Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 maggio 2017, n. 115
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante le modalita' di adozione dei regolamenti ministeriali e interministeriali;
Visto l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2016, recante nuove modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha abrogato e sostituito il precitato decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
Visto, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto, altresi', il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l'altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca;
Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
Visto, altresi', l'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, recante modalita' di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione europea;
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche europee, il compito di effettuare un generale coordinamento amministrativo in presenza di impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la «Banca dati delle amministrazioni pubbliche»;
Considerato che per alcune tipologie di aiuti di Stato non e' prevista l'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione ovvero un obbligo di comunicazione preventivo alla fruizione, da parte del soggetto beneficiario all'amministrazione pubblica competente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 novembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2016;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, e, in particolare, l'articolo 6, commi 6 e 7, con i quali, tra l'altro, sono fissati al 1° luglio 2017 i termini previsti per l'entrata a regime del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2057 del 26 gennaio 2017;
Vista la nota n. 2872 del 2 marzo 2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato di aver preso atto della precitata comunicazione;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) Registro nazionale aiuti: la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
b) SIAN: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) SIPA: Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN;
d) registri SIAN e SIPA: le sezioni applicative del SIAN e del SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
e) TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;
f) aiuti di Stato: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
g) aiuti de minimis: gli aiuti de minimis come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015;
h) aiuti de minimis SIEG: gli aiuti de minimis concessi a titolo di compensazione ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
i) aiuti SIEG: gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, diversi dagli aiuti de minimis SIEG;
l) regime di aiuti: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non e' legato a uno specifico progetto, puo' essere concesso a una o piu' imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
m) aiuto ad hoc: aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti;
n) aiuto individuale: aiuto ad hoc ovvero aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
o) aiuti nei settori agricoltura e pesca: gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis;
p) aiuti illegali oggetto di decisione di recupero: aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
q) Autorita' responsabile: il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione;
r) Soggetto concedente: il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali;
s) Autorita' di gestione del programma di CTE: l'autorita' pubblica o l'organismo pubblico o privato designato dagli Stati membri partecipanti ad un programma di cooperazione territoriale europea con responsabilita' nella gestione e attuazione del programma ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
t) Visura Aiuti: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti SIEG, agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale in un periodo di massimo dieci esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3;
u) Visura Deggendorf: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15;
v) Visura Aiuti de minimis: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data dell'estrazione con riferimento ad un soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3;
z) Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea;
aa) impresa unica: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
bb) soggetto beneficiario: il soggetto, italiano o straniero, a favore del quale viene concesso l'aiuto individuale o, nel caso degli aiuti di cui all'articolo 10, che fruisce dell'aiuto individuale;
cc) Codice dell'Amministrazione Digitale: il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 107, 108 e 109 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 107. - 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati,
sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione, nonche' quello delle regioni di cui
all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione
strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».
«Art. 108. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.».
«Art. 109. - Il Consiglio, su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
puo' stabilire tutti i regolamenti utili ai fini
dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in
particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo
108, paragrafo 3, nonche' le categorie di aiuti che sono
dispensate da tale procedura.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 della
legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di
apertura e regolazione dei mercati), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66:
«2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo
delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e
comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede con proprio decreto a
disciplinare le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle
imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio
del registro delle imprese.».
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 18 ottobre 2002 (Modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle
imprese, ai fini della verifica del rispetto del divieto di
cumulo delle agevolazioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2002, n. 258.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
22 dicembre 2016 (Nuove modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle
imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
della legge 5 marzo 2001, n. 57) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2016, n. 305.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 2013, n. 3, e' stata modificata dall'art. 14 della
legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 5 dell'art.
52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di
cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di
Stato"».
«5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153:
«Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze
statali in materia di indirizzo e coordinamento delle
attivita' agricole e della conseguente necessita' di
acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore
agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema
informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in
funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema
informativo in base ai criteri e secondo le direttive
fissate dal Ministro medesimo.
Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi
durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le
relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme
sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge
28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
gestione fuori bilancio.
Per i fini di cui al precedente primo comma e'
autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1984 al 1986».
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 52
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57».
- Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13
luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea a
determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali
(codificazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248.
- Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015, recante modalita' di applicazione dell'art.
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(codificazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato
Regolamento (UE) 2015/1589:
«Art. 16. - 1. Nel caso di decisioni negative relative
a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una
decisione con la quale impone allo Stato membro interessato
di adottare tutte le misure necessarie per recuperare
l'aiuto dal beneficiario ("decisione di recupero"). La
Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora cio'
sia in contrasto con un principio generale del diritto
dell'Unione.
2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di
recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un
tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi
decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale e' divenuto
disponibile per il beneficiario, fino alla data del
recupero.
3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di
giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'art. 278 TFUE,
il recupero va effettuato senza indugio secondo le
procedure previste dalla legge dello Stato membro
interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione
immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A
tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorita'
giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati
adottano tutte le misure necessarie disponibili nei
rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure
provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O.:
«2. Compete al Presidente del Consiglio la
responsabilita' per l'attuazione degli impegni assunti
nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente
si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del
Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresi', per il
coordinamento, nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato
competenti per settore, delle regioni, degli operatori
privati e delle parti sociali interessate, ai fini della
definizione della posizione italiana da sostenere, di
intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di
Unione europea».
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1994, n. 7, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita'
di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e in particolare per la funzionalita' della rete di
monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo
progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in
corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un
"Codice unico di progetto", che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 13 (Banca dati delle
amministrazioni pubbliche) della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 13. - 1. Al fine di assicurare un efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi
necessari alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e
per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 6 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e
definizione di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304:
«6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 46, comma 2, le parole: "1° gennaio 2017"
sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017";
b) all'art. 52, comma 6, le parole: "di entrata in
vigore del regolamento di cui al primo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "del 1° luglio 2017";
c) all'art. 52, comma 7, le parole: "Decorsi sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "A
decorrere dal 1° luglio 2017" e le parole: ", a decorrere
dal 1° gennaio 2017," sono soppresse.
7. All'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge
29 luglio 2015, n. 115, le parole: "1° gennaio 2017" sono
sostituite dalla seguenti: "1° luglio 2017"».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento (UE)
2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015
sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie
di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248:
«Art. 2 (De minimis). - 1. La Commissione puo',
mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui
all'art. 8 del presente regolamento, decidere che, visto lo
sviluppo e il funzionamento del mercato interno, alcuni
aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'art. 107,
paragrafo 1, TFUE e sono pertanto dispensati dalla
procedura di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3,
TFUE, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa
impresa in un determinato arco di tempo non superino un
importo prestabilito.
2. Gli Stati membri comunicano in qualsiasi momento
alla Commissione, su sua richiesta, ogni ulteriore
informazione relativa agli aiuti esentati a norma del
paragrafo 1.».
- Il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione,
del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de
minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di
interesse economico generale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 26 aprile 2012, n. L 114.
- Per il testo dell'art. 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione e per il testo
dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio,
del 13 luglio 2015, recante modalita' di applicazione
dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2013, n. L
347.
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 2 del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.:
«2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per
"impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di
voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola
dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa
controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza
dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni
di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite
di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate
un'impresa unica.».
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il funzionamento del Registro nazionale aiuti definendo le modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis, e agli aiuti SIEG nonche' i criteri per l'interoperabilita' con i registri SIAN e SIPA e per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il presente regolamento individua, altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dell'effettuazione dei controlli propedeutici alla concessione ed erogazione degli aiuti, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 6 dell'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 6 del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.:
«2. Se uno Stato membro ha istituito un registro
centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni
complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da tutte
le autorita' dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di
applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un
periodo di tre esercizi finanziari.».
 
Art. 3

Informazioni del Registro nazionale aiuti

1. Il Registro nazionale aiuti contiene le informazioni, individuate al comma 2, relative alle seguenti tipologie di aiuti:
a) gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
b) gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
c) gli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonche' quelli previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
d) gli aiuti de minimis SIEG;
e) gli aiuti SIEG.
2. Con riferimento alle categorie di aiuti individuate al comma 1, il Registro nazionale aiuti contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'Autorita' responsabile;
b) dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonche' le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 16;
c) dati identificativi del Soggetto concedente ovvero dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2;
d) dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;
e) dati identificativi del progetto o dell'attivita' per il quale e' concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attivita' finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse;
f) dati identificativi dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.
3. Oltre alle informazioni di cui al comma 2, il Registro nazionale aiuti, indipendentemente dal settore economico di riferimento, contiene in un'apposita sezione i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA gia' esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6.

Note all'art. 3:
- Per il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del regolamento (UE)
n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante
modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 settembre 2015,
n. L 248:
«Art. 1 (Esenzioni per categoria). - 1. La Commissione
puo', mediante regolamenti adottati secondo la procedura di
cui all'art. 8 del presente regolamento e a norma dell'art.
107 TFUE, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti
sono compatibili con il mercato interno e non soggette
all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3,
TFUE:
a) gli aiuti a favore:
i) delle piccole e medie imprese;
ii) della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
iii) della tutela dell'ambiente;
iv) dell'occupazione e della formazione;
v) della cultura e della conservazione del patrimonio;
vi) della riparazione dei danni arrecati dalle
calamita' naturali;
vii) della riparazione dei danni arrecati da
determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore
della pesca;
viii) della silvicoltura;
ix) della promozione di prodotti nel settore alimentare
non elencati nell'allegato I del TFUE;
x) della conservazione delle risorse biologiche del
mare e di acqua dolce;
xi) dello sport;
xii) dei residenti in regioni remote, per i trasporti,
a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e
siano erogati senza discriminazioni determinate
dall'identita' del vettore;
xiii) di infrastrutture a banda larga di base, di
misure individuali di piccola entita' per infrastrutture
che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di
opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di
infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non
esistono tali infrastrutture e dove e' improbabile che tali
infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro;
xiv) di infrastrutture a sostegno degli obiettivi
elencati ai punti da i) a xiii) e alla lettera b) del
presente paragrafo e a sostegno di altri obiettivi di
interesse comune, in particolare gli obiettivi della
strategia Europa 2020;
b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla
Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione
degli aiuti a finalita' regionale.
2. I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono
specificare per ciascuna categoria di aiuti:
a) la finalita' dell'aiuto;
b) le categorie di beneficiari;
c) i massimali espressi in termini di intensita'
dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili
o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto
per i quali puo' essere difficile individuare con esattezza
l'intensita' o l'ammontare dell'aiuto, in particolare gli
strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in
capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di
livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione
a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure
interessate alla luce dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE;
d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti;
e) le condizioni del controllo di cui all'art. 3.
3. Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono
in particolare:
a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica
dei casi di erogazione di singoli aiuti;
b) escludere certi settori dal loro ambito di
applicazione;
c) subordinare ad ulteriori condizioni la
compatibilita' dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti
stessi.».
- Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
minore («de minimis») e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379;
per il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», si veda nelle note
all'art. 2.
- Per il testo vigente del comma 5 dell'art. 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 4

Accesso e conservazione delle informazioni

1. Il Registro nazionale aiuti e' realizzato in formato aperto secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. L'accesso alle informazioni di cui al comma 1 e' assicurato senza restrizioni e senza necessita' di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale. A tal fine il Soggetto concedente inserisce i dati nel Registro nazionale aiuti secondo modalita' che tutelino il predetto diritto, sulla base di indicazioni motivate da parte del soggetto beneficiario o di altro soggetto titolare di un interesse qualificato che comprovino la sussistenza del segreto.
3. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono conservati e resi accessibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.
4. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti sono resi disponibili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 68 (Analisi
comparativa delle soluzioni) del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O.:
«3. Agli effetti del presente Codice si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti
dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al
medesimo articolo».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 52 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.».
- Per il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Ulteriori informazioni
e servizi resi disponibili dal Registro

1. Per lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione degli aiuti individuali, il Registro nazionale aiuti rende disponibili informazioni relative al soggetto beneficiario attraverso l'interoperabilita' con il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Il Registro nazionale aiuti, mediante l'interoperabilita' con il Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, assicurando la corrispondenza dello stesso con il codice identificativo dell'aiuto individuale di cui all'articolo 9, comma 2.

Note all'art. 5:
- Per il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Aiuti nei settori agricoltura e pesca

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonche' degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali.
2. Le informazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di integrazione e interoperabilita' stabiliti da uno specifico protocollo di comunicazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce le modalita' per la reciproca comunicazione dei dati presenti nei diversi registri e, in particolare:
a) gli adeguamenti tecnici necessari per assicurare la compatibilita' tra i registri SIAN e SIPA e il Registro nazionale aiuti;
b) le procedure per la reciproca messa a disposizione delle informazioni contenute nel Registro nazionale aiuti e nei registri SIAN e SIPA.
3. Al fine di consentire l'integrazione e l'interoperabilita' di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad aggiornare, ove necessario, i contenuti delle informazioni che le Autorita' responsabili di aiuti nei settori agricoltura e pesca e i Soggetti concedenti i medesimi aiuti sono tenute a trasmettere ai registri SIAN e SIPA, rendendo uniformi i predetti contenuti e le modalita' dei controlli operati attraverso i medesimi registri e quelli del Registro nazionale aiuti, sulla base del protocollo di comunicazione di cui al comma 2.

Note all'art. 6:
- Per testo del comma 5 dell'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Interoperabilita' del Registro nazionale aiuti con le banche di dati
esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese

1. Il Ministero dello sviluppo economico fornisce con propri provvedimenti le modalita' tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilita' del Registro nazionale degli aiuti con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese, al fine di consentire, su richiesta delle amministrazioni titolari dei predetti sistemi, l'esecuzione massiva e per via telematica degli adempimenti di consultazione e aggiornamento del registro previsti dal presente decreto.
 
Art. 8

Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc

1. Al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorita' responsabile e' tenuta alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, la predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali. In ogni caso, la registrazione di cui al presente articolo deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali.
2. I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali.
3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc e' identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che viene comunicato all'Autorita' responsabile tramite la procedura informatica di cui al comma 1. La registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc e' certificata attraverso l'attribuzione del predetto codice.
4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), per la registrazione del regime di aiuti o aiuto ad hoc sono trasmesse al Registro nazionale aiuti sulla base di tracciati di dettaglio specificati con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico adottato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, che definisce, altresi', le modalita' di accreditamento dell'Autorita' responsabile e individua un centro unico di responsabilita' per le funzionalita' del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 9

Registrazione degli aiuti individuali

1. Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.
2. Ciascun aiuto individuale e' identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis.
3. La registrazione dell'aiuto individuale e' certificata dal Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione del codice di cui al comma 2.
4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse e sono definite le modalita' di accreditamento del Soggetto concedente.
5. Con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente e' tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» gia' rilasciato non puo' essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano.
6. Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente e', altresi', tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a:
a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale e' concesso l'aiuto individuale stesso;
b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;
c) a conclusione del progetto per il quale e' concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso.
7. Per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5.
8. Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale gia' erogato, il Soggetto concedente e' tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.
9. I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».
 
Art. 10

Registrazione degli aiuti non subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione

1. Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui e' effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma 1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
3. I soggetti di cui al comma 2, ove necessario, adottano disposizioni per l'opportuna informazione dei destinatari degli aiuti previsti al comma 1 e per le eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
4. Per gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG, l'impossibilita' di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l'illegittimita' della fruizione.
5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e) ed f), per la registrazione dell'aiuto individuale sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4.
6. Con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc che prevedono gli aiuti individuali di cui al comma 1, il termine per la relativa registrazione e' pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.
7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.
 
Art. 11

Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero

1. Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti, il Soggetto concedente ovvero, nel caso di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero nell'ambito del Registro nazionale aiuti attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.
2. Il Soggetto concedente ovvero i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, per gli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, la cancellazione dal Registro nazionale aiuti dei soggetti non piu' tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.
3. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, per la registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero sono specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, con il quale sono resi disponibili i tracciati di dettaglio per la trasmissione delle informazioni stesse.
4. Entro il 30 giugno 2017, i Soggetti concedenti ovvero i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione agli aiuti ivi indicati sono tenuti a comunicare al Registro nazionale aiuti i dati e le informazioni relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta le responsabilita' di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 48 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 48 (Procedure di recupero). - 1. La societa'
Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti
per effetto delle decisioni di recupero di cui all'art. 16
del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto
che l'ha concesso.
2. A seguito della notifica di una decisione di
recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni
dalla data di notifica, il Ministro competente per materia,
con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti
tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi
dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento.
Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente
del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto,
entro quindici giorni dalla data di notifica della
decisione di recupero, un commissario straordinario, da
individuare all'interno delle amministrazioni che hanno
concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di
quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto,
e definisce le modalita' di attuazione della decisione di
recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario,
con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque
giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla
restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e
determina le modalita' e i termini del pagamento. Le
amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della
procedura di recupero forniscono tempestivamente al
commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni
altro elemento necessario alla corretta esecuzione della
decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario
straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario
straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico
conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali
delle amministrazioni competenti, previste a legislazione
vigente. Il decreto del Ministro competente, il
provvedimento del commissario straordinario e il
provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli
esecutivi nei confronti degli obbligati.
3. Nei casi in cui l'ente competente e' diverso dallo
Stato, il provvedimento per l'individuazione dei soggetti
tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli
importi dovuti e la determinazione delle modalita' e dei
termini del pagamento e' adottato dalla regione, dalla
provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le
attivita' di cui al comma 1 sono effettuate dal
concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente
territoriale interessato.
4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea
sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono
fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee e per il suo
tramite.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52 della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
 
Art. 12

Aiuti di Stato concessi nell'ambito
dei Programmi di cooperazione territoriale europea

1. In coerenza con i compiti di controllo attribuiti a ciascuno Stato membro in relazione ad aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, le informazioni relative agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis e agli aiuti SIEG concessi ai predetti progetti sono registrate nel Registro nazionale aiuti solo qualora l'Autorita' di gestione del programma di CTE abbia sede in Italia.
2. Gli adempimenti previsti dal presente decreto in capo all'Autorita' responsabile e al Soggetto concedente sono svolti dall'Autorita' di gestione del programma di CTE di cui al comma 1, che e' tenuta ad effettuare la registrazione di cui agli articoli 8, 9 e 11 e le verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 con le modalita' e i termini previsti dai predetti articoli.
3. Nessun altro obbligo di registrazione ai sensi del presente decreto e' previsto nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale europea.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187:
«Art. 12 (Controllo). - Per consentire alla Commissione
di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica
ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel
caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione
territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede
l'autorita' di gestione, conservano registri dettagliati
contenenti le informazioni e i documenti giustificativi
necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni
di cui al presente regolamento. I registri vengono
conservati per dieci anni dalla data in cui e' stato
concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del
regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla
Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un
periodo piu' lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le
informazioni e i documenti giustificativi che la
Commissione ritiene necessari per controllare
l'applicazione del presente regolamento.».
 
Art. 13

Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente nell'ambito delle attivita' inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG e' tenuto ad avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.
2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Aiuti di cui al comma 3 e la Visura Deggendorf di cui al comma 4.
3. La Visura Aiuti identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto e' concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Nella medesima visura e' fornita anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, cosi' come risultanti dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6. La Visura Aiuti ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, cosi' come inserite dalle Autorita' responsabili e dai Soggetti concedenti. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella predetta Visura Aiuti.
4. La Visura Deggendorf contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero secondo quanto precisato all'articolo 15.
5. In esito alle visure di cui ai commi 3 e 4, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR».
6. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferme restando la responsabilita' del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
7. Eventuali funzionalita' del Registro nazionale aiuti, ulteriori rispetto alle verifiche previste, ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal presente articolo, possono essere definite con un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Note all'art. 13:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 52 della citata
legge 24 dicembre 2012 n. 234:
«Art. 52. - 1. Al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti
trasmettono le relative informazioni alla banca di dati
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57, che assume la denominazione di "Registro nazionale
degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli
aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia
ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del regolamento
(UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
 
Art. 14

Verifiche relative agli aiuti de minimis

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il Soggetto concedente nell'ambito delle attivita' inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e' tenuto ad avvalersi, secondo quanto previsto dal presente articolo, del supporto del Registro nazionale aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.
2. Al fine dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera i seguenti documenti:
a) Visura Aiuti di cui all'articolo 13, comma 3;
b) Visura Aiuti de minimis.
3. La Visura Aiuti de minimis identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto e' concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile. Le informazioni relative agli aiuti de minimis relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura sono rese disponibili dai registri SIAN e SIPA sulla base dei criteri di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6.
4. In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti, su richiesta del Soggetto concedente, rilascia il «Codice Concessione RNA - COR» qualora l'importo dell'aiuto individuale per il quale e' in corso la registrazione e' pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa. Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell'aiuto individuale qualora l'importo dello stesso sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, ferma restando la possibilita', ove prevista dal regime di aiuti o aiuto ad hoc, di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. Qualora la verifica dell'avvenuto superamento dell'importo concedibile sia basata su informazioni rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso criteri di interoperabilita' dai registri SIAN e SIPA ovvero dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il Registro nazionale aiuti puo', comunque, rilasciare il «Codice Concessione RNA - COR», previa reiterazione della richiesta del Soggetto concedente che ne assume la piena responsabilita'.
5. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, e' reso disponibile lo schema di dettaglio contenente le informazioni riportate nella Visura Aiuti de minimis.
6. A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG gia' concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente e' tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
7. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso, ferma restando la responsabilita' del soggetto beneficiario per le informazioni oggetto di inserimento fornite all'Autorita' responsabile o al Soggetto concedente con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Note all'art. 14:
- Per il testo vigente dell'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si veda nella nota all'art. 13.
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 15

Verifiche relative agli aiuti illegali
oggetto di decisione di recupero

1. Con riferimento alla verifica di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, ai sensi del quale nessuno puo' beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Deggendorf. Tale documento consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.
2. La Visura Deggendorf e' rilasciata ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti SIEG ai sensi dell'articolo 13 e deve, in ogni caso, essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle attivita' inerenti alle verifiche propedeutiche alla erogazione dei predetti aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro. Fatti salvi gli aiuti di cui all'articolo 10, l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG.
3. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, sono resi disponibili gli schemi di dettaglio contenenti le informazioni riportate nella Visura Deggendorf.
4. La responsabilita' in merito alla veridicita' e alla completezza delle informazioni rilasciate dal Registro nazionale aiuti ai sensi del presente articolo rimane in capo al Soggetto concedente o ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, che hanno provveduto ad inserire le informazioni nel registro stesso.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 46 della citata legge
24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti di Stato a
imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non
rimborsati). - 1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di
Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16
del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato
verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e'
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589
del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1°
luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata attraverso
l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui
all'art. 52.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in
possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i
dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al
presente articolo alle amministrazioni che intendono
concedere aiuti.
4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata
mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai
sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni
concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla
veridicita' delle dichiarazioni medesime.».
 
Art. 16

Funzionalita' del Registro nazionale aiuti
in materia di trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di aiuti di Stato dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, ad eccezione di quelle relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, sono assolti attraverso il Registro nazionale aiuti, sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole Autorita' responsabili e dai Soggetti concedenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili nell'apposita sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti. Nella medesima sezione sono resi disponibili i collegamenti con le sezioni trasparenza dei siti web predisposti, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa nazionale, dalle singole amministrazioni pubbliche che concedono gli aiuti individuali, inseriti nel Registro nazionale aiuti.
3. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca provvedono, in analogia con il presente articolo, i registri SIAN e SIPA.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del regolamento (Ue)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187:
«Art. 9 (Pubblicazione e informazione). - 1. Lo Stato
membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito
web esaustivo a livello regionale o nazionale delle
seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:
a) le informazioni sintetiche di cui all'art. 11 nel
formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link
che dia accesso a tali informazioni;
b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di
cui all'art. 11 o di un link che dia accesso a tale testo;
c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun
aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.
Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di
cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui
al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello
Stato membro in cui ha sede l'autorita' di gestione
interessata, definita all'art. 21 del regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In
alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere
di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto
all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.
2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e
per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21, le condizioni
di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo
sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano
le informazioni richieste per gli importi degli aiuti
individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di
EUR):
0,5-1;
1-2;
2-5;
5-10;
10-30; e
uguale o superiore a 30.
3. Per i regimi di cui all'art. 51, l'obbligo di
pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai
consumatori finali.
4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera
c), sono organizzate e accessibili in un formato
standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono
funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le
informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate
entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per
gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali,
entro un anno dalla data prevista per la presentazione
della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un
periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto e'
stato concesso.
5. La Commissione pubblica sul suo sito web:
a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al
paragrafo 1;
b) le informazioni sintetiche di cui all'art. 11.
6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del
presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento.».
- Per il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 13.
 
Art. 17

Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi
di utilizzo del Registro nazionale aiuti

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1° luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli nonche' l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.
2. Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10, l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimita' della fruizione dell'aiuto individuale.
3. Restano ferme le responsabilita' previste dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
 
Art. 18

Mancato funzionamento del Registro nazionale aiuti

1. Qualora il Registro nazionale aiuti non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, trovano applicazione, fino al ripristino del funzionamento, le modalita' di verifica degli aiuti di Stato, degli aiuti de minimis e degli aiuti SIEG vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 2017. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento sul sito del registro. I provvedimenti di concessione adottati nelle more del ripristino del regolare funzionamento, in luogo del «Codice concessione RNA - COR», e i provvedimenti di erogazione adottati nel medesimo lasso temporale, in luogo della menzione della Visura Deggendorf, contengono un espresso riferimento alla comunicazione del citato Ministero e alle verifiche effettuate con le predette modalita'. Con analoga pubblicazione sul sito del Registro nazionale aiuti viene data notizia del ripristino del funzionamento del registro stesso, a seguito della quale le Autorita' responsabili e i Soggetti concedenti provvedono tempestivamente all'inserimento delle informazioni non trasmesse nel periodo di mancato funzionamento.
 
Art. 19

Coordinamento e monitoraggio

1. Ai fini del coordinamento istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle eventuali iniziative di competenza, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese presenta annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Dipartimento per le politiche europee della medesima Presidenza, un rapporto sul funzionamento del Registro nazionale aiuti, evidenziando in forma aggregata i dati in esso raccolti e le eventuali criticita' riscontrate nell'applicazione, attraverso il sistema del registro, delle disposizioni europee in materia di controllo sugli aiuti di Stato.
2. I dati raccolti ai fini del monitoraggio sul funzionamento del Registro nazionale aiuti sono pubblicati, in forma aggregata e anonima, sul sito del predetto registro e sono accessibili a chiunque, senza restrizioni, ai sensi dell'articolo 4.
 
Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 1° luglio 2017, in conformita' all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 31 maggio 2017

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 723

Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 13.
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 della legge 5
marzo 2001, n. 57, si veda nelle note alle premesse.
 
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