Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2017 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 3 marzo 2017 |
Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 23 marzo 2010 tra ANAS S.p.a. e la Societa' delle Concessioni Autostradali Venete p.A. (CAV) e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 17/2017). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del CIPE, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996) e disciplinato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e s.m.i.; Vista la convenzione tra Anas S.p.a. e la Societa' CAV p.A. sottoscritta il 23 marzo 2010 ai sensi dell'art. 2, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed approvata con decreto interministeriale 22 novembre 2011, n. 408, convenzione che disciplina la concessione per la gestione del Passante di Mestre di collegamento tra l'Autostrada A4, tronco Padova-Mestre, l'Autostrada A27 Venezia-Belluno e l'Autostrada A4, tronco Venezia-Trieste, la gestione delle tratte autostradali in concessione alla Societa' delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. ed il completamento del Passante di Mestre e delle opere direttamente collegate a detta infrastruttura; Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n. 5656, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 23 marzo 2010 tra Anas S.pA. e la Societa' CAV p.A., dell'aggiornamento del relativo piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria; Viste le note 14 aprile 2016, n. 1940, e 17 giugno 2016, n. 10430, con le quali il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa; Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge n. 201/2011, il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) 17 giugno 2016, n. 4; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, che: la scadenza della concessione e' fissata al 31 dicembre 2032; il periodo regolatorio e' scaduto il 31 dicembre 2014; il 30 dicembre 2014 e' intervenuto un protocollo d'intesa tra MIT e la societa' concessionaria, con il quale e' stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5% e che tale variazione tariffaria e' stata confermata con decreto interministeriale 31 dicembre 2014, n. 588; con nota 3 marzo 2015, n. 2020, il MIT ha richiesto alla societa' concessionaria di predisporre una versione aggiornata di PEF che sviluppasse «un piano degli investimenti compatibile con l'attuale scadenza naturale della concessione presentando, altresi', un adeguamento tariffario contenuto nella misura del 1,5% per anno» e che la societa' concessionaria ha trasmesso al MIT, in data 26 giugno 2015, una versione aggiornata di PEF; con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al MIT di integrare la documentazione chiedendo chiarimenti, in particolare riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso risk free all'interno della formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) e, con nota 10 giugno 2016, n. 2905, ulteriori chiarimenti in merito agli investimenti da remunerare con il parametro K, alla determinazione del capitale investito netto (CIN) e del saldo delle poste figurative nel periodo regolatorio e al valore di subentro; il MIT, con note 14 aprile 2016, n. 1940, e 17 giugno 2016, n. 10430, ha fornito i chiarimenti richiesti; il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 56 milioni di euro; risultano piu' rilevanti, in termini di importo, i seguenti interventi: opere complementari al passante di Mestre per circa 32 milioni di euro, adeguamento di alcune opere in esercizio per circa 6 milioni di euro, rivalutazione ambientale dei territori attraversati dal passante di Mestre e ulteriori interventi di mitigazione ambientale per circa 5,5 milioni di euro sistemazione ai fini della sicurezza dell'innesto della A27 con la A5 per circa 5 milioni di euro; l'arco temporale del PEF e' pari a 18 anni (2015 - 2032); il tasso di congrua remunerazione del capitale investito, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), e' stimato in 7,01%; e' intervenuto un significativo lasso di tempo tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo Comitato da parte del MIT; lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco piu' dell'1%, influenza il cosiddetto tasso «risk free», incluso nel calcolo del WACC; il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF; Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 4/2016, si e' pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del Comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera; Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessita' di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta; Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134; Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016; Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016; Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;
Delibera:
Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, e' formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 23 marzo 2010 tra Anas S.p.A. e la Societa' CAV p.A. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa, con le raccomandazioni del NARS di cui al capitolo 4 del citato parere n. 4/2016, che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal CIPE, fatte salve le osservazioni che seguono. Questo Comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 4/2016: ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo Comitato in precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano a questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT; ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' dei PEF delle concessioni autostradali anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori); raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'Atto Aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresi', a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144». Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonche' a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti. Roma, 3 marzo 2017
Il Presidente: Gentiloni Silveri Il Segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 949 |
| Allegato Raccomandazioni del NARS contenute nel capitolo 4 del parere n. 4 in data 17 giugno 2016, relativo allo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sottoscritta il 23 marzo 2010 tra Anas S.p.A. e la Societa' Concessioni autostradali Venete (CAV).
Sotto il profilo economico-finanziario; il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE e, in relazione al costo del debito, tenendo conto di quanto indicato in convenzione unica all'art. 11.7; le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa vigente; il parametro dell'inflazione per le annualita' 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'Intera collettivita' nazionale (indice NIC) piu' recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al periodo 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015; i Ministeri competenti in sede di riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione tariffaria; il Ministero istruttore deve verificare il valore del CIN derivante dal precedente periodo regolatorio presente nel PEF/PFR rispetto a quanto riportato in Relazione istruttoria e, se del caso, procedere a eventuale correzione degli scostarnenti; il computo del parametro K deve essere adeguato agli investimenti riconosciuti eleggibill dal Ministero istruttore; gli investirnenti inseriti nel PFR nel periodo regolatorio 2015-2019 devono essere allineati a quelli previsti dal Cronoprograrnma del PEF da remunerare con il parametro K; gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a quelli presenti nei Piano Economico finanziario; le risorse generate dalla gestione del Passante di Mestre devono essere allocate cosi' come definite al punto f della delibera del CIPE n. 3/2007; sarebbe, inoltre, opportuno aggiornare lo studio di traffico tenendo conto dell'effettivo orientamento strategico delle opere da parte degli strumenti programmatori statali, e qualora programmate dell'effettiva data di apertura al traffico delle stesse. Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovra' provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalita' di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo. Cio' detto, con riferimento allo schema di Atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti peculiari prescrizioni: all'art. 4.2, sostituire il comma 11.6 bis dallo stesso introdotto nella Convenzione Unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverra' entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terra conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi»; con riferimento all'art. 9 relativo alla «Rinuncia al contenzioso», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' valutare la convenienza della previsioni ivi contenute; all'art. 12 sostituire le parole «nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»; occorre inserire una clausola del seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresi', al Cipe flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999». Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il Nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE. Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che e' stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonche' dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a quasi due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al CIPE da parte del Concedente. Il NARS rappresenta, dunque, al CIPE l'opportunita' di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilita' per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in CIPE, proposte integrative. |
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