Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 luglio 2017
Interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, recante norme di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che attribuisce al Dipartimento del Tesoro la gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato e l'esercizio dei diritti dell'azionista;
Visto l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15 (di seguito il "Decreto Legge"), secondo cui "Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da societa' italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente Capo II";
Visto l'articolo 14, comma 2, del Decreto Legge, in forza del quale "per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorita' competente un programma di rafforzamento patrimoniale indicante l'entita' del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la realizzazione del Programma";
Tenuto conto che, dapprima il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "Banca Monte Paschi" o "Emittente"), in data 29 luglio 2016 e, successivamente, l'Assemblea in sede straordinaria, in data 24 novembre 2016, hanno rispettivamente deliberato una ricapitalizzazione di 5 miliardi di euro al fine di aderire alla richiesta della Banca Centrale Europea concernente la realizzazione di un programma di rafforzamento patrimoniale necessario a colmare le lacune, in termini di capitale regolamentare, emerse in relazione ad una prova di stress basata su uno scenario avverso;
Considerato che l'operazione di ricapitalizzazione di cui al precedente punto non e' stata realizzata per l'impossibilita' di un suo completamento nei termini previsti, a causa della mancata adesione da parte di investitori privati;
Visto l'articolo 14, comma 5, del Decreto Legge, in relazione al quale "se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'Emittente puo' presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15";
Vista la nota del 23 dicembre 2016, con la quale Banca Monte Paschi ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca Centrale Europea l'intenzione di richiedere l'intervento dello Stato nella forma della ricapitalizzazione precauzionale ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera d), punto iii), della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 13 del Decreto Legge;
Vista la nota del 23 dicembre 2016, con cui la Banca Centrale Europea ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Commissione europea il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente per un importo pari a euro 8,8 miliardi su base consolidata;
Vista la nota del 30 dicembre 2016, con la quale Banca Monte Paschi ha formalizzato la richiesta di supporto pubblico ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legge;
Vista la nota del 19 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea ha definito, anche tenuto conto del piano di ristrutturazione presentato dall'Emittente in relazione alla richiesta di supporto pubblico, i nuovi requisiti regolamentari minimi che Banca Monte Paschi e' tenuta a rispettare;
Vista la nota del 28 giugno 2017, con cui la Banca Centrale Europea ha confermato che Banca Monte Paschi e' solvente ai sensi dell'articolo 32, par. 4, lettera d), punto (iii), della direttiva 2014/59/UE;
Visto l'art. 18, comma 3, del Decreto Legge, in forza del quale "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia e' disposto a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente; b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive; c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente";
Visto l'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge, ai sensi del quale "la sottoscrizione delle azioni dell'emittente ai sensi dell'articolo 18 e' effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici";
Considerato che il capitale regolamentare riveniente dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri nei confronti degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 - il cui valore comunicato da Banca Monte Paschi in data 20 luglio 2017, ammonta a euro 4.658.879.597,64 - non risulta in ogni caso sufficiente a coprire il fabbisogno di capitale regolamentare individuato dalla BCE con le note sopra citate;
Vista la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2017, con la quale, tra l'altro, e' stata sancita la compatibilita' con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato dell'intervento pubblico nel capitale di Banca Monte Paschi consistente nella sottoscrizione di un aumento di capitale per circa euro 3,9 miliardi e nell'acquisto di azioni ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Decreto Legge fino ad euro 1,5 miliardi;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge, che, date le dimensioni e la quota di mercato della Banca Monte Paschi, l'intervento di rafforzamento patrimoniale richiesto dalla stessa e' necessario, come anche attestato dalla Commissione europea nella decisione sopra citata, per evitare una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria;
Vista la nota del 14 luglio 2017, con la quale la Banca Monte Paschi ha rappresentato che il Consiglio di Amministrazione della Banca stessa, in data 13 luglio 2017, ha ritenuto di non convocare l'Assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare l'aumento di capitale;
Vista l'indicazione del valore, pari a 17,3 euro per azione, necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato del Decreto Legge, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge, trasmessa da Banca Monte Paschi al Ministero ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge;
Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del Decreto Legge, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., relativa alla determinazione del valore delle azioni ordinarie di Banca Monte Paschi nell'ambito del processo di ricapitalizzazione precauzionale, nonche' il documento integrativo della stessa PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data 23 giugno 2017, e la relativa lettera di asseverazione trasmessa in data 5 luglio 2017 da Mazars Italia S.p.A., quale esperto indipendente nominato da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge;
Considerato che, per effetto dell'applicazione della metodologia di calcolo di cui alla parte B dell'allegato al Decreto Legge, il prezzo delle azioni di nuova emissione da attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze, e' risultato pari a euro 6,49;
Visto che non sussistono, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Decreto Legge, le situazioni e i presupposti di cui all'art. 18, comma 5 del medesimo decreto, in quanto non consta un accertamento in tal senso dell'autorita' competente;
Visto l'articolo 24 del Decreto Legge, secondo cui "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passivita' di nuova emissione e sull'erogazione di liquidita' di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalita' di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze";
Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2017, recante la "Ripartizione della dotazione del Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani", le cui disposizioni prevedono che "Per l'anno 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni il Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani, e' cosi' ripartito:
a) la somma di sedici miliardi di euro e' destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il loro rafforzamento patrimoniale;
b) la somma di quattro miliardi di euro e' destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse dallo Stato su passivita' di nuova emissione e sull'erogazione di liquidita' di emergenza";
Tenuto conto dei pareri elaborati dagli esperti finanziario e legale, selezionati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal Capo II del citato Decreto Legge;
Visto il parere della Banca di Italia rilasciato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Decreto Legge, con nota n. 0930079 del 21 luglio 2017;

Decreta:

Articolo unico
Aumento di capitale

1. E' disposto l'aumento di capitale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a servizio della sottoscrizione di n. 593.869.870 azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 2441 del codice civile, per un controvalore pari ad euro 3.854.215.456,30.
2. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione e' determinato in euro 6,49 per ciascuna azione.
3. E' altresi' disposta l'integrale sottoscrizione delle azioni di cui al comma 1 da parte del Dipartimento del Tesoro. La sottoscrizione produce effetti dall'acquisto dell'efficacia del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 2017, n. 15, concernente l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, in conformita' all'articolo 22 del medesimo decreto-legge. Il conferimento da parte del Ministero sara' completato entro 5 giorni dall'efficacia della sottoscrizione.
4. Gli oneri a carico del Bilancio dello Stato per effetto dell'attuazione del presente decreto sono complessivamente determinati in euro 3.854.215.456,30.
5. Il presente decreto e' sottoposto al controllo di regolarita' contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, da parte dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e al controllo preventivo di legittimita' ad opera della Corte dei conti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6. L'organo amministrativo di Banca Monte dei Paschi provvedera' alla pubblicita' nel registro delle imprese dell'aumento di capitale disposto col presente decreto, della sua avvenuta sottoscrizione e liberazione con conseguente aggiornamento dello Statuto.
7. Il presente decreto produce effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.
Roma, 27 luglio 2017

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 995
 
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