Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 maggio 2017
Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017. Integrazione dei decreti 29 dicembre 2016 e 28 marzo 2017.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per:
il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Visto l'art. 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 dove dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000 n.388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto in particolare l'art. 2 comma 5-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che se, dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente, si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;
Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali;
Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III, riguardante la gestione dei rischio e s.m.i.;
Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i., che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;
Considerato il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017, con il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017;
Considerati i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2016, pubblicato rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, e 28 marzo 2017, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con i quali sono stati individuati i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017;
Considerato in particolare l'art. 2 del decreto 28 marzo 2017 sopra citato, riguardante le modalita' di richiesta e di determinazione di ulteriori prezzi;
Esaminate le richieste di determinazione di ulteriori prezzi dei prodotti agricoli, presentate ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto 28 marzo 2017 citato;
Preso atto dei prezzi medi di mercato delle ulteriori produzioni agricole rilevati dall'Ismea nel triennio dal 2014 al 2016, nonche' della segnalazione di errori di codifica di area, di codice, di specifica prodotto, di ID varieta' presenti nell'allegato ai decreti 29 dicembre 2016, e 28 marzo 2017 trasmessi con nota del 5 maggio 2017;
Tenuto conto della necessita' di incrementare i prezzi unitari dei prodotti ottenuti seguendo i disciplinari di coltivazione biologica, a conclusione del periodo di conversione e soggetti ad apposita certificazione, rispetto ai prezzi degli analoghi prodotti ottenuti con le tecniche colturali convenzionali, tenendo altresi' conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;
Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varieta' di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 2 comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2014, Ismea puo' procedere alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;
Ritenuto di parametrare per l'anno 2017 gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione alla media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio dal 2004 al 2016 e trasmessi da Ismea con nota 3 maggio 2017, per le produzioni vegetali e zootecniche, ad eccezione di alcune tipologie di uve che in assenza di disciplinari ufficiali non risultano gestibili nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo di cui all'art. 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento di alcuni dati riguardanti le codifiche di area, di codice, di specifica prodotto e di ID varieta' di alcuni prodotti presenti negli allegati ai decreti 29 dicembre 2016, e 28 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1
Prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli assicurabili con polizze
agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
2017.
1. I prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Il codice e l'ID varieta' indicati rispettivamente nella seconda e nella quinta colonna delle tabelle allegate per i prodotti vegetali, caricati nel sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015, citato nelle premesse, verranno riportati nel Piano assicurativo individuale o nel piano di mutualizzazione individuale per l'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tali riferimenti dovranno essere riscontrabili anche sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale.
4. Per le produzioni biologiche non comprese nell'allegato al presente decreto, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche convenzionali, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 50 per cento. Per tutte le produzioni biologiche, sulla polizza/certificato di polizza o sul certificato di adesione al fondo di mutualizzazione, deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche da parte dell'Autorita' di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale e dell'Organismo pagatore.
5. Sono approvate le correzione di errori di codifica di area, di codice, di specifica prodotto, di ID varieta' e di aggiornamento di alcuni prezzi di prodotti presenti negli allegati ai decreti 29 dicembre 2016, e 28 marzo 2017, i cui dati corretti ed aggiornati sono riportati nell'allegato al presente decreto.
6. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'Ismea ai sensi dell'art. 2 comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2014, possono riferirsi a un numero inferiore di anni nel caso di nuovi prodotti/varieta' di cui non si dispone della serie storica triennale.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 31 maggio 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 675
 
Allegato

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