Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Basilicata»


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;
Visto il vigente disciplinare di produzione della IGT dei vini Basilicata, come da ultimo modificato con il decreto 7 marzo 2014;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela dell'Aglianico del Vulture, per il tramite della Regione Basilicata, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Basilicata;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP del 7 giugno 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Basilicata»;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini indicazione geografica tipica «Basilicata»;
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
indicazione geografica tipica "Basilicata"

Art. 1.

Denominazione e vini

1. L'indicazione geografica tipica «Basilicata», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:
bianco, anche nella tipologia frizzante e passito (Cat. Vino);
rosso, anche nella tipologia frizzante, novello e passito (Cat. Vino);
rosato, anche nella tipologia frizzante;
con la specificazione del nome di un vitigno, anche nella tipologia frizzante e, limitatamente ai rossi, anche nella tipologia novello.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei e/o in osservazione per la Regione Basilicata, ed iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
2. L'indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Basilicata (Allegato 2), con l'esclusione dei vitigni Aglianico e Montepulciano, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di tali vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei e/o in osservazione per la Regione Basilicata fino a un massimo del 15%, di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Zona di produzione uve

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Basilicata» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Matera e Potenza, nella Regione Basilicata.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20; per i vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del vitigno a tonnellate 19.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00 % per i bianchi;
10,50 % per i rosati;
10,50 % per i rossi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
2. La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.
4. Per le uve aromatiche destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Basilicata» passito e' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: «Basilicata» Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Basilicata» Bianco frizzante:
spuma: fine ed evanescente:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, delicato, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. «Basilicata» Rosso:
colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, secco, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Basilicata» Rosso frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosso rubino;
odore: fine, elegante;
sapore: delicato, da secco ad amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Basilicata» Rosso novello:
colore: rosso rubino con tonalita' violacee;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: delicato, caratteristico, tenore zuccherino non superiore a 10 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Basilicata» Rosato:
colore: dal rosa tenue al rosa intenso;
odore: intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Basilicata» Rosato frizzante:
colore: dal rosato tenue al rosa intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: da secco ad amabile, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Basilicata» Rosso Passito:
colore: rosso piu' o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Basilicata» Bianco Passito:
colore: giallo tendente all'ambra a seconda dell'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
2. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Basilicata, caratterizzato da tre grandi unita' morfologiche geologiche:
l'Appennino, la Fossa Bradanica e l'Avampaese Apulo.
La Basilicata e' una regione prevalentemente montana e collinare, con il solo 10% del territorio occupato da pianure; il 34% circa del territorio regionale si trova al di sopra dei 700 m di altitudine e solo il 26% e' al di sotto dei 300m di quota.
Dal punto di vista genetico i suoli della regione presentano un'elevata variabilita', per effetto della variabilita' degli ambienti, e quindi dei fattori pedogenetici che hanno determinato la formazione e l'evoluzione degli strati pedologici.
All'interno dell'areale di produzione possiamo distinguere a grandi linee suoli: suoli di origine vulcanica soprattutto a nord, nell'area del Vulture e nei rilievi circostanti, sono di origine per lo piu' piroclastica e presentano sviluppate proprieta' fisico-chimiche che conferiscono loro un'elevata fertilita'.
Nell'area appenninica e nella fossa bradanica ritroviamo formazioni geologiche a litologia argillosa con consistente presenza di suoli a tessitura fine suoli e con grado di evoluzione differente.
Questi suoli presentano orizzonti superficiali di colore scuro per effetto dell'arricchimento in sostanza organica; questa caratteristica e' indice di proprieta' favorevoli, quali un buon livello di fertilita' agraria e di attivita' biologica.
Nell'area sud della Regione e in Provincia di Matera sono prevalenti suoli dei rilievi collinari argillosi su depositi marini a granulometria fine, argillosa e limosa, e subordinatamente su depositi alluvionali e lacustri.
L'altitudine dei terreni coltivati a vite e' compresa tra i 200 e i 800 m s.l.m. con pendenza variabile e l'esposizione generale e' orientata verso est e sud-est.
Il clima della regione rientra nell'area di influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l'andamento delle temperature e' caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.
Le precipitazioni medie annue, che variano con l'altitudine, vanno dai 529 mm di Recoleta (area litorale costiera metapontina) fino ai 2.000 di Lagonegro (area appenninica).
La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Basilicata».
La coltivazione della vite in Basilicata ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci portano agli Enotri e poi ai Lucani antichi popoli che abitarono l'Italia meridionale fin dal 1200 - 1300 a.C., infatti secondo gli storici l'Enotria era cosi' chiamata per la qualita' eccezionale del vino prodotto.
I Greci, alla fine del II millennio, iniziarono la colonizzazione dell'Italia meridionale dando origine a nuove comunita' e promuovendo lo sviluppo del commercio con la madrepatria, le terre della Basilicata diventarono sede di vie di comunicazione e di trasporto delle merci.
I Greci furono portatori di nuove conoscenze e si deve ad essi l'introduzione di nuove varieta' e di notevoli trasformazioni nella coltura della vite.
I numerosi scritti di Plinio, Strabone, Virgilio, Marziale testimoniano la presenza di una viticoltura evoluta gia' presente in zona fin dal VII secolo a.C..
L'intero territorio regionale e' disseminato di testimonianze e reperti di quell'epoca che documentano la presenza della vite e l'eccellente qualita' dei vini ottenuti.
Oltre all'Aglianico del Vulture, vitigno piu' rinomato della regione bisogna ricordare una notevole quantita' di vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutti in regione e molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura regionale.
Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti in Basilicata da queste varieta' coltivate risalgono alla «Statistica del Regno di Napoli» disposta da Gioacchino Murat nel 1811.
Nel 1887 si tiene a Potenza la prima mostra enologica in cui vengono presentati vini ottenuti da 30 differenti varieta' coltivate.
Possiamo affermare, quindi, che la Basilicata e' tra le piu' antiche regioni d'Italia a vocazione viticola; alla fine del secolo scorso venivano censite 154 diverse denominazioni di cultivar diffuse nei comuni della Basilicata.
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area di produzione dove si sono naturalmente ambientati nel corso degli anni ed hanno presentato le migliori prestazioni dal punto di vista quanti-qualitativo e di resistenza alle malattie tipiche della vite.
- le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.
- le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia collinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud est, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualita'. La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, e' la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualita' e le peculiari caratteristiche del vino «Basilicata».
Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La IGT «Basilicata» e' stata riconosciuta con decreto ministeriale del 3 novembre 1995.
Il territorio della Basilicata ha poggiato molto della sua economia enologica sulla produzione di vini frizzanti che costituiscono una forma di specializzazione dell'area che ha permesso di far conseguire agli operatori vitivinicoli rilevante notorieta'.
La tradizionale produzione di vini frizzanti si ottiene da uve meno zuccherine in partenza e meno adatte alla produzione di spumante.
Questi vini venivano tradizionalmente prodotti perche' destinati a soddisfare una domanda di mercato ben definita, complementare al consumo dei vini di buona struttura ed alta gradazione alcolica quali sono quelli della indicazione geografica protetta «Basilicata».
La tipica tecnica produttiva utilizzata per i vini frizzanti si basa essenzialmente su un'accurata scelta delle uve e precise tecniche di vinificazione che prevedono un arresto fermentativo piu' o meno precoce prima della ripresa di fermentazione in bottiglia.
I vitigni maggiormente utilizzati per la produzione di questi vini sono: Aglianico del Vulture tra quelli a bacca nera e Moscato tra quelli a bacca bianca.

Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Potenza, corso XVIII Agosto, 34 - 85100 - Potenza - Tel. 0971.412111 - fax 0971.412248 - e-mail info@pz.camcom.i Web: www.pz.camcom.it
La C.C.I.A.A. di Potenza e' l'Autorita' pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettere b) e c), ed all'art. 26, par. 1, del reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012.
 
Allegato 1

Vitigni idonei alla coltivazione e in osservazione
per la Regione Basilicata

002 AGLIANICO N.
003 AGLIANICONE N.
009 ALEATICO N.
016 ASPRINIO BIANCO B.
019 BARBERA N.
032 BOMBINO BIANCO B.
033 BOMBINO NERO N.
042 CABERNET FRANC N.
043 CABERNET SAUVIGNON N.
062 CILIEGIOLO N.
069 CORTESE B.
079 FALANGHINA B.
081 FIANO B.
088 FREISA N.
092 GARGANEGA B.
098 GRECO BIANCO B.
130 MALVASIA BIANCA DI BASILICATA B.
139 MALVASIA NERA DI BASILICATA N.
146 MERLOT N.
150 MONTEPULCIANO N.
153 MOSCATO BIANCO B.
158 MULLER THURGAU B.
160 NEBBIOLO N.
193 PINOT BIANCO B.
194 PINOT GRIGIO G.
195 PINOT NERO N.
199 PRIMITIVO N.
205 REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.
218 SANGIOVESE N.
221 SAUVIGNON B.
231 SYRAH N.
232 TEROLDEGO N.
238 TRAMINER AROMATICO Rs.
244 TREBBIANO TOSCANO B.
252 VERDECA B.
266 AGLIANICO DEL VULTURE N.
298 CHARDONNAY B.
299 MANZONI BIANCO B.
467 GUARNACCINO N in osservazione:
013 ANSONICA B.
023 BELLONE B.
046 CALABRESE N.
056 CASTIGLIONE N.
099 GRECO NERO N.
101 GRILLO B.
127 MALBECH N.
135 MALVASIA DI LIPARI B.
154 MOSCATO GIALLO B.
156 MOSCATO ROSA Rs.
163 NEGRO AMARO N.
168 NERO BUONO N.
183 PECORELLO B.
184 PECORINO B.
247 UVA DI TROIA N.
335 PETIT VERDOT N.
346 VIOGNER N.
402 PETIT MANSENG B.
455 MINUTOLO B.
 
Allegato 2

Vitigni idonei alla coltivazione
per la Regione Basilicata

002 AGLIANICO N.
003 AGLIANICONE N.
009 ALEATICO N.
016 ASPRINIO BIANCO B.
019 BARBERA N.
032 BOMBINO BIANCO B.
033 BOMBINO NERO N.
042 CABERNET FRANC N.
043 CABERNET SAUVIGNON N.
062 CILIEGIOLO N.
069 CORTESE B.
079 FALANGHINA B.
081 FIANO B.
088 FREISA N.
092 GARGANEGA B.
098 GRECO BIANCO B.
130 MALVASIA BIANCA DI BASILICATA B.
139 MALVASIA NERA DI BASILICATA N.
146 MERLOT N.
150 MONTEPULCIANO N.
153 MOSCATO BIANCO B.
158 MULLER THURGAU B.
160 NEBBIOLO N.
193 PINOT BIANCO B.
194 PINOT GRIGIO G.
195 PINOT NERO N.
199 PRIMITIVO N.
205 REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.
218 SANGIOVESE N.
221 SAUVIGNON B.
231 SYRAH N.
232 TEROLDEGO N.
238 TRAMINER AROMATICO Rs.
244 TREBBIANO TOSCANO B.
252 VERDECA B.
266 AGLIANICO DEL VULTURE N.
298 CHARDONNAY B.
299 MANZONI BIANCO B.
467 GUARNACCINO N.
 
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