Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 luglio 2017 |
Modifiche alla tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999, di individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che dispone, tra l'altro, riduzioni di costo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate, usati come combustibili per riscaldamento nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Visto l'art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; Considerato che, dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si e' inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E e' da ritenere non metanizzato se non lo e' il centro abitato, sede della casa comunale; Visto il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999, e successive modificazioni, che individua nella tabella A allegata allo stesso decreto, i comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al regolamento n. 412 del 1993; Visti i dati presenti sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, che individuano l'esistenza di un servizio di distribuzione del suddetto gas e di punti di riconsegna attivi del gas naturale in alcuni comuni attualmente compresi nella predetta tabella A; Sentiti, relativamente alla presenza nel rispettivo territorio comunale di un servizio di distribuzione di gas naturale attivo che raggiunga anche il centro abitato dove ha sede la casa comunale, i Comuni di Civita D'Antino (L'Aquila), Civitella Roveto (L'Aquila), Fossa (L'Aquila), Andretta (Avellino), Aquilonia (Avellino), Chiusano di San Domenico (Avellino), Guardia Lombardi (Avellino), Montecalvo Irpino (Avellino), Ospedaletto D'Alpinolo (Avellino), Parolise (Avellino), Rocca San Felice (Avellino), Summonte (Avellino), Torrioni (Avellino), Zungoli (Avellino), Baselice (Benevento), San Giorgio la Molara (Benevento), Alto Reno Terme (ex Granaglione e Porretta terme) (Bologna), Colle D'Anchise (Campobasso), San Polo Matese (Campobasso), Sant'Angelo Limosano (Campobasso), San Gregorio Matese (Caserta), Gessopalena (Chieti), Montazzoli (Chieti), Montebello sul Sangro (Chieti), Monteferrante (Chieti), Montelapiano (Chieti), Montenerodomo (Chieti), Bastia Mondovi' (Cuneo), Germasino (Como), Acquaformosa (Cosenza), Albidonia (Cosenza), Belsito (Cosenza), Castroregio (Cosenza), Cellara (Cosenza), Grimaldi (Cosenza), San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), Scigliano (Cosenza), Cicala (Catanzaro), Decollatura (Catanzaro), Tiriolo (Catanzaro), Alberona (Foggia), Faeto (Foggia), Motta Montecorvino (Foggia), Roseto Valforte (Foggia), San Marco la Catola (Foggia), Volturino (Foggia), Broccostella (Frosinone), Campoli Appennino (Frosinone), Gallinaro (Frosinone), Pieve di Teco (Imperia), Conca Casale (Isernia), Miranda (Isernia), Montenero Val Cocchiara (Isernia), Gorgoglione (Matera), Gangi (Palermo), Geraci Siculo (Palermo), Prizzi (Palermo), San Marcello Piteglio (ex San Marcello Pistoiese, Piteglio) (Pistoia), Anzi (Potenza), Calvello (Potenza), Castelmezzano (Potenza), Laurenzana (Potenza), Pietrapertosa (Potenza), Castelnuovo di Conza (Salerno), Piuro (Sondrio), Ponte in Valtellina (Sondrio), Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (Varese), Gambugliano (Vicenza), Brentino Belluno (Verona), Dolce' (Verona), elencati nella predetta tabella A allegata al predetto decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999; Considerato che nei comuni predetti esiste un servizio di distribuzione di gas naturale attivo che raggiunge anche il centro abitato dove ha sede la casa comunale; Ritenuto che occorre quindi espungere dalla tabella A allegata al predetto decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e successive modificazioni, i comuni in cui si e' realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze; Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero delle attivita' produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale la denominazione Ministero dello sviluppo economico ha sostituito ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione Ministero delle attivita' produttive in relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero, nonche' a quelle di cui al precedente comma 2, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 13, 19 e 19-bis del medesimo art. 1;
Decreta:
Art. 1
Modifiche elenco comuni
1. Dalla tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono espunti i seguenti comuni, in cui si considera realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale, ricadenti nella zona climatica E di cui al regolamento del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dal 1° agosto 2017 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2017
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda |
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