Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016: visto il vigente disciplinare di produzione della DOC dei vini Piave, come da ultimo consolidato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014; esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini Venezia intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine origine controllata «Piave» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed 7 giugno 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Piave»; provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine origine controllata «Piave». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PIAVE»
All'art. 5, comma 7 la dicitura «8 dicembre» e' sostituita dalla dicitura «15 novembre». All'art. 5, comma 8, la tabella relativa ai periodi di immissione al consumo dei vini Piave e' cosi' modificata: per le tipologie Piave Chardonnay, Tai, Manzoni bianco e Verduzzo, la dicitura «3 mesi» e' sostituita dalla dicitura «2 mesi»; per le tipologie Piave Cabernet, Merlot, Carmenere e rosso, la dicitura «4 mesi» e' sostituita dalla dicitura «2 mesi». All'art. 5 e' inserito il seguente comma 9: «Per i vini prodotti in purezza varietale e' consentita l'aggiunta di mosti o vini, appartenenti alla medesima denominazione nel limite massimo del 15%.». All'art. 6, comma 1, relativamente all'estratto non riduttore minimo: per la tipologia Piave Verduzzo, la dicitura «18,00 g/l» e' sostituita dalla dicitura «16,00 g/l»; per la tipologia Piave Manzoni bianco, la dicitura «20,00 g/l» e' sostituita dalla dicitura «18,00 g/l». All'art. 6, e' depennato il seguente comma 3: «E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.». All'art. 7, e' depennato il seguente comma 2: «Nella presentazione, e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine». All'art. 7, comma 3, e' depennata la dicitura «In deroga a quanto sopra». |
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