Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 giugno 2017
Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti. Aggiornamento dei valori di cui al comma 1, art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quali massimali di garanzia RC auto e natanti.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
Vista la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;
Vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita' e, in particolare, l'art. 9, recante gli importi minimi coperti dall'assicurazione obbligatoria;
Visto l'art. 128, comma 1, del predetto Codice, che determina gli importi minimi per la stipula del contratti per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione del veicoli a motore e dei natanti;
Viste in particolare, le lettere a) e b) al comma 1, del citato art. 128, secondo cui gli importi minimi di copertura, nel caso di danni alle persone, sono fissati per un valore pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e, nel caso di danni alle cose, per un valore pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
Visti i commi 3 e 4 del citato art. 128, secondo cui ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012, con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati;
Vista la comunicazione della Commissione COM (2016) 246, del 10 maggio 2016, trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio che, a norma dell'art. 9, paragrafo 2, della citata direttiva 2009/103/CE, sottopone a revisione gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, adeguandoli alla variazione dell'indice europeo del prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l'insieme degli Stati membri;
Ritenuto di dover adeguare gli importi minimi recati dal citato art. 128 del Codice, ai nuovi valori in euro determinati dalla Commissione europea e, in particolare, all'importo di euro 6.070.000,00, nel caso di danni alle persone, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e all'importo di euro 1.220.000,00, nel caso di danni alle cose, per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dall'11 giugno 2017, gli importi indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori;
euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);
euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minima di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 666
 
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