Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2017 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 3 marzo 2017
Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra ANAS S.p.a. e la Societa' Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus p.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 19/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del CIPE, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e s.m.i.;
Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 22 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2010), con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Societa' Italiana per il traforo autostradale del Frejus p.A., sottoscritta il 22 dicembre 2009 e approvata ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);
Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n. 5656, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Societa' Italiana per il traforo autostradale del Frejus p.A., dell'aggiornamento del relativo piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;
Viste le note 14 aprile 2016, n. 1940, e 17 giugno 2016, n. 10430, con le quali il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa;
Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge n. 201/2011, il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) 24 giugno 2016, n. 6;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che:
la scadenza della concessione e' fissata al 31 dicembre 2050;
il periodo regolatorio e' scaduto il 31 dicembre 2013 e che in data 26 giugno 2014, la societa' ha presentato al MIT una prima proposta di aggiornamento del PEF;
il 30 dicembre 2014 e' intervenuto un protocollo d'intesa tra il MIT e la societa' concessionaria, con il quale e' stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5% e che tale variazione tariffaria e' stata confermata con decreto interministeriale 31 dicembre 2014, n. 592;
con nota 3 marzo 2015, n. 2022, il MIT ha richiesto alla societa' concessionaria di predisporre una versione aggiornata di PEF, che sviluppasse «un piano degli investimenti compatibile con l'attuale scadenza naturale della concessione presentando, altresi', un adeguamento tariffario contenuto nella misura del 1,5% per anno». Ai sensi del citato protocollo di intesa la societa' concessionaria ha trasmesso al MIT in data 8 maggio 2015 una versione aggiornata di PEF tenendo conto, nel rispetto dell'indifferenza finanziaria, del recupero del minor incremento tariffario assentito per il 2015;
con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al MIT di integrare la documentazione chiedendo chiarimenti, in particolare riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso risk free all'interno della formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) e, con nota 10 giugno 2016 n. 2905, ulteriori chiarimenti in merito agli investimenti da remunerare con il parametro K, alla determinazione del capitale investito netto (CIN) e del saldo delle poste figurative nel periodo regolatorio e al valore di subentro;
il MIT, con note 14 aprile 2016, n. 1940, e 17 giugno 2016, n. 10430, ha fornito i chiarimenti richiesti;
il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 343 milioni di euro;
il costo degli investimenti relativi al traforo del Frejus (T4) riportato nel PEF, consistenti nella trasformazione della galleria di sicurezza in galleria di transito, e' difforme rispetto al costo di cui al quadro economico del relativo progetto definitivo approvato da questo Comitato con la delibera 1° maggio 2016, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 187/2016), pari a 276,2 milioni di euro;
l'arco temporale del PEF e' pari a 37 anni (2014 - 2050);
il tasso di congrua remunerazione, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), e' stimato in 9,26%;
e' intervenuto un significativo lasso di tempo tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo Comitato da parte del MIT;
lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco piu' dell'1%, influenza il cosiddetto tasso «risk free», incluso nel calcolo del WACC;
il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF;
Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 6/2016, si e' pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del Comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;
Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessita' di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;
Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134;
Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016;
Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;
Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, e' formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra ANAS S.p.A. e la Societa' Italiana per il traforo autostradale del Frejus p.A. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa, con le raccomandazioni del NARS di cui al capitolo 4 del citato parere n. 6/2016, che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal CIPE, fatte salve le osservazioni che seguono.
Questo Comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 6/2016:
ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo Comitato in precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano a questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;
ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' dei PEF delle concessioni autostradali anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori);
raccomanda di aggiornare all'interno del PEF sia il costo d'investimento della trasformazione della galleria di sicurezza in galleria di transito, pari a 276,2 milioni di euro, sia il relativo cronoprogramma, in considerazione del fatto che la suddetta delibera n. 14/2016 prevede l'apertura nel 2019;
raccomanda di stralciare dall'atto aggiuntivo il riferimento all'allegato P non presente nella documentazione esaminata;
raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'Atto aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresi', a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonche' a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.
Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri
Il Segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 950
 
Allegato
Raccomandazioni del NARS contenute nel capitolo 4 del parere n. 6 in
data 24 giugno 2016, relativo allo schema di Atto aggiuntivo alla
Convenzione unica sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra ANAS S.p.A.
e la Societa' Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus pA.
(SITAF)

Sotto il profilo economico-finanziario:
il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE;
le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa vigente;
il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. Kd) del WACC cosi' come previsto dalla delibera del CIPE n. 27/2013;
il parametro dell'inflazione per le annualita' 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale (indice NIC) piu' recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al periodo 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015; i Ministeri competenti in sede di riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione tariffaria;
devono essere specificate le motivazioni di eleggibilita' attuale alla remunerazione attraverso il parametro K degli investimenti pregressi non remunerati, in assenza il Ministero istruttore dovra' provvedere alla rideterminazione del parametro;
deve essere specificata la motivazione dell'assenza nel PFR dei contribuii pubblici pari a 5,9 milioni di euro relativi alla realizzazione dei lavori connessi ai Giochi Olimpici invernali del 2006 e, se del caso, procedere all'inserimento ai fini della rideterminazione del parametro K;
gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a quelli presenti nel Piano economico finanziario;
il cronoprogramma degli investimenti nel Piano economico finanziario deve essere dettagliato tenendo conto delle opere indicate nell'allegato K;
con riferimento alla galleria di sicurezza (ora galleria di transito), occorre aggiornare all'interno del PEF/PFR sia il costo d'investimento, in circa 276,2 milioni di euro, sia lo sviluppo temporale, in considerazione della delibera CIPE n. 14/2016 che prevede l'apertura della galleria medesima nel 2019;
lo studio di traffico deve tener conto della rilevanza dell'apertura del nuovo traforo prevista entro il 2019/20, in considerazione del raddoppio della dimensione della singola carreggiata e conseguentemente dei livelli di servizio e dell'eventuale incremento di traffico indotto;
sarebbe, inoltre, opportuno esplicitare quale sia il valore nonche' l'utilizzo del Fondo di accantonamento di cui all'Allegato P.
Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovra' provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalita' di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo.
Fatto salvo quanto sopra, con riferimento allo schema di Atto aggiuntivo si esprimono le seguenti considerazioni:
all'art. 2, lettera b) si fa riferimento al parametro X, non applicabile alla concessione in quanto ha la formula semplificata;
stralciare l'art. 3 e, conseguentemente, aggiornare la numerazione degli articoli successivi;
all'art. 5.2 sostituire il comma 11.1-bis dallo stesso introdotto nella Convenzione unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverra' entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terra' conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi;
all'art. 11, comma 1-ter, della Convenzione introdotto dall'art. 52 dell'Atto aggiuntivo stralciare le parole «dell'ammontare del saldo delle poste figurative maturato al termine del periodo regolatorio precedente e dell'aggiornamento trasportistico»;
all'art. 12 sostituire le parole «nel D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»;
il Ministero di settore dovra' verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 11 relativo alla «Rinuncia al Contenzioso»;
inserire una clausola del seguente tenore: «il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresi', al Cipe flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999».
Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il Nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE.
Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che e' stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonche' dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al CIPE da parte del Concedente. II NARS rappresenta, dunque, al CIPE l'opportunita' di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilita' per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in CIPE, proposte integrative.
 
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