peculiarita' della propria struttura.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1574
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone